Prescrizione bollette gas: guida e modulistica
Modello in formato editabile con cui il cliente può eccepire nei confronti del proprio fornitore la prescrizione bolletta gas per il fatto di riferirsi a consumi effettuati più di 2 anni addietro.
Prescrizione bolletta gas: 2 anni
Il tuo fornitore di gas ha 2 anni (prima erano 5) per sollecitarti il pagamento dei consumi effettuati. Trascorso questo termine tale diritto si estingue. In pratica il fornitore di gas oggi può richiederti il pagamento solo degli importi relativi ai consumi effettuati negli ultimi 2 anni e non oltre.
Dunque se per dimenticanza o negligenza ti recapitasse una fattura relativa a consumi effettuati più di due anni addietro, potresti far valere la prescrizione e opporti al pagamento. A tal fine ti basterebbe compilare ed inviare il fac simile che trovi in questa scheda.
Il motivo di questa riduzione da 5 a 2 anni della durata della prescrizione è chiaro: evitare che agli utenti possano pervenire fatture non solo particolarmente elevate, ma così datate da rendere praticamente impossibile una ricostruzione dei consumi effettivamente sostenuti.
Per le bollette del gas il nuovo termine di prescrizione vale a partire dal 2 Gennaio 2019. Per la prescrizione bolletta luce e per la prescrizione bolletta acqua, invece, valgono rispettivamente i termini del 1 Marzo 2018 e del 2 Gennaio 2020.
Ricordiamo che possono eccepire la prescrizione bolletta gas
- i clienti domestici
- le microimprese (meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro)
- i professionisti.
Nessuna prescrizione in caso di responsabilità del cliente
La prescrizione può essere fatta valere dal cliente solo nel caso in cui la responsabilità del ritardo di fatturazione sia imputabile esclusivamente al venditore/distributore.
Questo significa che se la responsabilità è attribuibile al cliente, questi non può invocare la prescrizione.
Nel pretendere il pagamento di queste somme il fornitore deve integrare la fattura recante importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi".
Contestualmente deve indicare:
- l'ammontare degli importi da pagare;
- in cosa si estrinseca la responsabilità del cliente
- i riferimenti a cui indirizzare un eventuale reclamo.
Interruzione della prescrizione
Il termine previsto per la prescrizione bolletta gas si interrompe e inizia nuovamente a decorrere se la compagnia invia al proprio cliente una lettera di messa in mora, una diffida o una qualsiasi altra comunicazione.
Così per i consumi relativi al periodo Maggio 2020, il fornitore ha tempo fino a Maggio 2022 per chiedere il pagamento di quanto dovuto. Tuttavia se a Gennaio 2021 inoltra una comunicazione di messa in mora al cliente, il termine di prescrizione del credito slitta automaticamente a Gennaio 2023.
Quali diritti per il cliente
Per una maggiore tutela nei confronti degli utenti, l'Autorità per l'Energia (ARERA) ha stabilito il fornitore è tenuto a separare gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni
- emettendo una fattura ad hoc oppure
- evidenziandoli chiaramente in fattura.
Il fornitore, inoltre, è tenuto - sempre con riferimento agli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni - a predisporre una pagina aggiuntiva contenente:
- il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”;
- l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione;
- una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire l’intervenuta prescrizione; tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del venditore, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici;
- l’indicazione di un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore, a cui sia possibile inviare i documenti di cui al precedente punto. Se tale format non è presente nella comunicazione ricevuta o non si trova sul sito, si può utilizzare il fac simile disponibile in questa scheda.
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