Modifica regime patrimoniale coniugi: da comunione a separazione
Descrizione
Schema di atto con il quale i coniugi chiedono il mutamento del regime patrimoniale della famiglia, da COMUNIONE a SEPARAZIONE DEI BENI.
Qual è il regime patrimoniale legale
La legge di riforma (nr.151/75) ha individuato il regime di comunione dei beni tra i coniugi , c.d. comunione legale, come regime patrimoniale legale della famiglia, salva diversa convenzione.
Le convenzioni matrimoniali sono quegli atti negoziali, a struttura generalmente bilaterale, diretti ad
- escludere (con scelta del regime di separazione),
- modificare (mediante comunione convenzionale) o
- integrare (attraverso un fondo patrimoniale)
il regime di comunione legale.
Il regime di separazione dei beni, che era quello legale prima della sopra indicata riforma del diritto di famiglia, può essere attualmente costituito mediante apposita convenzione matrimoniale.
Modifica regime patrimoniale coniugi: quando è possibile e come
Come si è visto la decisione sul regime patrimoniale adottato non è irreversibile. In qualunque momento i coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale di passaggio alla separazione dei beni (e viceversa).
Chiaramente non è sufficiente un semplice accordo scritto fra le parti, ma è necessario stipulare un atto pubblico notarile in presenza di due testimoni.
Le risultanze dell'atto devono quindi essere trascritte sull'atto di matrimonio presso l’ufficio di Stato Civile del Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato.
Effetti della modifica del regime patrimoniale
Con il passaggio dal regime di comunione a quello di separazione, ciascuno dei coniugi ha la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, sempre che riesca a dare la prova della proprietà esclusiva; ha inoltre, il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare.
Chiaramente se i coniugi acquistano congiuntamente un bene, quest'ultimo appartiene ad entrambi.
E i beni acquistati dai coniugi nel momento in cui vigeva il regime di comunione che fine fanno? Tali beni continuano a restare di proprietà comune, tuttavia ciascun coniuge è libero di alienare la propria quota (cosa questa non possibile in regime di comunione legale).
Per ulteriori approfondimento sul tema, consigliamo la lettura del post "Comunione o separazione dei beni: quale regime scegliere?".