Sollecito pagamento spese condominiali avvocato fac simile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 14/02/2022
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Modelli di lettere di sollecito pagamento spese condominiali che l'amministratore può compilare e spedire al condomino moroso. Il fac simile è disponibile anche in formato WORD.

Lettera sollecito pagamento condominio: cos'è

Si tratta di fac simile da cui l'amministratore di condominio può prendere spunto quando ha l'esigenza di sollecitare per iscritto un inquilino che non ha ancora saldato la rata relativa alle spese condominiali di sua spettanza. La lettera ha come effetto anche quello di interrompere la prescrizione delle spese condominiali.

Tra le spese condominiali (o oneri accessori) rientrano tutte quelle spese che si devono sostenere non solo per la gestione dei servizi comuni (acqua, energia elettrica, portineria, pulizia, manutenzione degli impianti, giardiniere, ecc.), ma anche per l'esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione di danni sul tetto, rottura dell'ascensore, ecc.).

Quali sono e chi paga le spese condominiali

Si è già detto che tra le spese condominiali rientrano sia quelle relative ai consumi, ai servizi essenziali e alla manutenzione ordinaria che quelle relative alla manutenzione straordinaria.

Ma come vengono ripartire queste spese tra i vari condomini? Salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento condominiale, il criterio di ripartizione è contenuto nell'art. 1123 del Codice Civile, il quale al primo comma stabilisce che tali spese "sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno". In buona sostanza la ripartizione avviene sulla base delle tabelle millesimali.

Tuttavia al secondo comma e al terzo comma lo stesso articolo introduce altre due regole di ripartizione delle spese condominiali, derogando in entrambi i casi al principio di proporzionalità.

Si stabilisce, infatti, che se le spese afferiscono a cose destinate a servire i condomini in misura diversa, la ripartizione deve avvenire in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Inoltre se l'edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire solo una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Benché questi principi generali siano ben definiti e chiari, nella realtà pratica non è infrequente imbattersi in situazioni che lasciano più di un dubbio in merito alla ripartizione. Non è un caso, infatti, che in tale ambito le dispute tra i condomini sono molteplici.

Il rendiconto delle spese condominiali

Il rendiconto condominiale deve essere predisposto e sottoposto all'assemblea dei condomini dall'amministratore al termine del periodo di gestione annuale.

In particolare il rendiconto deve essere presentato non più tardi di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve evidenziare con chiarezza le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio, oltre che la loro ripartizione tra i condomini.

Nell'assemblea annuale ordinaria il rendiconto viene approvato, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino almeno 300/1000 (art. 1136 comma 3 del c.c.). 

Sollecito pagamento spese condominiali: come difendersi

Diciamo innanzitutto che il singolo condomino prima di effettuare il pagamento delle spese condominiali, ha il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e riportate nel rendiconto annuale. A tal fine è sufficiente che inoltri all'amministratore questo

C'è da dire, inoltre, che il condomino che si è astenuto dalla votazione o che ha votato contro, oppure che è risultato assente al momento della votazione, può impugnare davanti al Tribunale la delibera assembleare (il termine è di 30 giorni).

Prima di agire in tal senso può produrre un ricorso informale nei confronti dell'amministratore. Questa la

Cosa succede se il condomino non paga

Se il condomino non provvede al pagamento, l'amministratore ha l’obbligo di agire nei suoi confronti entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio di ripartizione delle spese.

In particolare l'amministratore può limitarsi ad inviargli una lettera di sollecito pagamento quote condominiali, oppure può rivolgersi al Giudice ed ottenere un decreto ingiuntivo.

Ma l'amministratore ha anche il potere di fornire i dati del condomino moroso ai creditori e può perfino escluderlo dalla fruizione dei beni e servizi comuni. 

Il singolo condomino, se versa in precarie condizioni economiche, può chiedere all'amministratore una dilazione o una rateizzazione delle spese condominiali di sua spettanza. A tal fine può far uso di questa

Nel momento in cui il condomino provvede ad adempiere alla propria obbligazione, può farsi rilasciare dall'amministratore una

ossia una dichiarazione con cui si attesta che le spese relative ad un determinato appartamento risultano tutte regolarmente pagate.

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