Lettera di licenziamento colf consegnata a mano: fac simile PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 06/05/2024
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Fac simile di lettera con cui comunicare il licenziamento ad una colf nel rispetto del termine di preavviso, salvo non si voglia corrispondere l'indennità di mancato preavviso o non si tratti di licenziamento per giusta causa.

Licenziamento colf e termini di preavviso

Abbiamo visto in questo articolo quali procedure seguire e quali moduli utilizzare per l'assunzione di una badante o di una colf. Ma cosa accade se la colf che abbiamo assunto in prova per un certo periodo non ci ha convinto pienamente e dunque non intendiamo confermarla? Oppure se la colf si rifiuta di eseguire certe mansioni concordate inizialmente? Oppure se la stessa ha assunto atteggiamenti irrispettosi neo confronti del datore o peggio si è macchiata di un grave reato (ad esempio furto)? In tutti questi casi è possibile procedere con il licenziamento? E’ sempre necessario dare un preavviso? Cosa spetta alla colf al termine del rapporto?

Va subito precisato che nei rapporti di lavoro domestici, di regola a tempo indeterminato, il licenziamento della colf può avvenire anche in assenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo". Va rispettato, invece, il termine di preavviso di licenziamento che, secondo quanto previsto dal CCNL nel settore domestico, varia in funzione dell'orario di lavoro e dell’anzianità di servizio.

In particolare per i rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali il preavviso è di:

  • 15 giorni per anzianità di servizio presso lo stesso datore fino ai 5 anni;
  • 30 giorni per anzianità oltre i 5 anni.

Nel caso, invece, di rapporti di lavoro pari o inferiori alle 24 ore settimanali il preavviso è di:

  • 8 giorni per anzianità di servizio presso lo stesso datore fino ai 2 anni;
  • 15 giorni per anzianità oltre i 2 anni.

Per i dipendenti con alloggio (portieri privati, custodi di villa, ecc.) il preavviso è di:

  • 30 giorni per anzianità di servizio presso lo stesso datore fino ad 1 anno;
  • 60 giorni per anzianità oltre 1 anno.

I termini del preavviso decorrono dalla comunicazione del licenziamento.

Indennità sostitutiva di preavviso

In taluni casi il datore di lavoro potrebbe avere interesse a rinunciare al preavviso. Qualora ciò si verificasse il datore sarebbe tenuto a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva, pari alle retribuzioni (tredicesima inclusa) che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso.

Facciamo un esempio. Supponiamo che il lavoratore percepisca un retribuzione mensile di 850 euro, abbia un rapporto di lavoro superiore alle 25 ore settimanali e possa vantare un'anzianità di servizio di 6 anni:
885/12 = 73,75 (rateo mensile tredicesima)
885 + 73,75 = 958,75 (retribuzione mensile comprensiva di tredicesima)
Indennità sostitutiva di preavviso: 958,75/30 * 15 = 479,37 euro.

In quali casi il preavviso non è dovuto

Il preavviso di licenziamento non è dovuto dal datore di lavoro nei seguenti casi:

  • contratto di assunzione a tempo determinato che giunge a scadenza;
  • mancato superamento del periodo di prova. L’indicazione di tale periodo deve essere chiaramente riportato nella lettera di assunzione. La decorrenza del periodo di prova è sospesa in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale);
  • licenziamento per giusta causa. Tale ipotesi ricorre quando l'inadempimento è così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Ad esempio si può licenziare una badante per assenze ingiustificate e ripetute, furto, ingiurie e minacce nei confronti del datore di lavoro, rifiuto ad eseguire certe mansioni, aggressioni fisiche, molestie sessuali, ecc.

L'obbligo del preavviso non è previsto altresì in caso di risoluzione consensuale del rapporto. Questo il

Licenziamento colf: quando non è possibile

Il licenziamento della colf non è ammesso, neppure concedendo il preavviso, se il lavoratore si trova in una condizione di malattia (occorre dimostrarlo attraverso un certificato medico). Il licenziamento è previsto solo una volta superato il periodo di comporto, ossia il periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio.

Il licenziamento della colf non è consentito neppure in caso di maternità, a meno che non ricorra una giusta causa.

Licenziare una colf: la modulistica da utilizzare

L'intenzione di interrompere il rapporto va fatta sempre per iscritto. In questa scheda ci sono due modelli con cui comunicare il licenziamento della colf con o senza preavviso. Di seguito,invece, altri modelli da scaricare nel caso in cui ricorrano situazioni più specifiche:

Cosa fare dopo aver comunicato il licenziamento alla colf

Con la cessazione del rapporto, il lavoratore domestico ha diritto di ricevere dal proprio datore l’ultima busta paga, comprensiva di retribuzione e di eventuali ratei di tredicesima e ferie maturati e non ancora corrisposti, e il trattamento di fine rapporto (tfr).

Inoltre entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto il datore è tenuto a pagamento dei contributi dell'ultimo trimestre.

Entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve darne comunicazione all'Inps. La comunicazione come al solito va fatta telematicamente attraverso il portale dell'Istituto previdenziale. A tal fine occorre disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa ci si può affidare ad un CAF.

Se il dipendente è extracomunitario, il datore di lavoro dovrà inviare, sempre entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, una comunicazione scritta anche allo Sportello unico per l'Immigrazione.

Indennità di disoccupazione

Nel caso in cui i collaboratori domestici perdano involontariamente l’occupazione hanno diritto ad una indennità di disoccupazione. A tal proposito ricordiamo da quest’anno è entrata in vigore la Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego chiamata NASpI.

Hanno diritto a riceverla coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontaria (licenziamento). Sono esclusi, dunque, quei lavoratori che si dimettono o risolvono il proprio rapporto consensualmente;
  • almeno 13 settimane di contributi nei ultimi 4 anni precedenti alla disoccupazione
  • 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione.
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