Bonus mobili, ristrutturazioni ed ecobonus: domande e risposte
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad alcuni dubbi espressi dai contribuenti in tema di bonus mobili ed elettrodomestici, eco bonus e ristrutturazioni. In questo articolo riporteremo le risposte fornite dall’Agenzia ad alcune delle domande che più di frequente vengono poste dai contribuenti.
E’ possibile usufruire della detrazione al 50% anche se non si è ancora fatto il rogito?
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che è possibile usufruire delle agevolazioni per lavori di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili anche prima di aver effettuato il rogito, a patto che:
a) sia stato stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto “compromesso”) e che sia stato registrato all’Agenzia delle Entrate;
b) si sia nel possesso dell’immobile;
c) si eseguano gli interventi a proprie spese.
E’ possibile usufruire del “bonus mobili” anche se i mobili e gli elettrodomestici sono pagati a rate tramite finanziamento?
Anche in questo caso la risposta dell’Agenzia è stata affermativa, ma a condizione che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale contenente tutti i dati previsti dalla norma: causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per usufruire del “Bonus mobili” è possibile pagare con carta pago-bancomat o con carta di credito?
L’Agenzia ha chiarito che si può godere dell'agevolazione fiscale “bonus mobili” anche se si effettua il pagamento con pago-bancomat o con carta di credito. In questi casi la data di pagamento è quella di utilizzo della carta, risultante dalla ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non quella di addebito della spesa sul conto corrente del titolare.
Nel momento in cui si effettua il bonifico bancario o postale per pagare gli interventi finalizzati al risparmio energetico, quale riferimento normativo va indicato nella causale?
Nella causa occorre semplicemente riportare, precisa l’Agenzia, la norma che dà diritto ad usufruire della detrazione: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1.
Se i lavori per interventi di riqualificazione energetica si protraggono anche nell’anno successivo, è necessario effettuare qualche adempimento?
Si ha risposto l'Agenzia. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, è necessario presentare un apposito modello di comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
Si può portare in detrazione al 65% (risparmio energetico) le spese sostenute per la sostituzione di un portone d'ingresso?
L’Agenzia dice che è possibile, a condizione però che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell'edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.