Guida completa Superbonus 110 pdf 2022

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 08/07/2022
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PDF   Guida Superbonus 110 (Giugno 2022)
PDF   CIRCOLARE N. 23/E del 23/06/2022
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

La guida completa Ecobonus 110 PDF scaricabile nella sua versione rilasciata a Giugno 2022 dall'Agenzia delle Entrate. Il Superbonus 110 o Ecobonus 100 è una misura introdotta dal Decreto Rilancio che consente di fruire di una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per determinati lavori effettuati tra il 1° luglio 2020 al 31 Dicembre 2022. 

C'è da dire che negli ultimi due anni requisiti, condizioni e modalità di applicazione del Superbonus sono stati continuamente modificati per effetto di interventi normativi, oltre che di svariati chiarimenti e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate. Inutile nascondere che la materia è divenuta estremamente complessa, tanto che sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus), è stata inserita un’apposita area tematica nell’ambito della quale sono disponibili i link per l'accesso a documenti, comunicati stampa, provvedimenti, guide, FAQ e pareri.

Superbonus 110: quali interventi vi rientrano

La detrazione del 110% è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per le seguenti tipologie di interventi (cosiddetti “trainanti”) di:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda;
  3. interventi antisismici (previsti ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “sismabonus”).

Per aver diritto alla detrazione è necessario conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, cosa che deve risultare dall’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. 

Il Sismabonus 110% richiede una riduzione di due classi di rischio dell’edificio. L’importante è che gli edifici non ricadano in fascia sismica 4.

Come detto tante le modifiche apportate alla misura in questi mesi. In particolare il decreto legge n. 77/2021 ha previsto la possibilità di realizzare gli interventi (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione) mediante una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questo il

Cosa si intendono per lavori "trainati"?

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (“trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale precedentemente elencati:

  • di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021). Questi interventi sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici (decreto legge n. 77/2021). Tale disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del decreto legge n. 77/2021;
  • di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013).

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi trainati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente elencati:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici (indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993) o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Ecobonus 110%: chi ne ha diritto

Possono beneficiare del super bonus:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui
  • alla legge n. 266/1991) e le associazioni di promozione sociale

La detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
  • 70% per quelle sostenute nel 2024
  • 65% per quelle sostenute nel 2025.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo.

Perché si parla di lavori gratis

Il contribuente può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato. Questo credito è cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
    - banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
    - società appartenenti a un gruppo bancario;
    - imprese di assicurazione.
  • per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
    - banche e intermediari finanziari;
    - società appartenenti a un gruppo bancario;
    - imprese di assicurazione.

Compensazione o cessione del credito: cosa conviene

E' chiaro che le due soluzioni prevedono pro e contro e la scelta va fatta in funzione della situazione specifica del contribuente.

Così se si decide di utilizzare il credito in compensazione negli anni successivi all'intervento, si potrà beneficiare di una somma addirittura superiore alla cifra spesa, ma questa operazione comporta un esborso iniziale per il contribuente. 

Se, invece, si decide di cedere il credito è vero che si possono fare certi interventi praticamente a costo zero, ma rispetto alla precedente opzione sarà probabilmente più difficile trovare il fornitore disposto ad eseguire certi lavori senza ricevere neppure un acconto.

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