Convocazione assemblea straordinaria: modello PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 01/10/2024
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Descrizione

Fac simile che i condomini possono utilizzare per chiedere all’amministrazione dei condominio di provvedere alla convocazione assemblea straordinaria al fine di poter discutere argomenti ritenuti urgenti ed indifferibili.

Convocazione assemblea condominiale: quando può essere richiesta

L’assemblea di condominio viene convocata almeno una volta l’anno dall'amministratore per discutere di una serie di questioni riguardanti:

  • l'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa ripartizione fra i condomini;
  • l'approvazione del rendiconto annuale;
  • le opere di manutenzione straordinaria attraverso la costituzione di un fondo speciale;
  • la conferma dell'amministratore e la sua eventuale retribuzione.

L’assemblea condominiale, tuttavia, può essere convocata anche in altri momenti dell’anno e precisamente tutte le volte che si renda necessario per decidere su questioni particolari ed urgenti.

Chi può convocare l’assemblea straordinaria dei condomini

L’assemblea straordinaria dei condomini (art. 66 disp. att. c.c.) può essere convocata: 

  • dall’amministratore, se questi lo ritiene necessario oppure
  • dall’amministratore ma su sollecitazione di almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell'edificio (almeno 166,6 millesimi);
  • dagli stessi condomini di cui sopra nel caso in cui siano decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta all’amministratore. Si parla in questo caso di autoconvocazione.

Requisito fondamentale affinché le deliberazioni dell'assemblea straordinaria siano valide ed efficaci è che tutti i condomini aventi diritto a partecipare siano stati regolarmente avvisati. Il mancato rispetto di tale requisito renderebbe la deliberazione annullabile.

A tal proposito ricordiamo che hanno diritto a partecipare

  • i proprietari dei singoli appartamenti (che eventualmente possono anche delegare un terzo 10134)
  • gli inquilini dei locali ad uso abitativo (non quelli ad uso non abitativo).

Non è invece richiesta la presenza dell'amministratore. Ciascun condomino può farsi rappresentare da un terzo semplicemente redigendo questa delega per riunione condominiale.

Convocazione assemblea condominiale da parte dei condomini

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea non solo se gli viene richiesta da almeno due condomini che rappresentano 1/6 del valore dell'edificio, ma anche se gli viene richiesta da un solo condomino, purché le questioni su cui si è chiamati a decidere riguardino argomenti come:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • la realizzazione di parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari
  • la produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili (eoliche, solari, ecc.);
  • l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva;
  • l’effettuazione di interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
  • la cessazione di attività che violano e incidono negativamente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni;
  • il riscontro di gravi irregolarità fiscali o l’utilizzo da parte dell’amministratore di un conto corrente postale o bancario non intestato al condominio.

In questi casi l'amministratore deve provvedere alla convocazione entro i successivi 30 giorni.

Il verbale di assemblea 

Della redazione del verbale di assemblea si occupa il segretario nominato ad inizio riunione. Affinché la deliberazione possa considerarsi valida, il segretario deve indicare in maniera chiara e precisa:

  • luogo, data e ora in cui si è tenuta la riunione
  • l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno
  • l'elenco nominativo dei condomini intervenuti di persona o per delega
  • i quorum costitutivi e deliberativi
  • il risultato delle votazioni con indicazione dei nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali

Il verbale deve essere trascritto a cura dell’amministratore nell’apposito registro previsto dalla legge.

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