Come scrivere una lettera di prescrizione bolletta
Attraverso questa scheda ti offriamo alcuni esempi lettera di prescrizione bolletta, vale a dire dei modelli con cui il cliente può contestare formalmente le richieste di pagamento di compagnie energetiche e telefoniche in quanto considera il debito "scaduto".
Termini di prescrizione delle bollette
Cominciamo col dire che le bollette di acqua, luce e gas si prescrivono in 2 anni a partire dalla data di scadenza della bolletta (prima il termine di prescrizione era di 5 anni). Se il termine di prescrizione cade in un giorno festivo, la scadenza viene allungata fino al primo giorno non festivo.
Dunque se non si paga una bolletta e per 2 anni non si riceve alcun sollecito scritto da parte della compagnia (via posta raccomandata o via PEC), il credito si considera scaduto, dunque non può essere più preteso.
Il concetto si applica anche ai conguagli dei consumi. Dunque una bolletta a conguaglio riferita ai consumi di oltre due anni è da considerarsi scaduta e pertanto non va pagata.
Per quanto riguarda, invece, il settore della telefonia, di internet e della pay tv il termine di prescrizione è di 5 anni. Anche in questo caso il termine di prescrizione si inizia a calcolare da giorno successivo alla data di scadenza della bolletta telefonica.
Al fine di consentire al cliente finale di poter far valere agevolmente la prescrizione, l'ARERA - per quanto riguarda il settore dell'energia - ha previsto specifici obblighi informativi in capo alla società: una comunicazione che informi in maniera chiara il cliente sia della presenza nella fattura di importi relativi a consumi risalenti a più di 2 anni, sia della possibilità di eccepire la prescrizione e pertanto non effettuare il relativo pagamento.
Quando si interrompe la prescrizione della bolletta
Se nell’arco dei 2 o 5 anni, a seconda che ci si riferisca rispettivamente alle forniture di gas, luce e acqua oppure a quelle di telefonia e pay tv, la società invia un sollecito o una comunicazione di messa in mora al cliente, la prescrizione si interrompe e il conteggio degli anni riparte dalla data di ricevimento della lettera di sollecito.
Ma affinché il conteggio si azzeri è necessario che la società abbia fatto ricorso a modalità di invio in grado di accertare non solo la data di invio della lettera, ma anche quella di ricezione da parte del cliente. Ciò significa che la prescrizione si interrompe solo se la richiesta di pagamento è stata inviata tramite raccomandata, PEC (posta elettronica certificata), fax o telegramma. Al contrario le comunicazioni trasmesse via SMS, posta o email ordinaria non hanno alcun valore ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Fac simile lettera per eccepire prescrizione: perché utilizzarla
La lettera va utilizzata in quanto la prescrizione non opera in automatico ma va fatta valere dall’utente. Occorre, in altri termini, che il cliente finale manifesti al venditore la propria volontà di non pagare il debito in quanto prescritto.
La comunicazione va inviata preferibilmente con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (PEC).
Possono utilizzare le lettere disponibili in questa scheda:
- i clienti finali domestici;
- le micro-imprese (meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);
- i professionisti.
Attenzione: il cliente può far valere la prescrizione solo se il ritardo nell'invio della bolletta è imputabile unicamente alla società. Diversamente se vi fosse una precisa responsabilità del cliente che, ad esempio, ha impedito la lettura dei contatori da parte del personale addetto, la prescrizione non potrebbe essere fatta valere.
Segaliamo che in tema di prescrizione delle bollette, sono scaricabili dal nostro portale anche modelli più specifici:
Se il cliente non ottiene l’annullamento della bolletta, prima di ricorrere al giudice, deve esperire un tentativo di conciliazione Arera, in caso di utenze energetiche, oppure un ricorso al Co.Re.Com. in caso di utenze telefoniche.
Rimborso per bolletta prescritta
Cosa accade, invece, se ci si accorge di aver pagato una bolletta per la quale si era prescritto il diritto alla riscossione da parte del fornitore. Si può chiedere il rimborso?
La risposta è no. A stabilirlo è l’art. 2940: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.