Assegni familiari genitori non sposati
Nonostante gli assegni al nucleo familiare (Anf) dell’Inps vengano erogati solo per determinate categorie di lavoratori e pensionati in possesso di una serie di requisiti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tiene conto anche di tutte quelle situazioni che costituiscono un’eccezione alla regola principale. È questo il caso di due genitori non coniugati e non conviventi, di cui uno solo lavora, mentre l’altro detiene l’affidamento della prole: l’ANF può essere richiesto dal genitore che lavora, a favore del genitore convivente con il figlio della coppia, ricevendolo direttamente sul proprio conto corrente. In questo articolo illustreremo come fare richiesta e quali moduli presentare per ottenere l'assegno familiare Inps.
ANF genitori non sposati non conviventi: ecco come richiederli
In Italia ci sono una molteplicità di famiglie, ognuna con una composizione diversa e con specifici bisogni. Offrire un supporto solo al nucleo familiare “classico” (ovvero quella composta da due coniugi conviventi con prole a carico) è riduttivo, dunque l’Inps ha predisposto tutta una serie di variazioni al nucleo familiare che, opportunamente dichiarate ed in regola con la normativa vigente, possono ricevere il sostegno di cui hanno diritto.
Il caso descritto in questo articolo rappresenta una di queste eccezioni, in quanto un soggetto inoccupato o disoccupato (che non percepisce alcuna prestazione di sostegno al reddito) non coniugato e non convivente con il padre o la madre di suo figlio, può ricevere l’ANF nucleo familiare sul proprio conto corrente. Affinché ciò sia possibile è necessario che l’altro genitore lavori regolarmente, dato che la domanda di assegnazione ANF va effettuata sulla posizione lavorativa di quest’ultimo. La procedura di richiesta non è quella descritta nell’articolo “Assegni familiari Inps: requisiti, tabelle e modulo di domanda”, poiché necessita di alcune integrazioni, che è possibile espletare mediante la compilazione di alcuni documenti. Ecco cosa fare:
1- in primo luogo il genitore che lavora deve compilare il classico modulo per richiesta di assegni familiari Inps, avendo cura di lasciare in bianco la parte relativa al reddito del nucleo familiare, specificando che il pagamento dell’assegno deve avvenire in favore del genitore che convive con la prole, poiché ne detiene l’affidamento;
2- in secondo luogo, il genitore che non lavora ma convive con la prole deve redigere il modello ANF/FN SR65 ed allegarlo al modulo ANF/DIP, dichiarando il reddito del proprio nucleo familiare, senza considerare quello dell’altro genitore;
3- Poi occorre compilare il Modello ANF 42 con il quale vengono autorizzate le variazioni nella corresponsione degli assegni al nucleo familiare Inps. Una volta redatto, il modello deve essere presentato all’Inps. La trasmissione può avvenire tramite patronato, i servizi online sul portale dell’Inps o il contact center dell’Inail (numero 803.164). Per le ultime due ipotesi è necessario possedere il Pin Inps.
L’istituto, una volta approvata la variazione, invia al richiedente il Modello ANF 43, che dovrà essere allegato alla restante documentazione.
4- A questo punto basta presentare il modulo di richiesta assegni familiari, l’allegata dichiarazione ANF/FN SR65 e il Modello ANF 43 al datore di lavoro del genitore che possiede il diritto all’ANF 2016.
NB: Qualora il genitore avente diritto all’ANF sia un operaio agricolo dipendente a tempo indeterminato, oppure un addetto ai servizi domestici, o ancora un lavoratore iscritto alla gestione separata, può presentare la richiesta di assegno familiare direttamente all’Inps. Si può inoltrare la richiesta tramite contact center (numero 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da cellulare), i patronati, o il portale Inps www.inps.it, dal quale accedere ai servizi online e procedere all’ “Invio online delle domande di prestazioni a sostegno del reddito” (anche in questo caso è necessario che il richiedente si accrediti tramite il proprio Pin Inps).