Assegni familiari genitori non sposati

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 22/09/2016

Nonostante gli assegni al nucleo familiare (Anf) dell’Inps vengano erogati solo per determinate categorie di lavoratori e pensionati in possesso di una serie di requisiti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tiene conto anche di tutte quelle situazioni che costituiscono un’eccezione alla regola principale. È questo il caso di due genitori non coniugati e non conviventi, di cui uno solo lavora, mentre l’altro detiene l’affidamento della prole: l’ANF può essere richiesto dal genitore che lavora, a favore del genitore convivente con il figlio della coppia, ricevendolo direttamente sul proprio conto corrente. In questo articolo illustreremo come fare richiesta e quali moduli presentare per ottenere l'assegno familiare Inps.

ANF genitori non sposati non conviventi: ecco come richiederli

In Italia ci sono una molteplicità di famiglie, ognuna con una composizione diversa e con specifici bisogni. Offrire un supporto solo al nucleo familiare “classico” (ovvero quella composta da due coniugi conviventi con prole a carico) è riduttivo, dunque l’Inps ha predisposto tutta una serie di variazioni al nucleo familiare che, opportunamente dichiarate ed in regola con la normativa vigente, possono ricevere il sostegno di cui hanno diritto.

Il caso descritto in questo articolo rappresenta una di queste eccezioni, in quanto un soggetto inoccupato o disoccupato (che non percepisce alcuna prestazione di sostegno al reddito) non coniugato e non convivente con il padre o la madre di suo figlio, può ricevere l’ANF nucleo familiare sul proprio conto corrente. Affinché ciò sia possibile è necessario che l’altro genitore lavori regolarmente, dato che la domanda di assegnazione ANF va effettuata sulla posizione lavorativa di quest’ultimo. La procedura di richiesta non è quella descritta nell’articolo “Assegni familiari Inps: requisiti, tabelle e modulo di domanda”, poiché necessita di alcune integrazioni, che è possibile espletare mediante la compilazione di alcuni documenti. Ecco cosa fare:

1- in primo luogo il genitore che lavora deve compilare il classico modulo per richiesta di assegni familiari Inps, avendo cura di lasciare in bianco la parte relativa al reddito del nucleo familiare, specificando che il pagamento dell’assegno deve avvenire in favore del genitore che convive con la prole, poiché ne detiene l’affidamento;

2- in secondo luogo, il genitore che non lavora ma convive con la prole deve redigere il modello ANF/FN SR65 ed allegarlo al modulo ANF/DIP, dichiarando il reddito del proprio nucleo familiare, senza considerare quello dell’altro genitore;

3- Poi occorre compilare il Modello ANF 42 con il quale vengono autorizzate le variazioni nella corresponsione degli assegni al nucleo familiare Inps. Una volta redatto, il modello deve essere presentato all’Inps. La trasmissione può avvenire tramite patronato, i servizi online sul portale dell’Inps o il contact center dell’Inail (numero 803.164). Per le ultime due ipotesi è necessario possedere il Pin Inps.

L’istituto, una volta approvata la variazione, invia al richiedente il Modello ANF 43, che dovrà essere allegato alla restante documentazione.

4- A questo punto basta presentare il modulo di richiesta assegni familiari, l’allegata dichiarazione ANF/FN SR65 e il Modello ANF 43 al datore di lavoro del genitore che possiede il diritto all’ANF 2016.

NB: Qualora il genitore avente diritto all’ANF sia un operaio agricolo dipendente a tempo indeterminato, oppure un addetto ai servizi domestici, o ancora un lavoratore iscritto alla gestione separata, può presentare la richiesta di assegno familiare direttamente all’Inps. Si può inoltrare la richiesta tramite contact center (numero 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da cellulare), i patronati, o il portale Inps www.inps.it, dal quale accedere ai servizi online e procedere all’ “Invio online delle domande di prestazioni a sostegno del reddito” (anche in questo caso è necessario che il richiedente si accrediti tramite il proprio Pin Inps).

Pubblicato il 22/09/2016    12 Commenti
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53936 - Sara
14/04/2020
Salve, non vivo con mia figlia abbiamo l’affidamento congiunto! La richiesta dell’INPS l'ho fatta prima del cambio residenza... li posso prendere ugualmente?

52130 - Roberta El
23/03/2019
Buongiorno, siamo 2 genitori divorziati, entrambe con un reddito personale, che vogliono convivere acquistando una casa in comproprietà. Io ho un figlio già al 100% a mio carico (con affidamento congiunto) per il quale percepisco gli assegni famigliari. Lui ha un figlio al 50% a suo carico (con affidamento congiunto) ma non convivente con lui. Volevo sapere in che termini dovrò fare la variazione dei dati. E se avendo un convivente che percepisce un redditto, il suo reddito inciderà sul mio per la richiesta degli assegni famigliari stessi. Grazie.

52070 - rosy
07/05/2018
Buonasera. Ho un bimbo di 7 anni. Nello stato di famiglia risultiamo io e il bimbo. Il mio compagno vive con noi ma essendo titolare di un azienda agricola non ha la nostra residenza. Io non lavoro e sono esente ticket e anche il bambino. Il mio compagno può richiedere gli assegni familiari? Grazie

51516 - Rosanna
09/02/2018
Buonasera, ho una figlia riconosciuta dal padre, ma non sono né sposata né convivente. Volevo sapere se lui percepirà ugualmente l'assegno familiare o al contrario potrò richiederlo io stessa dal momento che io e mia figlia facciamo parte dello stato di famiglia di mio padre. Cordiali saluti

51019 - sarah
30/11/2017
Problema: Io ho il mio reddito, un figlio, non sono sposata, e non convivo con il padre di mio figlio, ma convivo con i miei genitori che hanno i loro redditi, quindi non sono fiscalmente a carico. Mi spettano gli assegni familiari? E quali redditi devo inserire? Ma devo inserire anche i redditi dei miei genitori, anche se non sono fiscalmente a carico?

50739 - Anna
28/10/2017
Buonasera vorrei un'informazione non sono sposata e non lavoro però ho un figlio riconosciuto dal padre. Vorrei sapere se posso chiedere all'INPS gli assegni familiari visto che il padre del bambino è un lavoratore dipendente e non ha problemi a farli percepire a me grazie.

50544 - Giorgia
09/10/2017
Siamo due genitori non conviventi e non sposati, io non lavoro e convivo con la bimba. Il padre della piccola può percepire gli assegni di sua figlia anche se non vive con lui?

50309 - Monica
18/09/2017
Buongiorno, non sono sposata, ho un figlio riconosciuto dal padre, svolgo un lavoro part-time. Volevo chiedere se l'autocertificazione dello stato di famiglia era valida per la richiesta degli assegni familiari e quale modello devo utilizzare. Grazie e buona giornata.

49913 - Anna A.
12/07/2017
Buongiorno, cortesemente vorrei sapere se nel mio caso devo presentare il Mod. ANF/42 visto che sia io che il padre siamo lavoratori dipendenti non sposati e non conviventi, la prole vive con me GRAZIE

48800 - anna
28/03/2017
Salve volevo esporle il mo caso. Io svolgo un lavoro autonomo, ho un figlio e non convivo con il padre del bambino, il quale lavora e ha un reddito da lavoro dipendente. Vorrei sapere se posso avere gli assegni al nucleo familiari?


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