Istanza ammissione al passivo fac simile
Descrizione
Con la domanda di ammissione al passivo o di insinuazione al passivo il creditore chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento o di una procedura di liquidazione giudiziale.
Domanda di ammissione al passivo: perché si fa
L'insinuazione al passivo di una azienda fallita è una procedura che consente ai creditori di essere soddisfatti per i crediti vantati nei confronti della stessa (art. 93 della Legge Fallimentare). La domanda può essere presentata direttamente dal creditore, eventualmente con l'assistenza di un legale.
La domanda di ammissione al passivo va notificata al curatore fallimentare, una figura che ha il compito di amministrare il patrimonio dell'azienda fallita, relazionandosi con creditori e debitori. In particolare il curatore, attraverso la lettura dei documenti e della contabilità dell'azienda fallita, ha il compito di esaminare lo stato passivo dell'azienda, così da individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.
La domanda di insinuazione al passivo va presentata entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti (esame stato passivo), la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento.
Decorsi i 30 giorni, il creditore può comunque presentare la domanda di ammissione al passivo ma non oltre l'anno dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In caso di domanda tardiva il creditore potrebbe vedersi limitato il proprio diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare per la parte eventualmente già distribuita.
Istanza ammissione al passivo: cosa specificare
Il fac simile istanza di ammissione al passivo fallimentare da parte della società creditrice deve contenere:
- l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo;
- la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda. In assenza o assoluta incertezza di uno di tali requisiti il ricorso sarà dichiarato inammissibile;
- l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale. In assenza o assoluta incertezza di uno di questi elementi la domanda sarà considerata come richiesta di ammissione in chirografo;
- l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica qualora intenda ricevere le notificazioni e le comunicazioni con queste modalità di trasmissione;
- l’elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, per i creditori domiciliati fuori del circondario; in difetto di tale elezione e della indicazione di cui al numero precedente tutte le comunicazioni e notificazioni successive saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale.
Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato: documenti discali, titoli di credito, titoli esecutivi (decreto ingiuntivo, sentenze) ecc.
La domanda di ammissione al passivo va inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di mail (pure certificata) indicato dal curatore nella comunicazione.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura dell'articolo "Fallimento e recupero dei crediti: ecco come fare".
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