Prescrizione bolletta acqua: modello WORD, PDF
Fac simile lettera con cui è possibile far valere la prescrizione bolletta acqua, ossia il diritto di opporsi al pagamento di quelle fatture con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni fa.
Prescrizione bolletta acqua 2 anni
Per le bollette dell'acqua con scadenza successiva al 1° Gennaio 2020, i gestori non possono più richiedere il pagamento di bollette relative a consumi di oltre due anni addietro.
Ricordiamo che i 2 anni valgono anche per la prescrizione bolletta luce e per la prescrizione bollette gas, anche se i termini a partire dai quali si applicano le nuove disposizioni (prima il termine era 5 anni) sono rispettivamente il 1 Marzo 2018 e il 1 Gennaio 2019.
La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione.
Bolletta acqua non pagata prescrizione
È importante che il ritardo nella fatturazione sia collegato ad una dimenticanza, negligenza o comunque responsabilità del gestore: solo in questo caso il cliente finale potrebbe eccepire la prescrizione e opporsi al pagamento della bolletta.
Non potrebbe invece appellarsi a questo diritto, invece, qualora la responsabilità fosse imputabile esclusivamente al cliente, che ad esempio non ha reso possibile negli anni la lettura del contatore o che ha scelto volontariamente di omettere il pagamento della fattura.
Bollette acqua prescrizione: chi può avvalersene
Possono far valere la prescrizione bolletta acqua
- i clienti finali domestici;
- le micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- i professionisti.
Prescrizione bolletta acqua anche per conguagli
La prescrizione di 2 anni si applica anche al conguaglio bollette riferito a periodi superiori a 2 anni. Anche in questo caso la scadenza delle fatture deve essere successiva al 1° Gennaio 2020.
In questo caso l'utente può presentare un reclamo (questa la lettera di contestazione bolletta acqua) così da ottenere una sospensione del pagamento.
Qualora venisse accertata l'illegittimità della condotta del gestore, il cliente avrebbe diritto di ottenere lo storno della fattura o il rimborso nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento.
Prescrizione bolletta acqua: le disposizioni dell'ARERA
Con la Deliberazione 17 Dicembre 2019 547/2019/R/IDR, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che, con riferimento alle fatture relative al servizio idrico emesse con scadenza successiva al 1 gennaio 2020, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto ad informare l’utente finale in merito alla possibilità di eccepire la prescrizione.
Il gestore deve in particolare riportare in fattura il seguente avviso “La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]”.
In caso di presunta responsabilità dell'utente, invece, il gestore è tenuto ad integrare la fattura con una nota contenente il seguente avviso testuale: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi”.
Non solo. Il gestore deve precisare nella nota informativa
- l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;
- la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente;
- la possibilità di inviare un reclamo al gestore nonché un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica a cui far pervenire il reclamo medesimo.
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