Fondo di solidarietà coniuge in stato di bisogno: modulo di domanda

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 16/05/2023
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Il “Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno” è una misura istituita dal Ministero della Giustizia col fine di garantire un sostegno concreto a quei soggetti che, pur versando in una situazione disagiata, non ricevono l’assegno di mantenimento dall’ex coniuge. La misura è stata istituita, in via sperimentale, dal Ministero della giustizia con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017. Nonostante i riscontri positivi la misura non è stata successivamente rifinanziata, per cui oggi si è in attesa di provvedimenti in tal senso da parte del Governo.

Ciò detto nel testo che segue cercheremo di capire cos’è e come funziona questo beneficio, chi può richiederlo e come fare domanda.

Fondo di solidarietà coniuge in stato di bisogno: di cosa si tratta

Con il Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno (Art. 1, co. 414-416 L. n. 208/2015) il Ministero della Giustizia offre un contributo a tutti quei soggetti che non riescono a mantenersi autonomamente, a seguito della separazione dal coniuge. Per ora, il Fondo è stato attivato in via sperimentale, ciò significa che può essere richiesto dagli aventi diritto solo nei tribunali predisposti, dei quali stileremo un elenco alla fine dell’articolo. Il Ministero della Giustizia ha elargito una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e 500.000 euro per il 2017.

Chi è il “coniuge in stato di bisogno”? Nella misura contenuta nella Legge di stabilità 2016, il coniuge in stato di bisogno è quel soggetto separato che attualmente convive con i figli, minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, e che non riesce a mantenersi per via di una condizione economica disagiata, aggravata dall’inadempienza dell’ex coniuge, deputato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, ai sensi dell’articolo 156 del Codice Civile.

In tal caso gli aventi diritto, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti, potranno recarsi nella Cancelleria del Tribunale del territorio di residenza e depositare l’istanza di accesso al Fondo. Questa verrà poi analizzata dal Presidente del tribunale o da un Giudice competente da egli predisposto. Qualora la valutazione della domanda fosse positiva, l’accesso al Fondo si tradurrebbe nella corresponsione di una somma di denaro pari all’assegno di mantenimento non pagato dall’ex coniuge.

Al contrario se non si ritenessero sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della Giustizia, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato provvederebbero al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.

Fondo di solidarietà al coniuge in stato di bisogno: i requisiti di accesso

Sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, sono illustrati tutti i punti salienti di questa nuova misura. Con riferimento ai requisiti che legittimano l’accesso al Fondo, il Ministero specifica che “il Fondo si propone lo scopo di fornire un sostegno economico al coniuge separato che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave con i quali convive, e che non percepisca l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi è tenuto”.

Nello specifico, possono richiedere il beneficio previa presentazione dell’istanza, i soggetti che:

  • convivono con figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave;
  • hanno un indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a 3.000,00 euro;
  • non hanno ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge;
  • hanno già tentato di recuperare il credito nei confronti del coniuge inadempiente.

Al contempo, il Fondo prevede alcuni limiti: ad esempio nel testo pubblicato sul sito del Ministero si legge che possono presentare l’istanza di accesso solo i soggetti separati, in quanto questi percepiscono l’assegno di mantenimento, a differenza dei divorziati che invece hanno diritto ad un altro tipo di assegno, quello divorzile.

Questa misura, inoltre, non si estende alle unioni civili e alle convivenze di fatto. Se ti interessa ricevere ulteriori indicazioni sulle procedure di separazione, ti invitiamo a leggere “Separazioni e divorzi lampo: si va dal sindaco anche senza avvocato”.

In più, il soggetto che compila la domanda per l’ottenimento del fondo può essere solo ed esclusivamente l’ex coniuge, ovvero il genitore della prole nata dall’unione coniugale, dunque vengono esclusi eventuali figli concepiti prima del matrimonio, da precedenti compagni ecc. Chiaramente l’istanza non può essere redatta dai figli stessi.

Affinché la richiesta sia valida, il sottoscrivente deve anche dichiarare di essere occupato oppure di versare in stato di disoccupazione. Per quest’ultimo caso c’è da fare una precisazione: il soggetto che versa in uno stato di disoccupazione deve comunque dichiarare al portale nazionale delle politiche del lavoro, di essere disponibile a lavorare così come a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro promosse dal Centro per l'Impiego della propria Provincia. Tale volontà può essere formalizzata attraverso la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità). Per saperne di più ti invitiamo a leggere la scheda relativa alla Dichiarazione online di immediata disponibilità al lavoro. In più il soggetto dovrà altresì dichiarare di non aver rifiutato offerte lavorative negli ultimi 2 anni.

In quali casi è possibile accedere al Fondo di solidarietà ex coniuge in stato di bisogno

Fermo restando i requisiti indicati nel paragrafo precedente, è possibile espletare la richiesta di accesso al fondo solo per il mancato pagamento degli assegni di mantenimento previsti dal 1° gennaio 2016 in poi. Quelli anteriori la data di entrata in vigore della legge non possono essere in alcun modo recuperati.

Inoltre, non è detto che l’istanza debba essere presentata solo nel caso in cui l’assegno di mantenimento venga saltato a piè pari. Al contrario, è possibile recuperare le somme mancanti di cui si aveva diritto a partire dal mese di gennaio 2016, anche in caso di inadempienza parziale. Cosa significa? Facciamo un esempio: mettiamo caso che il tuo ex compagno nel 2016 ti abbia corrisposto un assegno di mantenimento pari a 400 euro, a fronte dei 500 a cui avevi diritto. In tal caso è possibile presentare l’istanza per l’ottenimento della somma che ti è stata negata (100×12=1200 euro).

Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: procedura e modulistica

Come abbiamo anticipato, presentare la domanda per l’accesso al fondo è semplicissimo. Basta compilare il modulo ufficiale, predisposto dal Ministero della Giustizia, in ogni sua parte e corredarlo della documentazione necessaria alla legittimazione della richiesta, dunque recarsi di persona presso la cancelleria del tribunale situato nel territorio provinciale di residenza (sempre che sia uno di quelli presenti nell’elenco che troverai qui sotto, ovvero quelli predisposti dal Ministero in via sperimentale).

Non è necessario pagare l’imposta di bollo, né tantomeno il contributo unificato. Questa è l’istanza di accesso al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno che puoi scaricare gratuitamente anche da questo portale, stampare e compilare in ogni sua parte, firmare e corredare con i dovuti allegati.

Questi ultimi sono essenziali al nuon esito della richiesta. Nello specifico, è necessario produrre:

  • una copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;
  • una copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, oppure la copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
  • la visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente, dalla quale risulti la non disponibilità di beni immobili;
  • il titolo originale che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, oppure la copia del titolo munita di formula esecutiva, rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

Detto questo, ti spieghiamo come e quando viene disposta la liquidazione da parte del Fondo. Una volta depositata tutta la documentazione che abbiamo appena menzionato, il tribunale avrà 30 giorni per valutare l’ammissibilità dell’istanza. Questo delicato compito viene eseguito dal Presidente del Tribunale o da un Giudice che egli stesso ha delegato. Dopo aver valutato positivamente o negativamente la domanda, questa viene trasmessa al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero. Qui sarà disposta la somma di denaro che il soggetto ha il diritto di ricevere, oppure verranno analizzate le ragioni che hanno impedito al soggetto richiedente di ottenere il recupero della somma di denaro, a titolo di assegno di mantenimento, tramite l’accesso al Fondo di Solidarietà per il coniuge in stato di bisogno.

Il Ministero specifica che provvederà alla liquidazione delle istanze accolte ogni 3 mesi, sulla base di quanto disposto dai tribunali, “nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità. In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale”.

Fondo di Solidarietà mantenimento ex coniuge: i tribunali autorizzati

Concludiamo la trattazione di questo argomento elencandoti quali sono i tribunali che stanno attualmente ospitando la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Attenzione: ricorda che se risiedi nella provincia di Foggia non puoi presentare l’Istanza presso il Tribunale di Bari, poiché vengono accettate solo le richieste pervenute dai soggetti che risiedono in uno dei comuni della provincia legittimata dal decreto ministeriale.

Ricordiamo che la residenza è il luogo in cui la persona ha volontariamente stabilito la sua dimora abituale, ossia il luogo dove ha deciso di abitare in maniera stabile. Questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, a patto che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando è possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Normalmente la residenza coincide con il comune dove la persona risulta iscritta anagraficamente (residenza anagrafica). Leggi in proposito "Residenza, domicilio e dimora: ecco le differenze".

Nel 2017 era possibile presentare la domanda di accesso al Fondo di Solidarietà, presso i Tribunali di: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.

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