Modulo separazione consensuale: fac simile editabile
In questa scheda rendiamo disponibili per il download tre distinti modelli di separazione consensuale: il primo da utilizzare in caso di ricorso alla procedura di negoziazione assistita, il secondo da compilare se la coppia intende rivolgersi all'Ufficiale di Stato civile e infine la terza da utilizzare in caso di ricorso in Tribunale.
Separazione consensuale: in cosa consiste
In generale la separazione consensuale è la procedura attraverso la quale marito e moglie decidono di sospendere gli effetti civili del matrimonio o dell'unione ma in maniera consensuale, vale a dire trovando pieno accordo sulle condizioni della loro separazione: affidamento dei figli minori e regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario, contributo per il mantenimento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri ed altre eventuali questioni.
Se i coniugi non arrivano ad un comune accordo, ciascuno di essi con proprio ricorso autonomo può chiedere al Tribunale competente di intervenire e stabilire le condizioni che dovranno governare i loro futuri rapporti. In pratica i coniugi daranno avvio ad vera e propria causa ordinaria che osserverà le regole del processo civile. La separazione giudiziale richiede mediamente oltre tre anni. Un procedura, in definitiva, più complessa, lunga e costosa rispetto a quella della separazione consensuale.
È ammessa la riconciliazione dei coniugi separati legalmente. Per essere opponibile ai terzi la riconciliazione deve essere fatta annotare sull'atto di matrimonio, previa presentazione all'Ufficio di Stato Civile di una
Separazione consensuale: come si fa
La coppia può ottenere la separazione consensuale attraverso:
- il ricorso in Tribunale;
- la procedura di negoziazione assistita;
- la dichiarazione davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune.
Prima ancora di scegliere la procedura più opportuna, si può comunicare al partner le proprie intenzioni attraverso questa lettera di separazione.
RICORSO IN TRIBUNALE
Come detto si può addivenire alla separazione consensuale tramite ricorso proposto in Tribunale, anche senza l'assistenza di un avvocato. Perchè acquisti efficacia, tuttavia, è necessario che il Tribunale verifichi le condizioni determinate dai coniugi congiuntamente, emetta un decreto di omologa e la trasmetta in copia al Comune affinché lo trascriva a margine dell’atto di matrimonio.
In caso di separazione consensuale il Tribunale competente è quello del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi ci si può rivolgere a qualunque tribunale della Repubblica. Se invece uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e conferire mandato al proprio avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto sarà accompagnato in Tribunale per la comparizione, su sua richiesta.
Sul nostro portale si possono scaricare vari
Nel caso in cui si decide di non farsi assistere dall'avvocato, il costo della separazione consensuale si limita al contributo unificato, in pratica ad una marca da bollo da 43 euro acquistabile in tabaccheria.
Se invece si chiede l'ausilio di un legale, al costo della marca da bollo occorre chiaramente aggiungere quello relativo alla sua parcella, che può oscillare tra i mille e i tremila euro. In ogni caso prima di dare avvio alla procedura consigliamo sempre di richiedere un preventivo dal proprio avvocato.
Per quanto riguarda la tempistica, c'è da dire che la procedura è molto rapida. Infatti il tempo medio per ottenere una separazione consensuale è di circa 3/6 mesi. In particolare occorre attendere cira 2/3 mesi prima di essere convocati per l'udienza a seguito della presentazione della domanda di separazione e altri 45 giorni prima di ottenere l'omologazione.
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014, convertito in Legge n. 162 del 10 novembre 2014, sono state introdotte due nuove procedure per addivenire non solo alla separazione consensuale, ma anche alla cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Una di queste è rappresentata proprio dalla negoziazione assistita, che richiede la forma scritta e l'assistenza di almeno un avvocato per parte.
In particolare gli avvocati avranno il compito di provvedere alla stesura di un accordo di separazione, che può disciplinare questioni relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'eventuale assegno di mantenimento e ai trasferimenti patrimoniali.
E' bene sottolineare comunque che la procedura di negoziazione assistita non si esaurisce con la sottoscrizione dell'accordo da parte dei coniugi e dei rispetti legali, perché nel merito occorrerà il nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Sul nostro portale è disponibile tutta la
PROCEDURA DAVANTI AL SINDACO
Si tratta di una procedura che si svolge davanti al sindaco o ad un suo delegato (vicesindaco, al segretario comunale), ma a cui è possibile ricorrere solo nel caso in cui
- non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli economicamente non autosufficienti;
- dalla separazione non conseguano attribuzioni patrimoniali (la proprietà di una casa o di un terreno, ecc.).
Nei casi appena elencati occorre rivolgersi al Tribunale o a farsi assistere dai propri avvocati per la negoziazione assistita.
L'assistenza dell’avvocato è facoltativa in caso di ricorso all'Ufficiale di stato civile. Sul nostro portale è disponibile tutta la
Tempi più brevi per il divorzio
Con la nuova legge approvata nell'Aprile del 2015, viene ridotto il periodo di tempo che intercorre tra la separazione e il divorzio e anticipato il momento dello scioglimento della comunione dei beni.
In particolare in caso di accordo fra i coniugi fra la separazione consensuale e il divorzio devono passare solo 6 mesi, mentre nel caso di separazione giudiziale occorre attendere 12 mesi e non più tre anni prima di chiedere il divorzio. La legge fa decorrere tali termini dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
L'altra novità riguarda la divisione dei beni: in pratica la comunione dei beni si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale.
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