Bonus ristrutturazione 2024 seconda casa
Il bonus ristrutturazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 ma è fruibile unicamente sotto forma di detrazione fiscale e non di sconto in fattura o cessione del credito. Inoltre il bonus al 50% spetta indistintamente in caso di prima casa e seconda casa. Ecco la tabella bonus edilizi 2024 predisposta da Confedilizia.
Bonus ristrutturazioni 2024: cos'è
Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione d'imposta. Le detrazioni consentono al contribuente di ridurre l'imposta lorda, rideterminando in questo modo la somma che egli deve effettivamente allo Stato. Più in generale le detrazioni fiscali sono dovute in relazione ai familiari a carico, alle spese sostenute per gli interessi passivi sul mutuo, per l'acquisto di medicinali o visite specialistiche, per l'iscrizione dei figli a scuola e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Nel caso specifico i contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 50% delle spese sostenute per la manutenzione, il restauro o la ristrutturazione di edifici destinati ad uso abitazione, con un tetto massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione ristrutturazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione vengano effettuati su immobili a uso promiscuo, situazione che ricorre quando c'è un soggetto che svolge l'attività in un luogo che è casa e studio al tempo stesso (ad es. un avvocato, un amministratore condominiale, ecc.), la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
Cosa si intende per capienza Irpef
Cominciamo col dire che tutti contribuenti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione devono essere assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Questo significa che possibili beneficiari possono essere, oltre alle persone fisiche, anche professionisti, lavoratori autonomi con partita IVA, ditte individuali, società di persone, con esclusione delle società di capitali (Srl e Spa) che invece sono sottoposte ad IRES.
Ciò premesso è importante sottolineare che se l'importo Irpef trattenuto dal sostituto d’imposta o da pagare in dichiarazione dei redditi è inferiore alla detrazione calcolata sulle spese di ristrutturazione edilizia, la differenza non potrà essere rimborsata dal fisco, nè essere conteggiata in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
Facciamo un esempio per capire meglio: il nostro commercialista ci comunica che per il 2023 l'Irpef da pagare è pari a 800 euro. La quota annuale da portare in detrazione a seguito degli interventi di ristrutturazione dell'abitazione effettuati negli anni addietro è invece pari a 950 euro. Bene, in questo caso è vero che allo Stato non dobbiamo nulla, tuttavia la differenza di 150 euro (950 - 800) non può essere recuperata in alcun modo, ossia non potrà essere chiesta a rimborso, né portata in detrazione per l'anno successivo. In questo caso si dice che non c'è sufficiente capienza fiscale.
Ma cosa succede se l'intervento di ristrutturazione edilizia si protrae negli anni? In questo caso per determinare se si ha ancora diritto alla detrazione, occorre sommare le spese sostenute nei vari anni, calcolare il 50% e scomputare le quote già portate in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni passati.
Detrazione per ristrutturazioni e criterio di cassa
L'agevolazione può essere richiesta per le spese effettivamente sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa. Questo significa che se per interventi di ristrutturazione eseguiti a Dicembre 2023, il pagamento delle spese è stato effettuato il 10 gennaio 2024, l'onere potrà essere detratto unicamente nella dichiarazione dei redditi 2024.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, la detrazione spetta con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. Al singolo condomino spetta una detrazione nel limite della quota a lui imputabile.
Bonus ristrutturazione 2024: sconto in fattura
Per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel corso del 2024, il contribuente non può più scegliere se beneficiare delle detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi oppure se optare per
- uno sconto in fattura, di importo pari al corrispettivo stesso, concesso dal fornitore, che a sua volta lo recupererà sotto forma di credito di imposta o di cessione del credito ad altri soggetti (banche incluse);
- una cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’opzione andava comunicata esclusivamente in via telematica attraverso questo specifico
Per beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura, la legge aveva introdotto degli obblighi e in particolare:
- il rilascio di un visto di conformità da parte del professionista;
- il rilascio di una attestazione di congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato.
L'obiettivo di tali attestazioni era quello di arginare il fenomeno delle tante frodi registrate nel periodo.
Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge 11/2023 (decreto Cessioni) e della relativa legge di conversione, lo sconto in fattura e la cessione del credito non sono più soluzioni praticabili.
Chi può beneficiare del bonus ristrutturazioni
Possono beneficiare della detrazione ristrutturazione 2024:
- il proprietario dell'immobile;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- colui che occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
- gli imprenditori individuali relativamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Possono fruire delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie anche i membri delle unioni civili.
Ricordiamo che rientrano nella categoria dei "familiari" il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Nel caso in cui si stipuli un contratto preliminare di compravendita (compromesso), l’acquirente ha diritto alla detrazione se:
- il compromesso è stato registrato;
- è nel possesso dell’immobile;
- esegue gli interventi a proprio carico.
Fattura intestata ad un solo coniuge
Cosa accade invece se marito e moglie sono comproprietari dello stesso immobile, sostengono insieme le spese, ma solo uno dei due si intesta la fattura ed effettua il bonifico?
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questo caso la detrazione spetta anche all'altro coniuge a condizione che nella fattura sia inserita una nota con cui si specifica la percentuale di spesa a suo carico.
Quali lavori rientrano nel bonus ristrutturazione
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali di qualsiasi categoria catastale (incluse le pertinenze) per i quali spettano le detrazioni, riguardano gli interventi di manutenzione straordinaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere di restauro e risanamento conservativo.
Perchè siano classificati come manutenzione straordinaria, gli interventi non devono modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportare mutamenti delle destinazioni d'uso. Vi possono rientrare ad esempio gli interventi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, ma anche la semplice ristrutturazione del bagno, la costruzione di una scala interna, la realizzazione di un recinto esterno, la sostituzione di infissi, ecc.
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano invece: la demolizione e fedele ricostruzione di un immobile (dunque senza alcun ampliamento), la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone o la trasformazione di una soffitta in mansarda o di un balcone in veranda, l'apertura di nuove porte e finestre, ecc.
Possono, inoltre, beneficiare della detrazione fiscale:
- i lavori finalizzati alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (terremoti, inondazioni, ecc.), a patto però che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- gli interventi di bonifica dall'amianto;
- gli interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (es. installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri anti-infortunio, installazione del corrimano);
- gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, tapparelle metalliche con bloccaggi, casseforti a muro, ecc.);
- gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- gli interventi di bonifica dall’amianto;
- i lavori finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi.
L'Agenzia delle Entrate ha predisposto sul proprio sito un'apposita pagina che riporta la lista degli
- interventi sulle singole unità abitative;
- interventi sulle parti condominiali.
Da sottolineare che il bonus ristrutturazione spetta anche per gli interventi eseguiti in proprio (lavori in economia). Nella fattispecie sono detraibili anche le spese dei materiali.
La detrazione è riconosciuta anche a chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In questo caso è importante che entro 18 mesi dalla ultimazione degli interventi di recupero e ristrutturazione, le imprese e le cooperative edilizie provvedano alla alienazione o assegnazione dell'immobile.
Bonus ristrutturazioni e manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali (suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, tetti, scale, portoni d’ingresso, cortili, ascensori, fognature, etc.). In questo caso la detrazione spetta ad ogni condomino in proporzione delle rispettive quote millesimali.
Gli stessi interventi di manutenzione ordinaria se eseguiti su un immobile di proprietà privata, non danno diritto ad alcuna agevolazione. Così non consentono di fruire dell'agevolazione la semplice tinteggiatura delle pareti, la sostituzione dei pavimenti, la verniciatura di porte e finestre, il rifacimento di intonaci interni, ecc.
In un solo caso queste spese possono beneficiare del bonus ristrutturazioni, ossia quando sono da collocare nel quadro di un intervento più ampio che vede ad esempio la demolizione e realizzazione di nuove mura divisorie, lo spostamento dei servizi igienici, ecc.
Detrazioni anche per prestazioni professionali, materiali ed oneri vari
Sono ammesse all’agevolazione non solo le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ma anche quelle relative ad esempio alla progettazione e alle altre prestazioni professionali, all’acquisto dei materiali, all’effettuazione di perizie e sopralluoghi, ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori, agli oneri di urbanizzazione, ecc.
Con la detrazione ristrutturazione c'è l'IVA al 10%
Ma la detrazione Irpef non è l’unico beneficio di cui è possibile godere nel momento in cui si decide di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia. Ad esso, infatti, si aggiunge l’applicazione di un’IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi.
Tale aliquota ridotta può riguardare anche l'acquisto di beni (ad esempio il calorifero, la finestra, il citofono, i sanitari, ecc.), ma solo se la fornitura riguarda il contratto di appalto e l'appaltatore fornisce beni di valore significativo. Per intenderci il contribuente non può fruire dell'IVA ridotta se acquista personalmente i nuovi sanitari per il bagno e poi chiama il muratore e l'idraulico per eseguire i lavori.
I beni significativi, espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999, sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
Non solo. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Anche in questo caso facciamo un esempio. Supponiamo di chiamare una ditta specializzata per il rifacimento di un bagno, la quale per l’intervento richiede il pagamento di un prezzo pari a 12.000 euro, di cui:
- 5.000 per lavori
- 7.000 per fornitura di rubinetteria, sanitari, box doccia e quant’altro.
In pratica l’IVA al 10% si applica sui 5.000 euro relativi alla prestazione lavorativa e su una quota parte del valore dei beni significativi, ossia su 5.000 euro, pari alla differenza tra 12.000 importo complessivo dell’intervento e 7.000 (importo dei beni significativi).
Questa la autocertificazione IVA agevolata 10% da fornire alla ditta che effettua i lavori e/o che fornisce beni e materiali.
Cosa fare per fruire del bonus ristrutturazioni
Per fruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni non sono previsti particolari adempimenti. È infatti sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Ricordiamo tra l'altro che l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato soppresso.
Come detto il bonus ristrutturazioni 2024 NON può essere più fruito con le modalità
- dello sconto immediato in fattura;
- della cessione del credito d’imposta a soggetti autorizzati come banche, intermediari finanziari e fornitori.
Documenti da conservare
Occorre invece conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, occorre predisporre una autocertificazione lavori ristrutturazione fac simile in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. La dichiarazione sostitutiva necessita l'apposizione di una data certa o l'autentica da parte di un pubblico ufficiale;
- la domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito);
- le ricevute di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi.
Naturalmente occorre conservare anche le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute unitamente ai bonifici di pagamento. A proposito di fatture va ricordato che non esiste più l'obbligo di evidenziare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.
Non dimenticare, infine, la comunicazione preventiva alla ASL indicante la data di inizio dei lavori. Ricordiamo che tale comunicazione, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza), si rende necessaria quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente,
- nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di comunicazione preliminare, ricadono nelle categorie di cui al numero 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera,
- nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
È importante ricordare che in caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi, il contribuente può decadere dal diritto alla detrazione. In questi casi meglio farsi rilasciare dalla ditta esecutrice dei lavori questo modello autocertificazione D.Lgs 81 2008.
Infine resta obbligatorio l’invio della comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla data in cui si sono conclusi i lavori per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Questo l'indirizzo del sito ufficiale:
- https://bonusfiscali.enea.it/.
Come effettuare i pagamenti
Per fruire della detrazione è necessario che le spese oggetto di detrazione siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Di seguito un esempio di causale per il bonifico parlante in caso di ristrutturazione edilizia
- "Lavori edilizi ai sensi dell'art. 16-Bis DPR 917-1986 - Pagamento fattura n° ... del ..... a favore della Ditta .......... P.IVA ................" (nel caso di lavori condominiali il riferimento è alla "Legge 449/1997");
- "Lavori per risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296 - Pagamento fattura n° ... del ..... a favore della Ditta .......... P.IVA ................";
Ogni banca naturalmente adotta un proprio modello standard per il bonifico, noi ve ne offriamo uno a titolo esemplificativo.
È importante sottolineare che senza questi dati, le banche e le poste non possono effettuare la ritenuta dell'8% (11% a partire dal 1° aprile 2024) a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Per questo motivo i bonifici incompleti - secondo l'Agenzia delle Entrate - fanno venire meno il diritto ad usufruire della detrazione fiscale.
Ricordiamo che i bonifici devono essere effettuati dalla medesima persona a cui sono intestate le fatture e che beneficerà della detrazione. Come si è già detto, qualora fattura e bonifico sono intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Se invece vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono beneficiare della detrazione fiscale, sulla distinta di bonifico occorre riportare il codice fiscale di tutti le persone interessate.
Se si è fatto ricorso ad una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà beneficiare della detrazione a patto che la finanziaria paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con le stesse modalità sopra descritte, ossia mediante bonifico. In questo caso è opportuno che il contribuente sia in possesso di una copia della ricevuta del bonifico.
Per gli interventi che riguardano le parti comuni del condominio, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Bonus ristrutturazioni e cambio di possesso
Cosa accade se dopo aver eseguito interventi di ristrutturazione edilizia e aver fruito per un certo periodo (ad es. 2 o 3 anni) della detrazione, il contribuente decidesse di vendere l’immobile? In una simile ipotesi, il contribuente avrebbe la possibilità di scegliere se continuare a beneficare della detrazione per il periodo che resta (8 o 7 anni) o trasferire tale diritto al nuovo acquirente (persona fisica). Se questa sua volontà non viene specificata nell’atto di compravendita, l’agevolazione fiscale viene automaticamente trasferita all’acquirente dell’immobile.
E se il contribuente che non ha ancora beneficiato completamente della detrazione ristrutturazione ad un certo momento dovesse venire a mancare? In questo caso sarebbero gli eredi (il coniuge, i figli, ecc.) ad avere la possibilità di fruire del beneficio fiscale, ma a patto di conservare la “detenzione materiale e diretta dell’immobile” per i rimanenti periodi d’imposta.
Come si può perdere il diritto alla detrazione
La detrazione ristrutturazione 2023 si può perdere nei casi in cui:
- non sia stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
- il pagamento non sia stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- non siano state esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- non sia stata esibita la ricevuta del bonifico o questa risulti intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- le opere edilizie eseguite non rispettino le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.
Non cumulabilità con l'ecobonus
Se su uno stesso immobile o su diversi immobili di proprietà si eseguono interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione 50%) e interventi di riqualificazione energetica (detrazione del 65%), non sarà possibile beneficiare cumulativamente delle due forme di detrazione. Se gli interventi rientrano sia nell'una che nell'altra forma di agevolazione (ad esempio nel caso di sostituzione o riparazione di caldaia con innovazioni, sostituzione di infissi, ecc.), il contribuente dovrà scegliere se fruire, per le medesime spese, dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.
Divieto di cumulabilità anche con il bonus verde, una agevolazione consistente nella detrazione dell’Irpef nella misura apri al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di balconi, aree scoperte, terrazzi, lastrici solari e giardini pensili, ma anche per la realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi. Il limite di spesa ammesso è di 5.000 euro e la detrazione può arrivare ad un massimo di 1.800 euro, da ripartire in 10 rate annuali.
Prevista, infine, l'estensione della detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all'arredo dell'abitazione oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (leggi il post di approfondimento sul bonus mobili).