Chiusura contatore gas per morosità: tutto ciò che è utile sapere
Molti utenti ci hanno chiesto dopo quante bollette non pagate staccano il gas? Quando la sospensione del gas per morosità non può essere attuata dalla compagnia energetica? Quanto costa la riattivazione del servizio di erogazione gas e come richiederla? Ragion per cui la nostra redazione ha deciso di scrivere un post ad hoc con l'obiettivo di fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Cosa comporta pagare le bollette del gas in ritardo
Le bollette del gas devono riportare chiaramente la data di emissione e quella di scadenza del pagamento. In particolare quest'ultima deve essere fissata almeno 20 giorni dopo la data d'emissione. Ad ogni modo i termini di pagamento della bolletta sono indicati nel contratto di fornitura.
Ora chi ha un contratto a condizioni regolate dall'ARERA (mercato di maggior tutela) e paga la bolletta dopo la scadenza indicata, è tenuto a pagare gli interessi di mora per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.
Al cliente che paga in ritardo possono essere richieste anche le spese postali per l'eventuale sollecito di pagamento. Va precisato che le bollette devono essere pagate per l'intero importo, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti.
Nel mercato libero gli interessi di mora e le eventuali spese di sollecito e riscossione sono stabilite dal contratto.
Dopo quante bollette non pagate staccano il gas
Basta anche una sola bolletta non pagata per ritrovarsi con la fornitura del gas sospesa. Tuttavia prima che si arrivi alla chiusura contatore gas per morosità è necessario che la società invii al cliente - per raccomandata o PEC - una comunicazione di messa in mora che specifichi:
- la data ultima per il saldo dell'importo a debito;
- l'ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura;
- le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l'avvenuto pagamento;
- i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
- l'invito a far valere la prescrizione bolletta gas se gli importi a debito si riferiscono a consumi che risalgono a più di due anni.
Qualora il pagamento non venisse effettuato neppure dopo detta comunicazione, il venditore non potrà comunque richiedere la sospensione della fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall'ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora, e prima di 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC).
Inoltre prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà prima rispondere ai reclami scritti dei propri clienti.
Inutile dire che lo stesso tema può essere affrontato anche rispetto alle altre forniture. In particolare ecco dopo quante bollette non pagate staccano la luce o l'acqua.
Sospensione gas per morosità: quando non può avvenire
Va detto innanzitutto che la fornitura non può mai essere sospesa per morosità ai clienti cosiddetti non disalimentabili: ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, ecc.
Inoltre la sospensione del gas per morosità non può essere mai eseguita se:
- il cliente non è stato preavvisato della sospensione a mezzo raccomandata o PEC;
- il cliente ha effettuato il pagamento della bolletta ed lo ha regolarmente comunicato al venditore, con le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora;
- la sospensione cade nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- il cliente ha presentato un reclamo scritto (questo il fac simile contestazione bolletta gas), relativo alla ricostruzione dei consumi, ma il venditore non ha ancora provveduto a fornire una risposta scritta e motivata. Tale prescrizione non vale se l'importo anomalo è inferiore o uguale a 50 Euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
- l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale. In questo caso il venditore può trattenere la cauzione e addebitare nuovamente la cifra corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;
- il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di gas (per esempio l'energia elettrica) - e viceversa - forniti dalla medesima impresa multiservizio.
Riattivazione fornitura sospesa per morosità
Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al fornitore un'apposita richiesta scritta al venditore. Dal nostro portale è possibile scaricare questo
Alla richiesta va allegata la documentazione relativa all'avvenuto pagamento degli importi insoluti e delle spese relative alla chiusura e riattivazione del servizio, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.
Il ripristino della fornitura del gas deve avvenire a cura del distributore entro 2 giorni feriali dalla comunicazione di avvenuto pagamento. Se il contatore è stato rimosso, il cliente deve presentare una nuova domanda di fornitura.
Per ogni altro approfondimento sul tema, invitiamo alla lettura del post che abbiamo scritto su come aprire un contatore gas sigillato.