Disservizio telefonico risarcimento danni: modulo di domanda
Fac simile per richiedere alla compagnia la corresponsione di un indennizzo a seguito di taluni disservizi telefonici ricevuti: omessa o ritardata attivazione del servizio, sospensione, cessazione o malfunzionamento del servizio, omessa o ritardata portabilità del numero, omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici, ecc.
Disservizio telefonico risarcimento danni: in cosa consiste
Nell'ottica di assicurare una maggiore tutela alle ragioni dei consumatori, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto per taluni disservizi, quali il ritardo nell'attivazione dei servizi richiesti, l'ingiustificata sospensione o cessazione amministrativa dei servizi o l'omessa o ritardata portabilità del numero, l'obbligo da parte della compagnia di corrispondere al proprio cliente un indennizzo.
Tale indennizzo dovrà essere corrisposto in maniera automatica, mediante accredito nella prima fattura utile, a seguito di una semplice segnalazione del disservizio da parte dell'utente.
Il fac simile di segnalazione del disservizio che l'utente dovrà inviare al proprio gestore con la relativa richiesta di indennizzo è disponibile in questa scheda. Sempre sul nostro portale è disponibile il modulo di richiesta indennizzo in caso di
Precedentemente gli indennizzi erano basati su importi determinati autonomamente dalle singole compagnie, con la conseguenza che l'indennizzo riconosciuto per lo stesso disservizio poteva essere differente a seconda dell'operatore coinvolto. Così capitava che in alcuni casi la somma riconosciuta al cliente risultasse inadeguata rispetto all'effettivo pregiudizio subito dall'utente.
Importi degli indennizzi per disservizi telefonici
La Delibera n. 347/18/CONS dell'Agcom introduce - in relazione alle diverse fattispecie di disservizio - un criterio minimo di calcolo da applicare per la determinazione dell'indennizzo dovuto. Riportiamo una tabella esemplificativa delle misure di indennizzo introdotte:
Disservizi telefoni
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Indennizzo
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- ritardata attivazione del servizio
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euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.; Nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l’importo di euro 2,50 fino a un massimo di euro 300 per ciascun servizio accessorio; se il ritardo riguarda esclusivamente servizi gratuiti si applica l’importo di euro 1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100 per ciascun servizio.
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- sospensione o cessazione del servizio
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euro 7,50 per ogni giorno di sospensione. Per i servizi accessori si applica quanto previsto per la ritardata attivazione del servizio.
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- malfunzionamento del servizio
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euro 6,00 per ogni giorno di interruzione se il malfunzionamento è dovuto a motivi tecnici imputabili all’operatore. L'indennizzo scende a 3 euro al giorno se il malfunzionamento non determina una completa interruzione del servizio.
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- omessa o ritardata portabilità del numero
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euro 5,00 per ogni giorno di ritardo.
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- attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection
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euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione
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- attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti
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euro 5,00 per ogni giorno di attivazione
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- perdita della numerazione per causa imputabile all’operatore
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euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo del numero, fino ad un massimo di 1.500 euro.
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- omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici
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euro 200,00 per ogni anno di disservizio
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- mancata o ritardata risposta ai reclami
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euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 300
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Per le utenze affari sono previsti indennizzi per disservizi telefonici pari al doppio o addirittura al quadruplo rispetto alle utenze private.
Per gli inadempimenti e i disservizi diversi da quelli elencati si applica l'indennizzo previsto per i casi similari. Se ciò non è possibile allora si applica, come indennizzo giornaliero, la metà del canone mensile stabilito per il servizio oggetto dell'inadempienza o del disservizio.
Gli indennizzi per disservizi telefonici non vanno corrisposti se l’utente ha utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non conforme alle condizioni del contratto.
Come vanno corrisposti gli indennizzi
Gli vanno corrisposti mediante accredito nella prima fattura utile decorsi 45 giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva alla segnalazione.
Se l'importo dell'indennizzo è superiore a quello della prima fattura utile, la parte in eccesso, se superiore a euro 100, deve essere corrisposta su richiesta del cliente mediante assegno o bonifico bancario, entro il termine di 30 giorni dall’emissione della fattura.
Per le utenze con pagamento anticipato del traffico l'indennizzo viene pagato mediante accredito del corrispettivo, con contestuale avviso all’utente dell’avvenuto accredito, anche tramite SMS o email, entro 60 giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva.