Cosa fare se la cambiale viene smarrita o distrutta

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 14/11/2011
Formati
DOC   ammortamento cambiali pagate
DOC   ammortamento cambiali da pagare
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

Descrizione

Nel caso in cui un una cambiale venga smarrita, distrutta o rubata occorre come prima cosa che il possessore del titolo presenti una denuncia di smarrimento/ sottrazione all'autorità giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri. Prodotta la denuncia deve chiederne l’ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo dove la cambiale risulta pagabile. L’ammortamento di una cambiale è la procedura volta a privare di validità verso terzi il titolo sottratto, smarrito o distrutto assicurandone il pagamento al proprietario dello stesso.

Anche il debitore può richiedere l’ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale la smarrisce o se la stessa è distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell’ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.

Il ricorso deve indicare i requisiti della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti per identificarla.

Per ottenere l’ammortamento della cambiale e/o vaglia cambiario occorre compilare i modelli di ricorso: e allegare la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza.

Occorre inoltre procedere al versamento del contributo unificato di € 77,00 + marca da bollo da € 8,00 per diritti di cancelleria (da acquistare in tabaccheria).

Fatti gli opportuni accertamenti, il presidente del Tribunale, con decreto, pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento della cambiale: se la cambiale è scaduta o è a vista, il pagamento deve avvenire dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale; se non è ancora scaduta, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza. Durante questo termine, il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti alla conservazione dei suoi diritti; se la cambiale è pagabile a vista oppure scaduta il ricorrente può esigerne il pagamento su cauzione oppure il deposito giudiziario della somma. Il ricorrente deve notificare il decreto al trattario.

Nonostante la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notifica del decreto, libera il debitore. Con l’ammortamento si estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata: tuttavia non vengono pregiudicate le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l‘ammortamento. Il detentore può proporre opposizione al decreto con citazione che deve essere notificata al ricorrente e al trattario. Se non viene proposta opposizione o essa viene rigettata la cambiale perde ogni efficacia.

Documenti correlati
 
Utilità