Fondo patrimoniale esempio WORD, PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 29/05/2023
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Descrizione

Un esempio attraverso il quale i coniugi possono provvedere alla costituzione di un fondo patrimoniale, un complesso di beni destinati dai coniugi o da un qualsiasi altro soggetto a far fronte ai bisogni della famiglia.

Cos'è il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale costituisce un regime patrimoniale della famiglia stabilito convenzionalmente dai coniugi, ad integrazione del regime patrimoniale adottato, che sia comunione legale o separazione dei beni.

In pratica attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito, ecc.) vengono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La finalità è quella di sottrarre tali beni alle azioni esecutive poste in essere dai creditori per le obbligazioni contratte da uno dei coniugi in conseguenza dell'attività imprenditoriale o professionale esercitata.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da un solo coniuge, da entrambi, o anche da un terzo (nel qual caso, ove si tratti di atto tra vivi, è richiesta anche l'accettazione da entrambi i coniugi).

Affinché si possa procedere con la costituzione di un fondo patrimoniale è necessario la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile. Ricordiamo il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, mentre l'unione civile è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso.

Il divorzio o l'annullamento dell'unione civile comportano la cessazione del fondo patrimoniale. In presenza di figli minori il fondo manterrà la sua efficacia fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

Come si costituisce il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale, si costituisce per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, con annotazione a margine dell’atto di matrimonio e trascrizione nei Registri immobiliari.

Salvo che sia diversamente stabilito, la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi.

Comunque, chi costituisce il fondo patrimoniale può riservarsi la proprietà dei beni ed i coniugi avranno per tanto solo uno speciale diritto di godimento, da alcuni assimilato all'usufrutto. I frutti del fondo patrimoniale, comunque, devono essere impiegati per i bisogni della famiglia e amministrati secondo le regole della comunione legale (art. 168 c.c.).

L'amministrazione dei beni appartenenti al fondo segue la disciplina prevista in tema di amministrazione della comunione legale. Sussiste un vincolo di indisponibilità dei beni del fondo patrimoniale, condizionato al consenso dei coniugi e, se vi sono figli minori, all'autorizzazione giudiziale, nei soli casi di necessità ed utilità evidente (art. 169 c.c.). Dispone in fine l'art. 170 c.c. che l'esecuzione forzata sui beni del fondo e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

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