Rinuncia all'eredità per debiti dell'erede: modello per annullamento avviso
Descrizione
Fac simile con cui gli eredi possono chiedere all'ente creditore o al concessionario per la riscossione, previa sospensione degli effetti dell'atto, di procedere all’archiviazione del provvedimento (avviso di pagamento, cartella esattoriale, ecc.) e, dunque, all'annullamento dei debiti dell'erede a seguito di rinuncia all’eredità.
Rinuncia all'eredità per debiti dell'erede
Può capitare che l'asse ereditario sia gravato da debiti di cui dovranno rispondere gli eredi del defunto: debiti con l'Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento dell'IVA e/o dell'Irpef, debiti con l'Inps per il mancato versamento dei contributi previdenziali, esposizione con la banca per il mancato pagamento delle rate di mutuo, bollette insolute, arretrati con il canone d'affitto e le spese condominiali e via discorrendo.
Naturalmente ci sono anche debiti che non si trasmettono agli eredi.
Come detto in un contesto in cui emerge una forte esposizione debitoria a carico del defunto, gli eredi sono tenuti per legge a contribuire al pagamento di debiti e pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a meno che il testatore non abbia disposto diversamente (art. 752 Cod. Civ.). Addirittura nel caso specifico dei debiti di natura tributaria vige il principio della responsabilità solidale (art. 65 DPR n. 600/1973).
Ma attenzione: gli eredi sono chiamati a rispondere dei debiti del de cuius solo nel momento in cui manifestano, espressamente o tacitamente, la volontà di accettare l'eredità. Dunque il debito non si trasmette automaticamente con l'apertura della successione.
Tuttavia gli eredi possono chiamarsi fuori o limitare le conseguenze derivanti dalle esposizioni debitorie emerse, facendo ricorso a due diversi istituti:
- la rinuncia all’eredità. Si tratta sostanzialmente di un atto con il quale il chiamato (l’erede potenziale) dichiara di non volere acquistare l’eredità. La dichiarazione di rinuncia non può essere sottoposta a condizione, non può prevedere un termine, non può contenere alcuna limitazione. La rinuncia all’eredità dev’essere espressamente manifestata entro 10 anni dalla morte del defunto;
- l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. In questo caso la responsabilità dell’erede è limitata al valore dei beni a lui pervenuti con l’accettazione dell’eredità. Questo significa che il proprio patrimonio personale non potrà mai essere intaccato per sanare i debiti a carico del defunto.
Rinuncia all'eredità per debiti dell'erede: cosa fare se arriva una cartella
Innanzitutto una precisazione. Abbiamo detto che il debito ereditario non è trasmissibile tramite la sola apertura della successione, dunque il semplice chiamato all'eredità non ne risponde in alcun modo, almeno fino a quando non accetta l'eredità. Ricordiamo che l'accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data del decesso. Può essere manifestata in maniera espressa (attraverso un atto pubblico o una scrittura privata) o tacita (il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare).
Ora il chiamato all'eredità (o potenziale erede) che riceve un avviso di pagamento dall'Agenzia delle Entrate, può legittimamente rifiutarsi di pagarlo e impugnare l'atto davanti al Giudice, semplicemente sostenendo che lo stesso è stato inviato ad un soggetto che ancora non ha acquisito la qualifica di erede. In questo caso spetta al fisco dimostrare che il soggetto in questione in realtà ha già acquisito la qualità di erede.
E se l'erede che si vede notificare l'atto avesse già manifestato la propria rinuncia? In questo caso la situazione è molto semplice: il destinatario dell'atto non deve far altro che indirizzare all'ufficio competente una richiesta di archiviazione del provvedimento per rinuncia all’eredità.
All'istanza occorre allegare:
- copia dell'atto del quale si chiede l'annullamento;
- certificato di morte;
- atto attestante la rinuncia dell’eredità;
- copia dei documenti di identità di ciascun erede.