Visto di conformità bonus facciate modello
In questa scheda rendiamo disponibile la check-list predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti in favore di quei professionisti che sono chiamati a rilasciare il visto di conformità bonus facciate, ovverossia un documento che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione.
Cos'è il bonus facciate
In sintesi possiamo dire che il bonus facciate consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires), da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi all'agevolazione anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna delle facciate, che possono essere estesi anche a balconi, ornamenti e fregi.
Chi sostiene le spese per questo genere di interventi può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante, alternativamente:
- per uno sconto in fattura di importo pari alla detrazione spettante, concesso dagli stessi fornitori che hanno effettuato gli interventi. Questi ultimi a loro volta potranno optare per il recupero di detta somma sotto forma di credito d'imposta o attraverso la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ai fini dell’esercizio di tale opzione, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica dello sconto in fattura o della cessione del credito; in tale ultima ipotesi, è necessario che il cessionario confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.
Visto di conformità bonus facciate: cos'è
Il visto di conformità bonus facciate è un documento elaborato da un professionista abilitato che attesta la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte rispetto a quanto previsto dalla normativa. Un documento, dunque, che certifica la sussistenza effettiva dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Viene rilasciata da dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, responsabili CAF, soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Col fine di arginare possibili abusi il Governo, attraverso il cosiddetto “Decreto anti-frodi” (D.L. n. 157 dell'11 novembre 2021) ha esteso l'obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese anche al bonus facciate (e più in generale ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%).
Tale obbligatorietà, tuttavia, è prevista nel caso in cui il beneficiario, in luogo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, intenda avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Il visto di conformità, dunque, non è necessario nel caso di fruizione diretta del bonus facciate nella dichiarazione dei redditi. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi previsti dalla legge.
Visto di conformità bonus facciate: come redigere il modello
Si è detto che attraverso il visto di conformità bonus facciate il professionista è tenuto ad asseverare la regolarità della documentazione prodotta e la congruità delle spese sostenute in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti).
L’attestazione della congruità delle spese può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In tale ottica la check-list predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti fornisce una importante guida a tutti quei professionisti deputati a rilasciare il visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al bonus facciate.
In modo particolare tale documento risulta particolarmente utile per verificare la presenza di tutta la documentazione necessaria per l’apposizione del visto. Queste le macro-aree previste all'interno del documento:
- dati del soggetto beneficiario;
- dati relativi all'immobile;
- documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile;
- documentazione riguardante le parti comuni (condominio);
- altre dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario della detrazione;
- abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione;
- documenti di spesa e relativi pagamenti;
- tipologia di intervento;
- documenti relativi alle opzioni da esercitare prima della fine dei lavori.
Per concludere ricordiamo che l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito previsto per il bonus facciate, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi).
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