Mancata notifica multa per irreperibilità: quando si può ricorrere

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 26/08/2019

Hai ricevuto una cartella esattoriale per un verbale di violazione del Codice della Strada di cui in realtà non sapevi nulla. Così ti sei recato all'Ufficio contravvenzioni del Comando di Polizia e dopo aver ritirato copia del verbale e relazione di notifica, hai scoperto che la notifica è stata effettuata settimane o mesi prima e che non è stata consegnata una copia del verbale perchè il destinatario era assente. A questo punto la domanda è lecita: si è tenuti a pagare o è possibile chiedere l'annullamento della cartella per mancata notifica multa per irreperibilità?

Notifica verbale: chi provvede e in che termini

Secondo quanto stabilito dall'art. 201 del CdS alla notifica multa si provvede tramite i messi comunali o il funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (ad es. agenti o ufficiali del Corpo di Polizia Municipale), oppure a mezzo della posta.

La notifica verbale si intende validamente eseguita quando viene effettuata presso la residenza o il domicilio del destinatario, così come risulta dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

Circa i termini della notifica verbale ricordiamo che il verbale di infrazione al CdS deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento; quando la violazione, invece, viene immediatamente contestata al trasgressore, il verbale deve essere notificato al responsabile in solido entro 100 giorni dal suo accertamento. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento.

Attenzione però perchè i 90 o i 100 giorni dalla data di infrazione si perfezionano con la consegna del verbale agli uffici postali per la notifica, indipendentemente dalla data effettiva di ricezione del verbale da parte del destinatario. Ciò significa che il destinatario può ricevere il verbale anche dopo il termine di 90 o 100 giorni dall'infrazione.

Per maggiori informazioni sul tema, ti rimandiamo alla lettura del post dedicato al termine notifica multa.

Le spese di accertamento e di notificazione sono a carico di chi è tenuto al pagamento della contravvenzione.

Notifica verbale: destinatario assente

Cosa accade se il destinatario della cartella di pagamento non viene trovato nel luogo in cui ha la residenza, la dimora abituale o il domicilio?

In questi casi il notificatore può consegnare copia dell'atto non solo ad una persona di famiglia, ma anche alla colf, al collega di studio e perfino all'amministratore di condominio, purché queste persone non abbiano un'età inferiore a quattordici anni, non siano affetti da infermità mentale ecc.

La notifica può essere fatta anche al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Se non è possibile eseguire la notifica perchè il destinatario è irreperibile a quel determinato indirizzo oppure si rifiuta di ritirare il verbale, il notificatore deve provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 del Codice Procedura Civile:

  • al deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato. In questo caso si fa riferimento al comune dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, a quello del luogo di nascita;
  • all'affissione di un avviso con cui informa il contribuente che è stata tentata la notifica e che l'atto è stato depositato alla casa comunale (generalmente questo avviso viene immesso nella cassetta delle posta o fatto passare sotto la porta);
  • alla spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati (in pratica il contenuto della raccomandata è sostanzialmente identico a quello dell'avviso immesso nella cassetta della posta).

La notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.

Notifica multe a mezzo posta compiuta giacenza

Se la notifica avviene a mezzo posta e il destinatario è irreperibile, il postino deposita l'atto presso l'ufficio postale attivando in questo modo la procedura di notificazione per compiuta giacenza.

Anche in questo caso il postino provvede a lasciare un avviso di deposito sotto la porta o nella cassetta della posta. Quindi l'ufficio postale invia al domicilio del destinatario un’ulteriore raccomandata con avviso di ricevimento con cui si dà notizia del deposito e invita il destinatario a ritirare l'atto.

Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della seconda raccomandata senza che l'atto sia stato ritirato, la notificazione si ha per eseguita. Se però il destinatario lo ritira durante la permanenza presso l’uffico postale, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro dell'atto e quindi da quel giorno comincia il conteggio dei 60 giorni per pagare o fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Ma facciamo un esempio per capire meglio. Nella cassetta della posta l'avviso rilasciato dal postino ti informa che il 1° Giugno è stato depositato presso l'ufficio postale il verbale. Questi i casi che si possono verificare:

a) ritiri il verbale all'uffico postale il 5 Giugno. In questo caso la notifica si intende eseguita il 5 Giugno, dal momento che hai provveduto al ritiro del verbale entro i primi 10 giorni. Quindi avrai tempo per decidere se pagare o fare ricorso fino al 4 Agosto;

b) ritiri il verbale il 16 Giugno. Il verbale in questo caso si intende notificato dal giorno 11 Giugno e non dal giorno in cui lo hai ritirato perchè da questa data sono trascorsi i 10 giorni di deposito della raccomandata. Quindi avrai tempo per decidere se pagare o fare ricorso fino al 10 Agosto;

c) ritiri il verbale all'uffico postale il 12 Agosto. In quest'ultimo caso il verbale s'intende notificato dal giorno 11 Giugno e non dal giorno in cui lo hai materialmente ritirato perchè da questa data sono trascorsi i 10 giorni di deposito della raccomandata. I 60 giorni per decidere se pagare o fare ricorso sono scaduti il 10 Agosto. Dunque non puoi fare ricorso e non puoi più pagare in misura ridotta.

Il plico non ritirato resta depositato presso l’ufficio postale per 6 mesi.

Notifica verbale: trasferimento del destinatario

Lo stesso iter sopra descritto è previsto nell'ipotesi in cui il destinatario del verbale si sia trasferito in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, e ciò indipendentemente dal fatto che la notificazione sia ordinaria o postale. Questo significa che non non basta la semplice annotazione "trasferito" ad opera del postino a perfezionare la notifica nei confronti del trasgressore che ha cambiato il proprio indirizzo senza comunicarlo.

Può però accadere che il messo notificatore o il postino, pur effettuando le dovute verifiche, non riesca a trovare l'abitazione o l'ufficio del destinatario dell'atto. In questi casi il messo notificatore deve chiaramente riportare sul referto di notifica il luogo in cui si è recato specificando di aver verificato che l'abitazione o l'ufficio del destinatario del destinatario non è individuabile, anche attraverso la raccolta di testimonianze da parte dei vicini di casa.

In questo caso si parla di "irreperibilità assoluta", una particolare situazione per la quale la legge prevede una procedura di notifica molto più snella e rischiosa per il destinatario dell'atto. Infatti è previsto il deposito dell'atto e l'affisione del relativo avviso esclusivamente presso il Comune, con la notifica che si perfeziona trascorso l'ottavo giorno dal deposito.

Al fine anche di rendere più sicuro il credito dell'Erario o degli altri enti impositori, si è provveduto nel Marzo scorso ad adeguare il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l'irreperibilità relativa del destinatario.

Pubblicato il 26/08/2019    38 Commenti
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57458 - Fabrizio
24/02/2022
Buon giorno vi scrivo per avere delle informazioni per un eventuale ricorso ad una cartella esattoriale a me notificata nella data di ieri 23/02/2022. In data 31/01/2015 viene rilevata una mia infrazione al cds (transito in ztl); in data 17/03/2015 la sanzione viene notificata presso il mio vecchio ufficio dove avevo lavorato fino al settembre 2014 prima di essere trasferito in altra sede. Immediatamente la stessa viene rifiutata dal mio ex ufficio in quanto, come sopra descritto, mi ero appena trasferito ad altra sede. Da allora non risultano ulteriori accertamenti ed in pratica l'atto non mi è mai stato notificato fino alla data di ieri. Dalla cartella a me pervenuta risulta che il concessionario rendeva esecutivo l'atto in data 20.03.2019. Le domande che vorrei rivolgervi sono queste: 1- Dopo il rifiuto di ricevimento dell'atto da parte del mio ex ufficio, quanto tempo ha il sanzionatore per notificare il verbale al nuovo indirizzo? 2- il concessionario (Equitalia) ha fatto passare quasi 3 anni per la notifica, ma ho letto che dopo due anni decadono i termini, è corretto? Visti gli elementi, a vostro giudizio è possibile fare ricorso? Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione prestatami e per la risposta!

56988 - Redazione
05/12/2021
Sante, l'atto trovato sul parabrezza è solo un preavviso di verbale (tanto che non non può essere neppure impugnato) che serve solo a darci la possibilità di pagare con lo sconto del 30% prima della notifica del verbale, che deve avvenire entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione e che comporta un aggravio di spese di notifica ed una maggiorazione della sanzione.

56947 - Sante
27/11/2021
Il 26/11/2019 trovo sul parabrezza dell'auto una multa per divieto di sosta perche' era il giorno che pulivano la strada. Il foglietto della multa l'ho perso quindi non l'ho pagata. In data 20/11/2021 il Comune mi ha inviato una lettera normale, non raccomandata chiedendomi la cifra triplicata della multa con minaccia di riscossione coattiva. Il sottoscritto pero' non ha mai ricevuto la raccomandata rr con copia del verbale. Dovevano inviarmela dopo trascorsi 180 giorni oppure e' giusto così?

56747 - Valeria
27/10/2021
Stesso caso di Claudio che diceva: multa autovelox non notificata per irreperibilità (ero in ferie) seconda multa per mancata comunicazione dati. Solo dopo la seconda multa vengo a conoscenza della prima avvenuta il 21/07/2020 e notificata in data 30/09/2020. La seconda per mancata comunicazione è stata accertata il 30/11/2020 e mi è stata notificata il 15/03/2021 dopo i 90 giorni cosa devo fare? Si puo' fare qualcosa?

55653 - claudio
22/03/2021
multa autovelox non notificata per irreperibilità (ero in ferie) seconda multa per mancata comunicazione dati. Solo dopo la seconda multa vengo a conoscenza della prima avvenuta il 21/07/2020 e notificata in data 30/09/2020. La seconda per mancata comunicazione è stata accertata il 30/11/2020 e mi è stata notificata il 15/03/2021 dopo i 90 giorni cosa devo fare?

55171 - Giovanni C.
13/12/2020
Il Comando VV.UU ha giustificato la notifica tramite Comune "per notifica mezzo posta non andata a buon fine." Ho possibilità di vincere il ricorso atteso che non è chiaramente spiegata la motivazione?

55017 - Giovanni C.
22/11/2020
Il Comune ove risiedo mi ha convocato e notificato una multa stradale. Il postino aveva scritto "irreperibilita'" del destinatario restituendola al proprio Ufficio. Così il Comando Vigili giustificava i motivi di notifica tramite il mio Comune. Ma io non ho mai cambiato residenza, come risulta dallo Ufficio Anagrafe. Che devo fare? Grazie.

51253 - Federico
05/01/2018
Buongiorno. 27/09/2017 - ho commesso un'infrazione al codice della strada art. 142/8-11 (tutor) 14/09/2017 - redazione del verbale 14/09/2017 - notifica verbale a mezzo posta 26/09/2017 - tentato recapito da parte del portalettere; non ero raggiungibile in quanto residente in casa danneggiata dal terremoto delle Marche situata all'interno della "zona rossa" 02/10/2017 - raccomandata arrivata tramite dispaccio presso centro postale Reggio Calabria (Restituita) 02/01/2018 - notifica protocollata presso il mio comune di residenza. 05/01/2018 - verbale notificato al sottoscritto. la mia domanda è la seguente: i famosi 90 giorni decorrono dall'invio della prima raccomandata o da quando l'amministrazione centrale ha avuto indietro la mia notifica? (02/10/2017). inoltre dal 02/10/2017 al 31/12/2017 ci sono 90 giorni quindi la multa è stata notificata troppo tardi? Grazie. Federico

50797 - Giandomenico
05/11/2017
Buongiorno, ho ricevuto un avviso bonario con richiesta di raddoppio dell' importo in merito ad una multa pagata in maniera ridotta, entro cinque giorni dal ritiro, ma erano passati venti giorni dal termine di compiuta giacenza. Chiesto in autotutela la cancellazione del provvedimento, mi viene risposto che tutto è stato fatto a mente L 890/82 art, 8. Ho letto che art 8 è abrogato da L 80 2005 in cui Art 2 comma 4 che prevede che nel verbale sia riportatala dizione..... 'con l'avvertimento che la notificazione si ha per avvenuta trascorsi dieci gioirni dal deposito'..... In nessuna multa questa dizione è presente inducendo il contribuente ad errori. So che alcuni comuni mandano avviso bonario entro 60 giorni al pagamento non ridotto quando inavvertitamente si superano i 5 giorni di giacenza. Devo fare un ulteriore tentativo di autotutela o incaricare un legale?

50250 - Salvatore
11/09/2017
Buongiorno il 31/08/2017 il messo comunale bussa alla porta consegnandomi una multa per mancata comunicazione di chi era alla guida per la decurtazione dei punti patente, ma io non ho mai ricevuto o trovato nella buca lettere un avviso di giacenza, provo a contattare la polizia municipale di Valsamoggia che mi invia via mail tutto, ma dopo tutto questo tempo mi ritrovo con una multa aumentata a dismisura e un'altra multa per la mancata comunicazione, nei documenti inviati dalla polizia si legge in una raccomandata mancata consegna del plico, ciò vuol dire che a me non è mai stata mai recapitata la prima multa dell'infrazione commessa. Come devo fare? che per una multa di un centinaio di euro sono arrivato a dover pagarne quasi 700€? Grazie anticipatamente


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