Fac simile contratto di compravendita beni strumentali

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 16/01/2020
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Descrizione

Si tratta di un fac simile di contratto con cui una parte, dietro il pagamento di un corrispettivo, si impegna a trasferire all’acquirente, che accetta, entro e non oltre una certa data, la proprietà di beni strumentali (es. attrezzature, macchinari, impianti, marchi, brevetti) o più in generale di beni mobili (merci, materie prime, titoli di credito, ecc.). Il contratto compravendita beni mobili è disciplinato dal Codice Civile attraverso gli artt. 1510-1522.

Definizione del prezzo e delle modalità di pagamento

È importante riportare nel contratto di compravendita beni strumentali il prezzo pattuito per la cessione del bene e specificarne le modalità di pagamento.

Nel caso di pagamento a rate è importante specificare se il scrittura privata vendita beni mobili si intende stipulato con riserva di proprietà del bene in capo al venditore fino all’integrale pagamento del corrispettivo. In questo caso fino a che non avrà corrisposto l’intero importo, l’acquirente non potrà alienare o comunque disporre del bene senza il consenso del venditore.

Inoltre il mancato pagamento potrà produrre lo scioglimento del contratto, con la conseguenza che il venditore potrà trattenere una certa percentuale del prezzo già riscosso a titolo di penale, salvo provare il maggior danno subito.

Specifiche sulle modalità di consegna

Specificare, inoltre, nel fac simile scrittura privata compravendita beni mobili se la consegna avviene contestualmente alla sottoscrizione del contratto oppure no.

Nel merito l'articolo 1510 stabilisce che la consegna del bene mobile "deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa."

A meno che le parti non abbiamo trovato un diverso accordo, se il bene mobile oggetto di compravendita deve essere trasportato, il venditore si libera da ogni obbligo e responsabilità relativamente alla consegna, semplicemente affidando il bene al corriere o spedizioniere. In questo caso le spese sono a carico dell'acquirente. Invece il termine (8 giorni dalla scoperta) per la denuncia di vizi e difetti apparenti decorre dal giorno della consegna.

Garanzie per l'acquirente

Decisamente importante inserire nel contratto una clausola dedicata alle “garanzie”. In questo caso le opzioni sono diverse. L’acquirente può ad esempio dichiarare di aver visionato il bene, di averlo trovato privo di vizi e quindi idoneo all’uso cui è destinato.

Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento del bene e l’acquirente riscontra dei difetti di funzionamento, questi è tenuto a denunciarlo entro 30 giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

In alternativa è possibile prevedere l’inserimento in contratto della clausola di vendita con riserva di gradimento. Trascorso il termine stabilito se l’acquirente non manifesta il suo gradimento oppure se questi è negativo, il contratto compravendita beni mobili si intende automaticamente risolto.

Da precisare che la vendita può essere su campione o a prova. In quest’ultimo caso l’acquirente dovrà provare il bene entro e non oltre una certa data dalla consegna. Se si ritiene soddisfatto, il venditore è esonerato dalla responsabilità per vizi apparenti della cosa.

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