Differenza tra Crif e Centrale Rischi Banca d'Italia

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 11/06/2024

La differenza tra SIC e CRIF è molto semplice: CRIF è il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) - EURISC - che raccoglie i dati forniti direttamente dagli intermediari finanziari che vi aderiscono su base volontaria. Sono gestori di SIC anche Experian, CTC e Assilea, anche queste banche dati con una natura privatistica.

Sistemi di Informazioni Creditizie: cosa sono

Quando ti rechi in banca o presso una società finanziaria per richiedere un prestito, il funzionario incaricato prima di decidere se concederlo o meno, ha il dovere di raccogliere una serie di dati e di informazioni che ti riguardano. Queste informazioni, che ottiene attraverso la consultazione di particolari banche dati di natura privata - chiamate Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) - e pubblica (Centrale Rischi della Banca d'Italia), sono necessarie alla banca o alla finanziaria per valutare la tua solvibilità e affidabilità e quindi il rischio creditizio. Senza tali informazioni l’istituto difficilmente potrebbe deliberare la concessione di un finanziamento in tuo favore.

Dunque i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), un tempo conosciuti come "centrali rischi private", non sono altro che banche dati implementate e consultate dagli intermediari finanziari (banche, società finanziarie, società di leasing, ecc.).

In particolare esse raccolgono una serie di informazioni che riguardano un determinato soggetto (privato o impresa) in merito ai finanziamenti che gli sono stati concessi o di cui ha fatto semplicemente richiesta: prestiti personali, mutuo ipotecario, credito al consumo, cessioni del quinto, carte di credito revolving, ecc.

Grazie ai dati presenti nei SIC, gli intermediari finanziari sono in grado di valutare la referenza creditizia di un cliente o, detto in altri termini, la reputazione che egli ha maturato nei confronti di banche e società finanziarie con riferimento ai rapporti di finanziamento.

Naturalmente l’istituto finanziario prima di decidere se concedere o meno un prestito o una carta di credito al proprio cliente, non si limita ad una valutazione dei dati contenuti nei Sistemi di Informazioni Creditizie, ma raccoglie una serie di altre informazioni. Alcune sarà lui stesso a fornirle (reddito, situazione patrimoniale, ecc.), altre l'istituto le trarrà da registri o elenchi pubblici (elenco dei protesti, registri dei tribunali e uffici di pubblicità immobiliare, ecc.).

Differenza tra CAI e Crif

I Crif e più in generale i Sistemi di Informazioni Creditizie non vanno confusi con il CAI - Centrale Allarme Interbancaria. Il CAI, infatti, è un archivio che raccoglie i dati sull’emissione di assegni scoperti o sull’utilizzo di carte di credito senza autorizzazione o prive di copertura. I Sistemi di Informazioni Creditizie non contengono informazioni su cambiali o assegni protestati.

Differenza tra Crif e Centrale Rischi Banca d'italia

La differenza tra Crif e Centrale Rischi Banca d'italia è molto semplice: i Crif e più in generale i Sistemi di Informazioni Creditizie sono gestiti da società private e non essendo obbligatorie contengono solo le informazioni fornite dagli istituti che hanno aderito a quel SIC. Ciò detto, i SIC sono comunque affidabili in quanto appaiono sempre molto completi ed aggiornati.

La Centrale Rischi, invece, non solo è gestita dalla Banca d’Italia, dunque da un ente pubblico, ma la comunicazione da parte degli intermediari finanziari riveste anche carattere di obbligatorietà.

Nei Sistemi di Informazioni Creditizie sono memorizzati i dati relativi a finanziamenti con rimborso regolare, quelli con ritardo nei pagamenti delle rate, ma anche la semplice richiesta di prestito da parte del cliente.

Nella Centrale Rischi, invece, sono presenti solo i crediti pari o superiori a 30mila euro e i crediti in sofferenza o deteriorati, ossia quei crediti la cui riscossione non è certa, sia per quanto concerne la scadenza che l'ammontare.

Quali SIC operano in Italia

I SIC attivi in Italia sono:

  • CRIF S.p.A. (Centrale Rischi Finanziari)
    Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Zanardi 41 - 40131 Bologna Tel. 0516458900, Fax 0516458940 Sito internet: www.consumatori.crif.com;
  • EXPERIAN CERVED INFORMATION SERVICE S.p.A. 
    Servizio Tutela Consumatori Piazza dell’Indipendenza 11/b - 00185 Roma Tel 06/454861 - Fax 06/45486480 Sito internet: www.experian.it (Area Consumatori);
  • CTC (Consorzio Tutela del Credito)
    Corso Italia 17 – 20122 Milano Tel. 02/66710235-29, Fax 0267479250 Sito internet: www.ctconline.it;
  • Assilea (Associazione Italiana Leasing) 
    Via D'Azeglio 33, CAP 00184 ROMA - Tel +39 06 9970361 Fax +39 06 99703688 E-mail info@assilea.it  https://www.assilea.it.

Sistemi di Informazioni Creditizie: quali dati contengono

I SIC contengono i dati anagrafici del soggetto, lo stato dei prestiti (anche di quelli già estinti), la puntualità o i ritardi nel rimborso delle rate e ogni altra informazione indicativa di un comportamento più o meno rischioso da parte di quel determinato cliente: incaglio nei pagamenti (inadempimenti continuati a causa di una situazione di difficoltà economica), situazione di insolvenza (credito difficilmente recuperabile per la banca ma situazione ancora teoricamente sanabile), passaggio a sofferenza (credito giudicato dalla banca irrecuperabile), passaggio a perdita.

Queste banche dati - come detto - sono alimentate dagli stessi istituti finanziari, nel senso che questi ultimi da un lato vi accedono per conoscere non solo l’esposizione debitoria del cliente al fine di cautelarsi contro i rischi derivanti dalla concessione di più finanziamenti in suo favore da parte di diversi istituti, ma anche per avere ad esempio informazioni circa la regolarità con cui effettua i pagamenti, e dall’altro immettono loro stessi i dati relativi ai rapporti di credito con la propria clientela.

Il SIC equivale ad una black list?

Assolutamente no. Essere presenti nei Sistemi di Informazioni Creditizie non equivale ad essere inseriti in una black list di cattivi pagatori.

Non a caso la stragrande maggioranza dei soggetti presenti, paga regolarmente le rate e non può essere in alcun modo identificato come un cattivo pagatore.

Sistemi di Informazioni Creditizie: chi vi accede

Ai Sistemi di Informazioni Creditizie accedono, oltre alle banche, società finanziarie e di leasing, anche le imprese che nell’ambito della propria attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento nella fornitura di beni e servizi.

Considerato che l’accesso al SIC è concesso esclusivamente per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, i soggetti appena indicati non possono in alcun modo utilizzare quei dati per finalità di marketing (ad esempio reperire l’indirizzo di Caio per inviargli una comunicazione commerciale).

SIC: per quanto tempo i dati sono conservati

Col fine di tutelare i diritti di quanti risultano censiti nelle banche dati, dal 2005 esiste per i SIC un “Codice di deontologia e di buona condotta”, che come prima cosa fissa i tempi di conservazione delle informazioni contenute nella banca dati. In pratica esse vengono conservate in banca dati per un periodo che varia a seconda della tipologia e della gravità dell'irregolarità. Allo scadere di tale periodo esse vengono automaticamente cancellate dai SIC.

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo:

Richieste di finanziamento

Non possono essere mantenute per più di 6 mesi, tuttavia se la richiesta non viene accolta o il cliente rinuncia al finanziamento, la cancellazione deve avvenire entro un mese;

Ritardi nel pagamento di due rate (o di una rata per due mesi), poi regolarizzati

Le informazioni restano visibili in banca dati per la durata di 12 mesi dal momento in cui la morosità è stata sanata. Così se non si pagano le rate di Febbraio e Marzo 2024, poi saldate a Giugno 2024, la segnalazione riguardante le 2 rate pagate in ritardo verrà cancellata automaticamente solo a Giugno 2025, dodici mesi dopo la regolarizzazione.

Ritardi nel pagamento superiori, poi regolarizzati

Le informazioni restano visibili per la durata di 24 mesi dalla data della regolazione debitoria. Così se non si pagano le rate di Febbraio, Marzo e Aprile 2024, poi saldate a Giugno 2024, la segnalazione riguardante le 3 rate pagate in ritardo sarà presente in banca dati fino a Giugno 2026, dunque per ventiquattro mesi dalla regolarizzazione.

Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempienze, sofferenze) non sanati

Le informazioni in questo caso sono mantenute in archivio per 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto, o dalla data in cui si è registrato un aggiornamento sul rapporto di credito (passaggio a perdita, cessione del credito, ecc).

Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)

In questo caso le informazioni rimangono visibili per 36 mesi dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.

Si può chiedere la cancellazione prima del termine?

Prima della scadenza dei termini sopra indicati, la persona interessata non può chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, anche se nel frattempo ha provveduto a sanare l’irregolarità.

Prima che siano trascorsi i tempi di conservazione, è possibile richiedere la cancellazione dei soli dati positivi.

Il cliente deve essere informato prima della segnalazione al SIC?

L'intermediario finanziario prima di effettuare la segnalazione al SIC, deve - 15 giorni prima - darne comunicazione al cliente, così da consentirgli di intervenire ed eventualmente sanare la propria posizione. Il cliente in buona sostanza può evitare la segnalazione ai SIC solo in occasione del primo ritardo nei rimborsi, effettuando il versamento della rata scaduta.

Lo stesso avviso l'istituto finanziario non è tenuto a darlo se il cliente ritarda per una seconda volta il pagamento della rata.

Chiaramente l’intermediario finanziario ha l'obbligo di

  • controllare l'esattezza delle informazioni segnalate
  • provvedere al loro costante aggiornamento
  • mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni di cui viene in possesso.

Come modificare o cancellare dati non corretti presenti nei SIC

Ma i Sistemi di Informazioni Creditizie se da un lato hanno rappresentano strumenti utili agli intermediari finanziari per valutare il grado di affidabilità dei propri clienti nell’onorare i debiti, dall’altro hanno l’importante funzione di tutelare i diritti di chi vi è iscritto, nel senso che a ciascuno è data la possibilità di rettificare, aggiornare o cancellare le informazioni non corrette che lo riguardano.

Così potrebbe capitare di recarti in banca e vederti rifiutare la concessione di un finanziamento o il rilascio di una carta di credito perché il SIC ti identifica erroneamente come un cattivo pagatore.

In questi casi come comportarsi? La risposta è semplice: devi verificare se c'è stato un effettivamente un errore e contestiualmente chiederne la rettifica o la cancellazione del dato.

E' sufficiente inviare al proprio istituto finanziario o direttamente alla società che gestisce il SIC (ma i tempi in questo caso si allungano), una richiesta di accesso dati SICcancellazione SIC. Si fa presente comunque che alcuni SIC rendono disponibile sul proprio sito anche un modulo online di richiesta di accesso agli atti. Sul nostro portale è possibile trovare

La società che gestisce quel SIC deve inviarti una risposta nel tempo massimo di 15 giorni, nel caso in cui ciò non avvenga si può far ricorso al Garante della Privacy, presentando un reclamo o un ricorso, oppure all’Arbitro Bancario Finanziario.

Pubblicato il 11/06/2024
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