Dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità all’adozione internazionale
Moduli di dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità all'Adozione Internazionale. Uno dei modelli è predisposto dal Tribunale per i minorenni di Milano.
Adozioni internazionali: requisiti della coppia
L’articolo 6 della legge 184/83, poi successivamente modificata, definisce alcuni dei requisiti fondamentali per le coppie che intendono adottare un bambino: "L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."
Riassumendo, per accedere alle adozioni internazionali occorre:
- essere due individui coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
- essere sposati da almeno 3 anni, oppure aver convissuto per un periodo che, sommato alle nozze, sia almeno pari a 3 anni (ad esempio 1 anno di nozze e 2 di convivenza, 2 anni di nozze e 1 di convivenza, 2 anni di nozze e 2 di convivenza e così via);
- procurarsi i documenti o le testimonianze che attestino il matrimonio e l’eventuale convivenza;
- non avere alcun procedimento di divorzio o separazione in corso, nemmeno di fatto;
- essere idonei a mantenere, istruire ed educare il minore che entra a far parte della famiglia anagrafica tramite l’adozione internazionale.
Chiaramente, l’ultimo punto di questo elenco non può subire una verifica formale, al contrario ha bisogno di essere avvalorato mediante una specifica analisi di coppia, delle attitudini e del rapporto tra i coniugi. Ad attribuire questo “merito” ai papabili genitori adottivi sono i Tribunali per i minorenni, che insieme alle ASL e ai Servizi socio assistenziali degli Enti locali cercano di individuare il contesto familiare quanto più idoneo all’arrivo di un figlio adottivo. La collaborazione tra le diverse strutture presenti sul territorio, a tal proposito, sembra ineludibile, al fine di ottenere una visuale quanto più possibile ampia e veritiera sulle capacità della coppia adottante.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale della Commissione per le Adozioni Internazionali (www.commissioneadozioni.it).
Adozioni internazionali: limiti di età
Per quanto riguarda i limiti di età previsti dalla legge al fine di ottenere l’idoneità alle adozioni internazionali, è essenziale possedere i requisiti che ti elenchiamo qui sotto:
- la differenza di età minima tra adottante e adottato è di 18 anni, ciò vuol dire che due individui di 30 anni non possono adottare un minore di 13 anni, ma possono adottarne uno di 10;
- la differenza di età massima tra la coppia che adotta e il minore adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro;
- la differenza di età massima può essere derogata nel caso in cui avessero già un figlio minorenne (naturale o adottato) oppure nel caso in cui decidessero di adottare due o più fratelli.
Non è difficile intuire che i limiti di età stabiliti dalla legge sono in linea con quelli della genitorialità naturale. Il motivo è presto detto: il limite massimo di età è stato fissato a 45/55 anni per dare modo alla coppia di seguire il minore fino all’età adulta. Tuttavia c’è da fare una precisazione: l’abbinamento tra la coppia e il minore non è di competenza italiana, bensì viene decretato dall’Autorità straniera, che nella maggior parte dei casi privilegia le coppie molto giovani, tralasciando quelle più avanti con l’età.
Quali documenti allegare alla dichiarazione
Le coppie che intendono presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale devono allegare all’istanza anche la documentazione di seguito indicata (da allegare a ciascuna domanda in copia libera):
- Certificato di matrimonio e, qualora non si sia sposati da almeno 3 anni, ulteriore documentazione che certifichi un periodo complessivo di convivenza di almeno 3 anni. A tal fine possono essere presentati contratti di affitto, contratti di acquisto di un immobile, certificati storici di residenza, etc. Nel caso di impossibilità a certificare la convivenza si chiede un atto notorio, alla presenza di due testimoni, da richiedere al tribunale di competenza;
- Stato di famiglia;
- Certificato rilasciato dal medico curante contenente l’anamnesi della persona con precisazioni per le patologie indicate nel modulo. Il predetto certificato deve contenere l’attestazione da parte del medico che, sulla base dei dati clinici, anamnestici e strumentali sopra indicati, i richiedenti siano in atto esenti da patologie fisiche e psichiche croniche o potenzialmente evolutive di tipo invalidante;
- Analisi mediche (Hiv, epatiti, Tbc, Vdrl, Tpha) effettuate presso una struttura pubblica o convenzionata;
- In caso di pregressa malattia dovrà essere depositato un certificato dello specialista in cui siano precisati: stato di salute del paziente, prognosi relativa alla qualità di vita attuale, curva di sopravvivenza e possibilità di recidiva (con la specifica di quale sarebbe la qualità della vita anche nel caso in cui comparissero recidive), studi attuali con ripercussioni sulla prognosi;
- Autocertificazione relativa a condizioni personali e familiari degli aspiranti genitori adottivi;
- Foto recente di coppia;
- Dichiarazione di assenso dei genitori dei richiedenti che non si oppongono affinché i figli adottino un minore o eventuale certificato di morte\autocertificazione;
- Fotocopia dei documenti d’identità degli istanti.
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