Contratto di convivenza fac simile WORD
Il contratto di convivenza, che va integrato e personalizzato in relazione alla situazione di ogni singola coppia, è un fac simile di scrittura privata attraverso la quale si disciplinano i diritti e gli obblighi della coppia di fatto.
A cosa serve il contratto di convivenza
Cominciamo col dire che due persone che coabitano possono formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto presentando all’anagrafe del Comune di residenza una
Se non coabitano possono richiedere il cambio di residenza (o di abitazione) e allegare alla domanda lo stesso modulo di dichiarazione.
Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dalla Legge Cirinnà (Legge 20 maggio 2016, n. 76), affinché si possa parlare di convivenza di fatto non è sufficiente che le persone siano maggiorenni e convivano sotto uno stesso tetto (coabitazione), ma è altresì necessario che le stesse, anche appartenenti allo stesso sesso:
- non siano vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile;
- siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale.
Con la convivenza di fatto le parti le parti possono decidere di regolamentare i loro rapporti patrimoniali attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Tale contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata; in quest'ultimo caso sarà il notaio o l'avvocato che avranno il compito di autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti. Ai fini della opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza deve quindi essere trasmesso al Comune di residenza entro 10 giorni dalla stipula.
Contenuto del fac simile contratto di convivenza
Il contratto di convivenza deve innanzitutto riportare i dati anagrafici delle parti e l’indirizzo dell’appartamento presso il quale dichiarano di coabitare. Quindi specificare in che modo ciascuno contribuisce alle necessità della vita in comune, riferendoci ad esempio alle spese (alimenti, bollette, fitto o mutuo, tributi, ecc.) così come agli impegni domestici (pulire e stirare, cucinare, curare il giardino, accompagnare i figli a scuola e in palestra ai figli, ecc.).
Importante anche stabilire in che modo sarà attribuita la proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza. In tal caso si potrebbe ad esempio adottare il regime patrimoniale della comunione o della separazione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza). Altri aspetti che si possono disciplinare attraverso il contratto di convivenza riguardano le modalità di uso della casa adibita a residenza comune, quelle per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza o quelle relative all’assistenza reciproca in caso di malattia.
Attenzione: con il contratto di convivenza ciascuna parte assume dei veri e propri obblighi nei confronti dell'altra, tanto che se dovesse disattenderli (non contribuisce al mantenimento dei figli, non paga la quota parte di affitto, ecc.), l'altra parte sarebbe legittimata a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.
Infine ricorda: con la morte di un convivente, il superstite non acquisisce automaticamente lo status di erede così come avviene con il matrimonio. Quindi se le parti vogliono che il patrimonio ereditario alla propria morte venga attribuito al compagno, devono necessariamente stipulare un testamento (pubblico o alografo).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Contratto di convivenza: quando è nullo
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza
- in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto presenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale)
- se una delle parti è minorenne
- se una delle parti è interdetta giudizialmente
- in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Scioglimento del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza può sciogliersi per uno dei seguenti motivi:
- le parti si accordano per annullarlo. In questo caso l'accordo deve avere la stessa forma del contratto di convivenza (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato) ed essere trasmesso al comune di residenza;
- uno dei due conviventi decide di recedere dal contratto. Anche in questo caso valgono le stesse considerazioni di cui sopra;
- le due persone conviventi si uniscono in matrimonio o contraggono l'unione civile oppure uno dei due fa la stessa cosa con una terza persona. In tal caso colui che si è sposato o unito civilmente, deve darne comunicazione all’altro convivente e al professionista che ha redatto il contratto;
- uno dei due conviventi muore. In questo caso il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno darne comunicazione al professionista che a sua volta provvederà a notificare la risoluzione del contratto di convivenza all’anagrafe del Comune di residenza.
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