Conciliazione Rc Auto: la soluzione offerta da ANIA
Aspetti da tempo il risarcimento relativo ad un incidente stradale? Hai difficoltà ad incontrare il perito incaricato di accertare i danni? Per risolvere problemi di questo tipo non affidarti al tuo legale, ma scegli la procedura di conciliazione sinistri stradali offerta da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). Ecco come funziona e quando è possibile farvi ricorso.
Motivi della controversia tra compagnia e assicurato
Le divergenze tra compagnia e assicurato in merito alla definizione della pratica di risarcimento possono essere legate a molteplici fattori:
- eccessiva lunghezza nei tempi di apertura della pratica da parte della compagnia;
- difficoltà a contattare o incontrare il perito incaricato di accertare i danni;
- eccessiva lunghezza dei tempi di accertamento del danno o discutibili modalità dell'accertamento;
- mancanza o ritardo dell'offerta di risarcimento rispetto ai tempi previsti dalla legge (30 o 60 giorni);
- difficoltà di contattare gli uffici dell'assicurazione;
- ecc.
Quando si può ricorrere alla conciliazione paritetica ANIA
La procedura di conciliazione sinistri stradali studiata studiata dall'ANIA e dalle principali Associazioni dei Consumatori costituisce una via alternativa a quella giudiziaria per risolvere eventuali controversie che possono insorgere tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice su questioni relative al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro. In definitiva una soluzione semplice, rapida ed economica.
La conciliazione si applica alla gestione di sinistri del ramo RCA, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 €.
Devi sapere che puoi accedere alla procedura di conciliazione solo se hai già presentato alla compagnia di assicurazione la
e soprattutto la
corredata di tutta la documentazione necessaria per l'accertamento e la valutazione del sinistro.
In tal caso la procedura si avvia quando:
- non hai ottenuto alcuna risposta dalla compagnia entro i termini previsti dalla legge;
- la compagnia ha rifiutato la tua richiesta di risarcimento;
- tu non hai accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della compagnia.
Inoltre, la procedura di conciliazione può essere avviata a condizione che tu:
- non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarti verso la compagnia;
- non abbia già attivato la procedura di mediazione a fini conciliativi ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 CdA) e della procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 CdA) abbia indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno, vale a dire: per il risarcimento diretto, all’assicuratore del veicolo non responsabile in tutto o in parte e, per il risarcimento del terzo trasportato all’assicuratore del veicolo vettore.
Come avviare la procedura di conciliazione paritetica ANIA
Per inoltrare la richiesta di conciliazione devi innanzitutto registrarti sul sito dell'ANIA, la pagina la trovi a questo indirizzo www.conciliazioneaniaconsumatori.it/registrazione.htm.
Completata la registrazione è possibile inserire tutte le informazioni relative al sinistro e spiegare in particolare per quale motivo ti ritieni insoddisfatto.
La sezione consente anche di allegare documenti quali
- il documento di riconoscimento dell'assicurato;
- la lettera risarcimento danni sinistro stradale;
- la proposta di indennizzo ricevuta dalla compagnia;
- la lettera reclamo assicurazione e ogni altro documento utile;
- la comunicazione di mancato accoglimento del ricorso da parte della compagnia.
Importante altresì conferire mandato ad una delle associazioni dei consumatori che aderiscono all'accordo: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori.
Quando avrai concluso la procedura, non ti resterà che firmare il
scannerizzarlo e allegarlo alla richiesta on line.
L'alternativa consiste nel rivolgersi direttamente ad uno degli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti.
La conciliazione ANIA comporta dei costi?
La procedura di conciliazione non comporta oneri per il consumatore, fatta salva l’eventuale iscrizione all’associazione consumatori a cui conferisce il proprio mandato.
Cosa accade dopo l'invio della richiesta di conciliazione
La commissione di conciliazione, formata da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione, dopo aver preso visione di tutta la documentazione in proprio possesso, cercherà di pervenire ad una soluzione condivisa della controversia. La conciliazione dovrà concludersi entro 30 giorni dall'apertura della procedura.
Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione tu ti impegni ad accettare integralmente il contenuto dell’eventuale verbale di conciliazione. Naturalmente prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione sarai informato dal tuo rappresentante e puoi decidere liberamente se accettare o meno la soluzione prospettata.
Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne prenderanno atto e redigeranno a conclusione del procedimento un verbale di mancato accordo.