Prescrizione diritto camerale: fac simile ricorso

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 21/06/2022
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Fac simile con cui il contribuente può far valere la prescrizione diritto annuale camera di commercio e chiedere l'annullamento della cartella di pagamento per la violazione di omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto camerale.

Diritto annuale Camera di Commercio: cos'è

Il diritto camerale è un tributo annuale che le imprese e i soggetti iscritti o annotati al Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) devono versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale. Sono tenuti al pagamento anche le società in liquidazione e le imprese e i soggetti che, pur avendo cessato l'attività, non hanno richiesto la cancellazione dal Registro o dal R.E.A..

Se l'attività economica viene svolta anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, è dovuto il versamento del diritto annuale anche per queste ultime. Fanno eccezione i soggetti iscritti esclusivamente al REA: associazioni, enti, fondazioni, comitati, organismi religiosi, ecc.

Se l'impresa paga il tributo pur non essendo tenuta (ad es. è una start up innovativa) oppure versa più del dovuto, può presentare una 

Se è in regola con il pagamento dei diritti camerali annuali, l'impresa può in qualsiasi momento chiedere il rilascio di un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, un documento cioè che attesta l’iscrizione dell’impresa alla CCIAA e che riporta i dati essenziali e completi allo stato attuale (validità 6 mesi). Le imprese possono anche chiedere il rilascio di una visura camerale, che tuttavia non hanno valore di certificazione dal momento che non riportano la firma dell'addetto della Camera di Commercio.

Il certificato o la visura camerale possono essere sostituiti dall'autocertificazione iscrizione Camera di Commercio.

Prescrizione diritto annuale Camera di Commercio: quando scatta

Sui siti istituzionali delle Camere di Commercio si legge che il termine di prescrizione per la riscossione del diritto annuale è decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c. In realtà la Cassazione ha precisato che per i diritti camerali la prescrizione è di 5 anni e non 10 (Ordinanza n. 14244 del 25 maggio 2021).

Ciò in considerazione del fatto che il diritto camerale è versato con cadenza annuale e ciò fa si che esso sia assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi, configurandosi alla stregua di una obbligazione periodica per la quale trova applicazione l'art. 2948 del Cod. Civ. n. 4, il quale prevede appunto la prescrizione quinquennale.

Non solo. Secondo la Corte l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del debito derivante dal mancato versamento del diritto camerale, si fonda sul fatto che l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Dunque per la Corte se vi è una legge che prevede un termine di 5 anni per la prescrizione per le sanzioni, allora tale termine deve valere anche per i tributi.

Se nel corso degli anni all'impresa viene notificata una qualsiasi richiesta di pagamento del diritto camerale, il termine di prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere nuovamente, cioè inizia un nuovo periodo quinquennale di prescrizione. Il termine di 5 anni decorre dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità.

Prescrizione diritto camerale: come farla valere

Il 21 Giugno 2022 all'impresa "Alfa" viene notificato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) un atto di riscossione per il mancato versamento in favore della Camera di Commercio di Pescara del diritto relativo all'annualità 2014. Ora se l'impresa in questione dal 2014 al 2022 non ha ricevuto dalla CCIAA richieste formali di pagamento, il debito può considerarsi prescritto. 

In una situazione di questo tipo l'impresa "Alfa" può impugnare una cartella esattoriale attraverso una istanza di annullamento in autotutela. Un fac simile di modello è disponibile in questa scheda.

In pratica l'impresa comunica per iscritto all’Agente della Riscossione e alla Camera di Commercio (ente creditore) il motivo (nel caso specifico la prescrizione del debito) per cui ritiene che la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti sia illegittima e per questo chiede il suo annullamento.

Attenzione perché l'istanza di annullamento in autotutela non sospende i termini per far ricorso al giudice qualora l’amministrazione non risponda o rigetti l’istanza.

In alternativa l'impresa può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Qualora non ci fossero i presupposti per far valere la prescrizione del diritto camerale, l'impresa "Alfa" potrebbe verificare l'esistenza di eventuali altri fattori in grado di legittimare una

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