Come sublocare un immobile: modulistica e istruzioni
La legge (art. 2, L. 392/78) prevede la facoltà per il conduttore di sublocare totalmente l'immobile che gli è stato concesso in locazione ad uso abitativo, a condizione che sussista il consenso del locatore. Se tale consenso non c'è il locatore può chiedere non solo il rilascio immediato dell'immobile, ma anche il risarcimento dei danni nei confronti del conduttore. Questo il
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Qualora, invece, il conduttore voglia sublocare solo parzialmente l'immobile adibito ad uso abitativo, può limitarsi a comunicare con lettera raccomandata al locatore l'identità del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.
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Tutto questo sempre a condizione che nel contratto di locazione non sia previsto alcun esplicito divieto di sublocazione.
Il contratto di sublocazione dal conduttore privato a un altro privato deve essere registrato entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali dell'agenzia delle Entrate, dopo aver versato l'imposta di registro (2% sul canone).
Relativamente ai contratti aventi ad oggetto immobili adibiti all'esercizio di un'attività imprenditoriale, il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 36, L. 392/78).
Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Vi offriamo un fac simile di