Fac simile trasformazione contratto da tempo determinato a tempo indeterminato
La lettera trasformazione contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è disponibile in questa scheda in due esemplari: l'uno ad uso del lavoratore (per farne richiesta all'azienda) e l'altro del datore di lavoro (per darne comunicazione al dipendente).
Trasformazione contratto da tempo determinato a tempo indeterminato: quando avviene
Vediamo in quali casi la legge impone la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Divieto del contratto a termine
Non è possibile il ricorso ad un contratto a tempo determinato (art. 20):
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- per le aziende che hanno proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato. Lo stesso principio non si applica se il contratto a termine viene impiegato per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o per durate non superiore a 3 mesi;
- per le aziende in cui sono state attuate procedure di sospensione del lavoro o di riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- per i datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Qualora vengano violati i divieti il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine
La durata massima del contratto a tempo determinato è stabilita in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di determinate condizioni (art. 19).
Se il rapporto prosegue oltre la scadenza del termine, il datore di lavoro è tenuto per legge a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ogni giorno ulteriore (art. 22).
Inoltre, è prevista la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto di lavoro continui:
- oltre il 30° giorno per i contratti di durata inferiore a 6 mesi;
- oltre il 50° giorno negli altri casi.
Proroga e rinnovo del contratto a termine
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (art. 21).
Ricordiamo che la proroga può avvenire però liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e seguenti modificazioni (le stesse che legittimano la sottoscrizione di un contratto a termine):
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Non rientrano in questo discorso le attività di tipo stagionale. Questo il
Per quanto concerne il rinnovo del contratto a tempo determinato, anche questo può avvenire esclusivamente in presenza delle circostanze previste dall'art. 19. Questo il
Tuttavia, ai fini del rinnovo, è necessario che sia rispettato un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine:
- 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi.
Qualora siano violate le disposizioni su tali interruzioni temporali, si attua la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
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