Usufrutto: durata, diritti, obblighi, modulistica

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 11/12/2019

L'usufrutto è il diritto di godere di un bene di proprietà altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare (riscuotere il canone di affitto se si tratta di un immobile o raccoglierne i frutti se si tratta di un terreno), con l'obbligo tuttavia di restituirlo al proprietario, dopo un certo lasso di tempo, immutato nella sostanza, nella forma e nella destinazione. ll titolare del diritto di utilizzo del bene si dice usufruttuario, mentre la controparte è detta nudo proprietario, perché il suo diritto di proprietà è stato spogliato della facoltà di godimento, che spetta come detto all'usufruttuario.

Usufrutto: quali beni può riguardare

L'usufrutto può riguardare qualunque tipo di bene, mobile ed immobile, purchè suscettibile di godimento e/o di sfruttamento. Tra i beni mobili vi rientrano sia i beni consumabili (ad es. il denaro) che i beni deteriorabili (un macchinario, un'automobile, ecc.).

Esiste anche l'usufrutto d'azienda (art. 2561 C.C.):  anche in questo caso l'usufruttuario deve gestirla sotto il nome che la contraddistingue, senza modificarne la destinazione ed in modo da conservarne l'avviamento, ma anche l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti.

Come si costituisce l'usufrutto

L'usufrutto può costituirsi per legge, per volontà dell'uomo o per usucapione (art. 978 C.C.).

L'unica forma di usufrutto legale è quello spettante ad entrambi i genitori sui beni dei figli (art. 324 c.c.), anche se si tratta di una forma particolare di usufrutto, perchè i poteri di amministrazione dei genitori sono molto più ampi di quelli previsti dall'art. 978 del C.C. e perchè i frutti devono comunque servire al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

La forma più frequente di usufrutto è quella che si costituisce per volontà del'uomo, ossia attraverso un contratto (a titolo gratuito o oneroso) o un testamento. Sul nostro portale puoi scaricare gratuitamente alcuni modelli di

L’usufrutto si può altresì acquistare per usucapione.

Chiaramente l'usufruttario può anche rinunciare all'usufrutto per motivi personali o di opportunità. Qualora abbia ad oggetto beni immobili occorre osservare precise formalità. Sul nostro portale è disponibile un

Qual è la durata dell'usufrutto

Una caratteristica essenziale dell'usufrutto è la durata: esso non può eccedere in nessun caso la vita dell’usufruttuario, se si tratta di persona fisica, o i 30 anni se si tratta di persona giuridica.

Cessa per morte dell'usufruttuario, scadenza del termine, prescrizione (non esercizio del diritto per 20 anni), riunione della stessa persona della titolarità dell’usufrutto e della proprietà (“consolidazione”), totale deperimento del bene (art.1014 c.c.), rinuncia dell'usufruttuario.

Diritti ed obblighi dell'usufruttuario

L’usufruttuario ha innanzitutto il diritto di di acquisire il possesso del bene e di percepirne i frutti (naturali e civili), ma può anche disporre di questo suo diritto, ad esempio cederlo ad altri, sapendo però che l'usufrutto si estingue in ogni caso con la morte del cedente, ossia dell’originario usufruttuario.

Attenzione: la cessione usufrutto non può avvenire nel caso in cui si tratti di usufrutto legale dei genitori o quando sia espressamente vietato dal contratto o dal testamento con cui è stato costituito.

In quanto possessore, l'usufruttuario può anche concedere in locazione il bene o costituire un'ipoteca sullo stesso. L'unico vincolo posto a carico dell'usufruttuario, riguarda il divieto di mutare la destinazione economica impressa alla cosa dal proprietario.

Questo significa che se oggetto dell'usufrutto è, ad esempio, un immobile destinato ad uso abitativo, l’usufruttuario non può adibirlo ad uso commerciale, mentre se si tratta di un terreno, l'usufruttuario non può edificarci sopra la propria abitazione o realizzarci un parcheggio. In questi casi, infatti, l'usufruttuario commetterebbe un abuso a fronte del quale il nudo proprietario è legittimato a chiedere la decadenza dal diritto di usufrutto.

L’obbligo fondamentale dell’usufruttuario è quello di restituire la cosa al termine dell’usufrutto. A tal fine l’usufruttuario deve:

  • fare a sue spese l’inventario dei beni e prestare idonea cauzione per prendere possesso della cosa;
  • nell’esercizio del suo diritto, usare la diligenza del buon padre di famiglia;
  • sostenere le spese e gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione ed alla manutenzione ordinaria del bene (es. tinteggiatura delle pareti, ripristino dell’intonaco o riparazione del tetto se si tratta di un immobile). Al proprietario competono le spese per la manutenzione straordinaria;
  • pagare le imposte (es. IMU) che gravano sul bene;
  • denunciare al proprietario le usurpazioni commesse da terzi sul bene.

Un altro obbligo dell'usufruttario può consistere nel pagamento di un canone periodico in favore del proprietario, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto nell'atto costitutivo.

Differenza tra diritto di abitazione e usufrutto

Se un parente (ad es. una nonna, una zia, un genitore ...) intende concedere al proprio nipote o figlio la possibilità di abitare un proprio immobile senza cedergli la proprietà, ha due opzioni:

In entrambi i casi il nipote o il figlio possono prendere possesso della casa ed abitarla per una durata limitata, tuttavia solo l'usufruttuario può

  • cedere ad altri il proprio diritto
  • concedere l’ipoteca sulla casa
  • dare in affitto l'immobile.

Inoltre l'usufrutto è un diritto pignorabile, come tale aggredibile dai creditori del titolare. La stessa cosa non si può dire del diritto di abitazione.

Ancora l'usufrutto può riguardare qualsiasi bene, mobile o immobile, purché suscettibile di godimento, mentre il diritto di abitazione può avere ad oggetto soltanto una casa.

Infine se l'usufruttuario può essere indifferentemente una persona fisica o giuridica, il titolare del diritto di abitazione può essere solo una persona fisica.

Pubblicato il 11/12/2019    62 Commenti
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53765 - MARIA PIA
05/03/2020
Mio padre abita in una casa e ne possiede un'altra, dove io abito da anni; se me la desse in usufrutto, potrei dichiararla ai fini IRPEF e IMU come mia abitazione principale, pur avendo io un'altra abitazione (che risulta quindi la mia prima casa), che è regolarmente affittata e su cui pago IMU e TASI? Grazie

53577 - Emanuela
23/01/2020
Sono separata, senza figli. vorrei lasciare l'usufrutto a mio marito e la nuda proprietà alla di lui figlia che io ho cresciuto. Ci siamo sposati con la separazione dei beni.

52068 - Redazione
03/05/2018
Roberta, se sua suocera ha il diritto di godere dell'immobile per tutta la vita o comunque entro un periodo determinato, fino alla sua morte o comunque fino alla scadenza del termine indicato nel contratto, lei può solo trasferire a terzi la nuda proprietà dell'immobile.

52054 - Roberta
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Buongiorno ho acquistato 5 anni un alloggio di cui ho la nuda proprietà e mia suocera l'usufrutto. L'alloggio è stato pagato interamente da me ed ora ho bisogno di vendere. Posso?

51450 - Jessica
31/01/2018
Salve, ho acquistato un immobile il 17 giugno 2005 e nella stessa data ho firmato una scrittura privata, non autenticata,(e quindi non risulta neanche nella visura catastale) in cui concedo l'usufrutto a mio padre che ha pagato per buona parte l'appartamento. Lui è proprietario di un altro immobile che ha lasciato disabitato per 11 anni e si è trasferito nel mio appartamento costringendo me a prenderne uno in affitto. Ora lui è tornato nella sua casa ma mi ha detto che non vuole che io prenda possesso (per abitarci o per affittarlo) del mio appartamento. La mia domanda è: questa scrittura privata è valida? se si ha una scadenza? (lui non ha mai trasferito la residenza in quell'immobile e tutto era intestato a nome mio: bollette-IMU-TARI) Posso impugnare la scrittura? Grazie 1000

50692 - michele
23/10/2017
Vorrei sapere se un genitore, con due figli minori, può concedere l'usufrutto di una casa alla sorella

50523 - Redazione
05/10/2017
Luigi, è sufficiente che sua moglie disponga, attraverso un testamento olografo, l'usufrutto dell'immobile (cioè il diritto di godimento) in suo favore e la nuda proprietà ad esempio ai vostri figli.

50520 - LUIGI
04/10/2017
Sono Luigi e ho 64 anni, sono sposato dal 1992 con Gabriella di 64 anni, abbiamo due figli maggiorenni che non vivono con noi. Al momento del matrimonio mia moglie era proprietaria dell'immobile dove attualmente risiediamo. Ora che l'età avanza, in accordo con mia moglie, si è pensato di concedere a me in usufrutto l'immobile in caso dovesse venire a mancare prima di me. Quale atto conviene fare per legalizzare questo accordo senza incorrere in oneri troppo costosi per noi, grazie della risposta Luigi.

50056 - Daniela V.
26/07/2017
Salve siamo quattro figli e alla morte di mio padre insieme a mia madre abbiamo ereditato le quote di una casa comprata dai miei genitoti (50% mamma e 50% figli), tre di noi siamo sposati e una sorella no e vive con mamma; in totale accordo vorremmo tutelare nostra sorella, mamma può fare in suo favore l'usufrutto a vita, può farlo solo dal notaio e in quel caso quanto le costerebbe, oppure può fare una scrittura privata autenticata. La ringrazio in anticipo per la risposta. Buona giornata.

50009 - Roberta
23/07/2017
Ho acquistato un alloggio 3 anni fa posso venderlo prima dei 5 anni e comprare in un comune diverso da quello dove ho acquistato?


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