Come pubblicare un giornale: ecco cosa occorre fare
La pubblicazione di un giornale o di una rivista, indipendentemente dalla forma o dal supporto scelti, è subordinato all’adempimento di una serie di atti formali, indispensabili affinché si possa intraprendere una simile attività nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione sull'editoria (Legge 8 febbraio 1948, n.47). Proveremo ad affrontare questo tema fornendo le risposte alle domande che più frequentemente ci vengono poste dai nostri utenti.
Occorre registrasi al Tribunale?
Giornali, riviste o periodici, che siano in formato cartaceo o digitale, con diffusione a pagamento o distribuzione gratuita, devono essere registrati presso la cancelleria del Tribunale Civile nella circoscrizione in cui viene fatta la pubblicazione (in pratica dove ha sede la redazione).
Sono esentati da tale obbligo soltanto chi pubblica prodotti editoriali destinati ad un numero circoscritto di persone. E' il caso dell'associazione sportiva o culturale che diffonde periodicamente un bollettino informativo ai propri associati.
Non sono tenuti alla registrazione neppure quei siti/portali online che pubblicano contenuti saltuariamente, dunque se una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, mensile, bimestrale, ecc.).
E se la distribuzione è gratuita?
Anche in questo caso è necessaria l'iscrizione al Tribunale.
Quali sono requisiti per l'iscrizione al Tribunale?
Per la registrazione della testata in Tribunale occorre indicare il nome di un direttore responsabile (da non confondersi con il direttore editoriale). Questi deve essere un un giornalista regolarmente iscritto all’Ordine dei Giornalisti nell’albo dei Professionisti o in quello dei Pubblicisti.
In pratica il direttore è l'unica figura che deve ritenersi responsabile penalmente di quanto viene scritto e divulgato attraverso il giornale o la rivista che dirige.
Nel caso di pubblicazioni tecniche o scientifiche, il Direttore responsabile può anche non essere necessariamente un giornalista iscritto all'albo. In questo caso, tuttavia, occorre chiedere al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti l'iscrizione del direttore in un elenco speciale.
Come ci si iscrive al Tribunale?
Occorre fondamentalmente inoltrare una domanda in carta da bollo da € 16,00 alla Cancelleria del Tribunale competente. Premettendo che ciascun tribunale potrebbe adottare un suo specifico modello, sul nostro portale vi è la possibilità di scaricare questo
Al modulo occorre innanzitutto riportare i dati identificativi della persona fisica o giuridica che riveste la qualità di proprietario e di editore (se diverso dal proprietario), quindi il nome del direttore responsabile, specificando gli estremi del certificato di iscrizione all’ordine professionale.
Nella domanda devono inoltre essere specificati:
- nome della testata;
- carattere, periodicità e sede del giornale/rivista;
- luogo di pubblicazione;
- tecnica di diffusione: cartacea, telematica, radiofonica o televisiva.
Al modulo occorre allegare una serie di altri documenti che sono tutti indicati nella relativa scheda informativa.
Le firme in calce a tale dichiarazione, del proprietario, dell’eventuale editore, del direttore responsabile e/o vice-direttore, devono essere autenticate dal notaio o dagli altri soggetti abilitati o dal cancelliere al momento del deposito in Cancelleria (infatti questa dichiarazione con firme autenticate equivale ad implicita accettazione della carica).
La testata verrà iscritta nell’apposito registro stampa solo quando il presidente del Tribunale avrà verificato la regolarità dei documenti presentati.
Occorre registrarsi anche al ROC?
Gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste - inclusi quelli online - sono tenuti per legge ad iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC). Allo stesso obbligo sono tenuti anche le imprese concessionarie di pubblicità, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ecc.
Si tratta di un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con lo scopo di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, la tutela del pluralismo informativo e via discorrendo.
Le attività relative alla gestione del Registro sono delegate, per le singole Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).
Come ci si registra al ROC?
L'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione deve essere effettuata telematicamente attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Per l'iscrizione basta seguire questo link: https://www.impresa.gov.it/servizi_impresa/servizi/Control?action=roc_richiesta_iscrizione.
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività.
Anche in questo caso ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.
Anche i periodici online sono tenuti all'iscrizione al ROC?
Per quanto concerne i periodici online, la Legge n. 103/2012 prevede l'obbligo di iscrizione al Registro esclusivamente per le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse attraverso internet che:
- conseguano ricavi annui superiori o pari a 100.000 euro (tra i ricavi vanno inclusi i proventi da abbonamenti, vendita di singoli contenuti, pubblicità, sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e privati) ovvero
- abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche. Ci riferiamo in particolare alle provvidenze in favore dell’editoria previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.