Differenza tra voltura e subentro
La differenza tra subentro e voltura è molto semplice: con il subentro si richiede l'attivazione di una fornitura dopo un periodo di disattivazione con relativa chiusura del contatore, mentre con la voltura si chiede semplicemente il cambio di intestatario del contratto, senza interrompere l'erogazione di luce e/o di gas.
- Differenza tra subentro e voltura: concetti generali
- Procedura e tempi: differenza tra voltura e subentro
- Voltura senza conoscere il fornitore: è possibile?
- Voltura e subentro: indennizzi in caso di ritardo?
- Differenza costi tra voltura e subentro
- Subentro e voltura utenze domestiche e morosità pregresse
Differenza tra subentro e voltura: concetti generali
Una delle due operazioni è d’obbligo quando si entra in un nuovo appartamento, poiché c’è da modificare il nome dell’intestatario di utenze domestiche come luce e gas. Molto spesso di si utilizzano i due termini come fossero dei sinonimi, in realtà sussiste una sostanziale differenza tra voltura e subentro.
La voltura consiste nell’effettuare una sorta di cessione o cambio di intestazione del contratto di fornitura, dal vecchio inquilino al nuovo inquilino. Non si effettua il distacco del contatore, quindi non è prevista alcuna interruzione nella fornitura di luce o gas: per questo motivo la voltura è una procedura molto utilizzata, in quanto ritenuta più comoda, rispetto al subentro.
Effettuare il subentro, al contrario, significa attivare un nuovo contratto rispetto ad una fornitura per la quale il precedente inquilino aveva richiesto la chiusura del contatore. Dunque subentrare significa chiedere la riattivazione di un contatore a cui sono stati apposti i sigilli. Questa operazione viene effettuata dall’impresa di distribuzione competente nel tuo territorio.
Chiaramente subentro e voltura implicano procedure diverse e comportano costi differenti.
Procedura e tempi: differenza tra voltura e subentro
Per eseguire la voltura, visto che il contatore è attivo, è sufficiente contattare il fornitore di energia e chiedere il cambio di intestazione del contratto di luce e/o gas. Questi i dati e la documentazione da fornire:
- nome, cognome, recapiti e codice fiscale del nuovo intestatario;
- indirizzo della fornitura;
- il codice identificativo del contatore (codice POD per luce e codice PDR per gas);
- lettura del contatore;
- titolo di occupazione dell’immobile;
- residenza o meno presso l’immobile;
- copia di una valido documento di riconoscimento.
Questi ed altri dati dovranno essere riportati sui moduli che fornirà la compagnia scelta. La restituzione di tutta la documentazione va effettuata secondo le modalità definite da ogni singolo fornitore: portale web, posta elettronica, fax o posta.
In alternativa ci si può recare presso uno dei tanti punti vendita del fornitore dislocati sul territorio nazionale.
In occasione della voltura si può anche decidere di cambiare fornitore, se questo offre condizioni migliori. Se, invece, si decide di restare con il precedente gestore, si può approfittare della situazione per modificare le tariffe sulla base delle proprie specifiche esigenze.
Con il subentro occorre grosso modo fornire al fornitore scelto gli stessi dati e gli stessi documenti.
A cambiare sono più che altro i tempi per l’attivazione del contatore, a meno che questo non sia digitale. Infatti mentre per
- la voltura il tempo richiesto per l’allaccio è di 4-5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione da parte del fornitore, per
- il subentro sono richiesti 7 giorni per la fornitura di energie elettrica e 12 giorni per quella del gas.
Voltura senza conoscere il fornitore: è possibile?
Se si dispone di una bolletta intestata al vecchio inquilino o proprietario dell'immobile, non ci saranno difficoltà a reperire tutte le informazioni necessarie. Qualche difficoltà in più può essserci, invece, se non si conosce il nome del precedente fornitore.
In questo caso ci si può rivolgere allo Sportello per il Consumatore di Energia inviando:
- il modulo richiesta nominativo fornitore per l'esecuzione di una voltura;
- la documentazione attestante i titoli vantati sull'immobile (es. contratto di locazione registrato, contratto di compravendita immobiliare, contratto di comodato d'uso, ecc.) o questa dichiarazione sostitutiva dell'avente titolo sull'immobile per forniture gas e luce circa il possesso dei titoli relativi all'unità immobiliare per la quale si intende richiedere la fornitura.
Voltura e subentro: indennizzi in caso di ritardo?
Che si tratti di voltura o subentro, il consumatore ha diritto ad un indennizzo nel caso in cui si generi un ritardo nell’allacciamento della fornitura.
Ma attenzione, solo se la procedura non comporta lavori particolarmente complessi dal parte del gestore.
In questo caso se il ritardo supera i 15 giorni lavorativi, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di
- 35 euro per lavori eseguiti entro il doppio del tempo previsto
- 70 euro per lavori eseguiti entro il triplo del tempo previsto
- 105 euro se viene superato il triplo del tempo previsto.
Nel caso di lavori complessi non sono previsti indennizzi.
Differenza costi tra voltura e subentro
Se la richiesta di fornitura avviene nell’ambito del mercato di maggior tutela occorre pagare
- un contributo fisso di 25,81 euro per oneri amministrativi;
- un contributo fisso di 23 euro;
- l'imposta di bollo sul nuovo contratto (16 euro), nei casi previsti dalla normativa fiscale.
Il fornitore potrebbe imporre al cliente la costituzione di un deposito cauzionale nel caso in cui questi non richieda la domiciliazione bancaria o su carta di credito della bolletta.
Nell’ambito del mercato libero, invece, il cliente è tenuto a pagare:
- un contributo fisso di 25,81 euro per oneri amministrativi (che vengono richiesti a favore del distributore);
- un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.
Anche in questo caso il fornitore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale.
Subentro e voltura utenze domestiche e morosità pregresse
Può accadere che il precedente inquilino abbia lasciato delle bollette insolute. In casi del genere chi effettua la voltura o il subentro è tenuto a saldare le morosità pregresse?
Assolutamente no e se il fornitore richiede il pagamento commette un illecito.
Certo è che in presenza di bollette arretrate o addirittura di una sospensione del servizio per morosità, il fornitore potrebbe rifiutarsi di concedere la voltura specie nel caso in cui:
- ravvisasse un comportamento elusivo da parte del cliente (ad es. un trasferimento della titolarità del contratto tra due conviventi col solo fine di sottrarsi dalle pretese della società di recupero crediti);
- ad effettuare la richiesta fosse l’erede. In questo caso, infatti, egli è tenuto ad accollarsi tutti i debiti pregressi del de cuius se vuole intestarsi il contratto a suo nome.
Ecco perché in situazioni di questo tipo, il fornitore potrebbe richiedere il rilascio da parte del nuovo intestatario di una dichiarazione di estraneità al debito.