Delega per riunione condominiale: modello, requisiti e regole

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 30/05/2022
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Modello di delega per assemblea condominiale. Si tratta di un fac simile con cui un condomino, per impossibilità sopravvenuta, delega un terzo soggetto a rappresentarlo all'assemblea ordinaria/straordinaria del condominio convocata per un determinato giorno. 

Quando conferire la delega per assemblea condominiale

Si è detto in premessa che la delega può essere conferita quando il condomino causa una malattia, un impegno di lavoro o un sopraggiunto imprevisto non è in grado di partecipare all'assemblea.

Va precisato comunque che la delega per riunione condominiale può essere sempre conferita anche senza uno specifico impedimento. Può accadere, infatti, che la particolare complessità e delicatezza della questione posta all'ordine del giorno sia tale da spingere il condomino a chiedere l'intervento in assemblea, in sua vece, ad un professionista di sua fiducia (ad es. l'architetto, il commercialista, ecc.).

Delega per riunione condominiale: cosa stabilisce la legge

L'art. 67 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile stabilisce chiaramente che ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di un rappresentante, a patto che sia munito di una delega scritta. Dunque qualunque sia il motivo, la delega non può essere concessa oralmente. Al contrario il condomino è tenuto a compilare e sottoscrivere il fac simile delega assemblea condominiale disponibile in questa scheda.

Altro aspetto da sottolineare è che la delega deve essere riferita alla singola assemblea e non può estendersi in alcun modo a tutte quelle che saranno convocate in un certo periodo o durante tutto l'anno. 

Se non previsto diversamente dal regolamento condominiale, il delegato può anche ricoprire la carica di presidente o segretario dell’assemblea.

Quante deleghe può avere un condomino

Un delegato può presentarsi in assemblea anche a nome di più di un condomino, tuttavia se i condomini dell'edificio sono più di 20, questi non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale.

Così se presso un determinato edificio risultano 30 condomini, il delegato potrà al massimo rappresentare 6 condomini oppure 200 millesimi. 

Se due o più persone sono comproprietari dello stesso appartamento, ciascuno ha diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea. 

Si può scegliere chiunque come delegato? 

Il condomino può scegliere chiunque per farsi rappresentare, anche un parente o un amico che non possiede proprietà o non utilizza locali in quell'edificio.

Non può tuttavia nominare l'amministratore, così come non può nominare colui che potrebbe apparire in conflitto di interesse rispetto al tema posto all'ordine del giorno. Il conflitto di interessi si determina quando si accerta una divergenza tra gli interessi e le ragioni del delegato, il cui voto ha concorso all'approvazione della delibera, e quelli del condominio.

In proposito comunque è sempre meglio verificare cosa prevede nel merito il regolamento condominiale

Delega condominiale in bianco: è ammessa?

Una simile ipotesi si verifica quando il condomino che intende concedere la delega si limita ad apporre la propria firma lasciando tutti gli altri campi del modello di delega in bianco, in particolare quello relativo al nome del delegato

Formalmente non sarebbe valida, tuttavia va detto che le deleghe in bianco sono normalmente accettate dall'assemblea, dunque anche se completate in un momento successivo dallo stesso delegato o dal presidente dell'assemblea.

E' del tutto evidente però che una simile prassi potrebbe generare dei problemi, specie per il delegante che magari non intendeva permettere al proprio delegato di esprimersi su un particolare tema. Qualora si verificasse una ipotesi del genere, solo il delegante sarebbe legittimato a far valere il vizio della delega in bianco e non gli altri condomini.

Nullità delega assemblea condominiale

Il sig. Rossi per la riunione condominiale indetta sul tema del bonus facciata delega il sig. Bianchi perché lo ritiene più preparato in materia. Il giorno della riunione, tuttavia, il sig. Rossi si presenta regolarmente in assemblea, seppur come delegato del sig. Verdi, suo dirimpettaio, che poco prima dell'ora concordata ha accusato un malore.

In questo caso l'intervento del sig. Rossi alla riunione comporta automaticamente la nullità della delega assemblea condominiale che lo stesso ha conferito al sig. Bianchi. Questo perché non è possibile che il sig. Rossi sia presente in assemblea contemporaneamente in qualità di delegante e di delegato. In una situazione del genere il presidente dell'assemblea deve scegliere se:

  1. chiedere l'allontanamento del sig. Bianchi e ammettere la partecipazione del sig. Rossi in proprio e come delegato del sig. Verdi;
  2. chiedere l'allontanamento del sig. Rossi, considerare valida la delega da questi rilasciata al sig. Bianchi e considerare il sig. Verdi come assente nel verbale di convocazione.

Cosa deve contenere il modulo delega assemblea condominiale

Innanzitutto deve specificare il condominio, quindi riportare:

  • le generalità del proprietario dell’immobile che concede la delega;
  • gli estremi identificativi del delegato;
  • la data di convocazione dell’assemblea condominiale;
  • (eventualmente) i singoli argomenti posti all’ordine del giorno rispetto ai quali il delegato è chiamato a discutere e ad esprimere le proprie decisioni;
  • il conferimento espresso della procura a discutere e deliberare in nome e per conto del rappresentato e a considerare pienamente valido ed approvato l’operato del delegato.

Il Presidente dell’assemblea è tenuto a verificare la regolarità delle delega e a raccoglierla insieme al resto della documentazione affinché possa essere conservata.

E se il delegato non si attiene alle istruzioni ricevute?

Cosa accade se il delegato vota su una particolare materia posta in discussione non attenendosi alle istruzioni impartite dal proprio delegante? Semplice: la deliberazione dell'assemblea è valida ed efficace e il delegante non potrà far nulla per impugnarla.

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