Fac simile lettera al condominio per abbattimento barriere architettoniche
Descrizione
Fac simile con cui il condomino chiede al proprio amministratore di condominio di convocare l’assemblea, ai sensi dell'art.2 legge 13/89, al fine di deliberare l'eliminazione delle barriere architettoniche. La lettera al condominio per abbattimento barriere architettoniche è disponibile anche in formato editabile (WORD).
Lettera al condominio per abbattimento barriere architettoniche: quando scriverla
Una lettera di questo tipo va scritta ed indirizzata al proprio amministratore di condominio dal proprietario o conduttore dell’appartamento, quale portatore di handicap o esercente la potestà o tutela su soggetto portatore di handicap, quando presso l’edifico sussistono una o più barriere che creano difficoltà di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare.
In pratica con questa lettera si invita l’amministratore di condominio a convocare un'assemblea condominiale che possa deliberare sull'eliminazione di tali barriere mediante l’adozione dei seguenti rimedi:
- rampa di accesso;
- servo scala;
- piattaforma o elevatore;
- ascensore (installazione o adeguamento);
- ampliamento porte di ingresso;
- adeguamento percorsi orizzontali condominiali;
- installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici
- installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
- acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l’opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici
- altri interventi (ad esempio strumenti idonei a favorire la sicurezza d’uso degli spazi o l’orientamento e la mobilità negli ambienti, ovvero dispositivi impiantistici relativi all’impiego della “domotica”).
È importante allegare alla lettera la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle misure sopra elencate.
Le decisioni dell'assemblea condominiale
Stando alle disposizioni della Legge n. 13/89, le deliberazioni che hanno per oggetto l'eliminazione delle barriere architettoniche presso gli edifici privati, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli stessi, sono approvate dall'assemblea del condominio - in prima convocazione - con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, oppure - in seconda convocazione - con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 1136 Codice Civile).
Cosa succede se il condominio non decide
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Tali interventi possono beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, a condizione che gli stessi risultino conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge.
Parliamo di una detrazione fiscale pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020.
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