Atto di donazione fac simile
Descrizione
Da questa scheda è possibile scaricare alcuni fac simile atto di donazione rispettivamente per beni mobili e immobili. Due modelli atto di donazione sono disponibili in formato PDF editabile, mentre un terzo in formato WORD.
Atto di donazione: in cosa consiste
La donazione è il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. E' la definizione che ne da l'art.769 del Codice Civile.
Costituisce un negozio a titolo gratuito atteso che l'autore della donazione non riceve alcun corrispettivo in cambio. Tuttavia il donante può imporre condizioni, limiti e termini alla liberalità.
Il contratto di donazione richiede nell'autore la piena capacità di disporre, esso inoltre, può avere ad oggetto qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante, mentre è vietata la donazione di beni futuri e altrui (art. 771 c.c.).
Il contratto deve essere fatto per atto pubblico, con due testimoni, sotto pena di nullità (art. 782 c.c. e art. 48 della L. 9/13) se la donazione ha ad oggetto beni di valore come una casa, titoli di risparmio, auto, ecc.
Ai sensi dell'art. 783 c.c., per la validità della donazione avente a oggetto cose mobili di modico valore, non è necessaria invece la forma dell'atto pubblico; requisito necessario in questo caso diviene la consegna del bene mobile al donatario.
La donazione obbliga il donatario a fornire gli alimenti al donante che in seguito venga a trovarsi in stato di bisogno, purchè non si tratti di donazione rimuneratoria o obnuziale.
Il contratto è invalido, oltre che per le normali cause come l'invalidità per esempio, per errore o illiceità del motivo che risulti dall'atto e sia stato determinante del consenso.
La donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria, dopo la morte del donante, e nella conoscenza della causa di invalidità (art. 799 c.c.).
Ai sensi dell'art.56 della L. 218/95 la donazione è regolata dalla legge nazionale del donante, ma costui può con dichiarazione espressa e contestuale, sottoporla alla legge dello Stato in cui risiede. E' previsto, per limitare i casi di invalidità, che, relativamente alla forma, possa valere alternativamente la legge che regola la sostanza dell'atto o quella che ne regola la forma.
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Revoca atto di donazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.).
La revoca non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato anteriormente alla domanda di revoca, salvi gli effetti della trascrizione. Inoltre l'art. 799 c.c. prevede che il donante è tenuto a garantire il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, quando:
- abbia espressamente promesso la garanzia;
- l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale di lui,
- si tratti di donazione comportante oneri per il donatario o di donazione rimuneratoria.
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