Usufrutto: durata, diritti, obblighi, modulistica
L'usufrutto è il diritto di godere di un bene di proprietà altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare (riscuotere il canone di affitto se si tratta di un immobile o raccoglierne i frutti se si tratta di un terreno), con l'obbligo tuttavia di restituirlo al proprietario, dopo un certo lasso di tempo, immutato nella sostanza, nella forma e nella destinazione. ll titolare del diritto di utilizzo del bene si dice usufruttuario, mentre la controparte è detta nudo proprietario, perché il suo diritto di proprietà è stato spogliato della facoltà di godimento, che spetta come detto all'usufruttuario.
Usufrutto: quali beni può riguardare
L'usufrutto può riguardare qualunque tipo di bene, mobile ed immobile, purchè suscettibile di godimento e/o di sfruttamento. Tra i beni mobili vi rientrano sia i beni consumabili (ad es. il denaro) che i beni deteriorabili (un macchinario, un'automobile, ecc.).
Esiste anche l'usufrutto d'azienda (art. 2561 C.C.): anche in questo caso l'usufruttuario deve gestirla sotto il nome che la contraddistingue, senza modificarne la destinazione ed in modo da conservarne l'avviamento, ma anche l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti.
Come si costituisce l'usufrutto
L'usufrutto può costituirsi per legge, per volontà dell'uomo o per usucapione (art. 978 C.C.).
L'unica forma di usufrutto legale è quello spettante ad entrambi i genitori sui beni dei figli (art. 324 c.c.), anche se si tratta di una forma particolare di usufrutto, perchè i poteri di amministrazione dei genitori sono molto più ampi di quelli previsti dall'art. 978 del C.C. e perchè i frutti devono comunque servire al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
La forma più frequente di usufrutto è quella che si costituisce per volontà del'uomo, ossia attraverso un contratto (a titolo gratuito o oneroso) o un testamento. Sul nostro portale puoi scaricare gratuitamente alcuni modelli di
L’usufrutto si può altresì acquistare per usucapione.
Chiaramente l'usufruttario può anche rinunciare all'usufrutto per motivi personali o di opportunità. Qualora abbia ad oggetto beni immobili occorre osservare precise formalità. Sul nostro portale è disponibile un
Qual è la durata dell'usufrutto
Una caratteristica essenziale dell'usufrutto è la durata: esso non può eccedere in nessun caso la vita dell’usufruttuario, se si tratta di persona fisica, o i 30 anni se si tratta di persona giuridica.
Cessa per morte dell'usufruttuario, scadenza del termine, prescrizione (non esercizio del diritto per 20 anni), riunione della stessa persona della titolarità dell’usufrutto e della proprietà (“consolidazione”), totale deperimento del bene (art.1014 c.c.), rinuncia dell'usufruttuario.
Diritti ed obblighi dell'usufruttuario
L’usufruttuario ha innanzitutto il diritto di di acquisire il possesso del bene e di percepirne i frutti (naturali e civili), ma può anche disporre di questo suo diritto, ad esempio cederlo ad altri, sapendo però che l'usufrutto si estingue in ogni caso con la morte del cedente, ossia dell’originario usufruttuario.
Attenzione: la cessione usufrutto non può avvenire nel caso in cui si tratti di usufrutto legale dei genitori o quando sia espressamente vietato dal contratto o dal testamento con cui è stato costituito.
In quanto possessore, l'usufruttuario può anche concedere in locazione il bene o costituire un'ipoteca sullo stesso. L'unico vincolo posto a carico dell'usufruttuario, riguarda il divieto di mutare la destinazione economica impressa alla cosa dal proprietario.
Questo significa che se oggetto dell'usufrutto è, ad esempio, un immobile destinato ad uso abitativo, l’usufruttuario non può adibirlo ad uso commerciale, mentre se si tratta di un terreno, l'usufruttuario non può edificarci sopra la propria abitazione o realizzarci un parcheggio. In questi casi, infatti, l'usufruttuario commetterebbe un abuso a fronte del quale il nudo proprietario è legittimato a chiedere la decadenza dal diritto di usufrutto.
L’obbligo fondamentale dell’usufruttuario è quello di restituire la cosa al termine dell’usufrutto. A tal fine l’usufruttuario deve:
- fare a sue spese l’inventario dei beni e prestare idonea cauzione per prendere possesso della cosa;
- nell’esercizio del suo diritto, usare la diligenza del buon padre di famiglia;
- sostenere le spese e gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione ed alla manutenzione ordinaria del bene (es. tinteggiatura delle pareti, ripristino dell’intonaco o riparazione del tetto se si tratta di un immobile). Al proprietario competono le spese per la manutenzione straordinaria;
- pagare le imposte (es. IMU) che gravano sul bene;
- denunciare al proprietario le usurpazioni commesse da terzi sul bene.
Un altro obbligo dell'usufruttario può consistere nel pagamento di un canone periodico in favore del proprietario, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto nell'atto costitutivo.
Differenza tra diritto di abitazione e usufrutto
Se un parente (ad es. una nonna, una zia, un genitore ...) intende concedere al proprio nipote o figlio la possibilità di abitare un proprio immobile senza cedergli la proprietà, ha due opzioni:
- l'usufrutto;
- il diritto di abitazione.
In entrambi i casi il nipote o il figlio possono prendere possesso della casa ed abitarla per una durata limitata, tuttavia solo l'usufruttuario può
- cedere ad altri il proprio diritto
- concedere l’ipoteca sulla casa
- dare in affitto l'immobile.
Inoltre l'usufrutto è un diritto pignorabile, come tale aggredibile dai creditori del titolare. La stessa cosa non si può dire del diritto di abitazione.
Ancora l'usufrutto può riguardare qualsiasi bene, mobile o immobile, purché suscettibile di godimento, mentre il diritto di abitazione può avere ad oggetto soltanto una casa.
Infine se l'usufruttuario può essere indifferentemente una persona fisica o giuridica, il titolare del diritto di abitazione può essere solo una persona fisica.