Mancato pagamento diritto camerale: fac simile ricorso WORD
Descrizione
Modelli con cui il contribuente ha la possibilità di ottenere dall'ufficio camerale un provvedimento di annullamento (o sgravio) della cartella esattoriale notificata a seguito di mancato pagamento diritto camerale.
Mancato pagamento diritto camerale: cosa fare
Se il contribuente omette di versare il diritto camerale, oppure lo versa in ritardo o in misura ridotta, la Camera di Commercio non può far altro che avviare le procedure di recupero applicando una sanzione amministrativa il cui importo varia dal 10% al 30% del diritto annuale dovuto. Ricordiamo che alle imprese non in regola con il diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.
Prima che trascorra un anno dal mancato o incompleto pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs 472/97), un istituto che sostanzialmente consente di regolarizzare la violazione pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Il versamento può essere effettuato attraverso il sito di Unioncamere (https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm). In particolare il servizio consente di calcolare l'importo da versare e di effettuare il pagamento direttamente online con Pagopa oppure di stampare l'F24 compilato da presentare alla propria banca. In alternativa il contribuente può versare il diritto annuale (codice tributo 3850), sanzione (3852) e interessi (3851) con il modello F24 ordinario (sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI").
Se il contribuente non fa ricorso al ravvedimento operoso, l'ente camerale procede con l’iscrizione immediata a ruolo delle somme dovute. Questo significa che nel termine di 5 anni verrà notificata al contribuente una cartella esattoriale tramite l’Agente delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).
Impugnazione cartella esattoriale diritto annuale Camera di Commercio
Nel momento in cui il contribuente riceve la notifica della cartella esattoriale, ha la possibilità di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro e non oltre i 60 giorni successivi.
Tuttavia prima di avviare un simile procedimento, il contribuente può presentare delle memorie difensive all'ufficio camerale e chiedere l'annullamento (o sgravio) della cartella. Tuttavia è importante sottolineare che la presentazione alla Camera di Commercio di una simile istanza non interrompe né sospende il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale. Da questa scheda si possono scaricare alcuni modelli di domanda.
L'istanza di riesame può essere presentata per diversi motivi:
- il pagamento relativo all'atto di accertamento in realtà è stato effettuato;
- è stata presentata domanda di cancellazione dal Registro imprese;
- è stata emessa sentenza di fallimento;
- il titolare dell’impresa individuale è deceduto;
- l'impresa è una start up/incubatore certificato iscritta nella sezione speciale;
- nell'F24 è stato riportato un errato codice fiscale, oppure una errata annualità, oppure un errato codice ente locale;
- ecc.
Ne approfittiamo per ricordare che per il diritto camerale deve considerarsi operante un termine prescrizionale quinquennale, analogamente a quanto previsto per le sanzioni dovute per omesso versamento (Cassazione civile sez. trib. - 25/05/2021, n. 14244). Questo significa che il contribuente potrebbe impugnare la cartella facendo eventualmente valere la
Concludiamo sottolineando che il contribuente può anche chiedere al Settore Diritto Annuale della Camera di Commercio una sospensione o una dilazione del pagamento della cartella esattoriale sempre con motivazioni e documentazione adeguate.