Domanda definizione agevolata 2023: modulo PDF e istruzioni
Descrizione
Modulo di domanda per l'adesione alla definizione agevolata 2023 delle controversie pendenti con l'Agenzia delle Entrate.
Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono definire in maniera "agevolata" le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, attraverso il versamento delle somme dovute al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora.
La definizione agevolata Agenzia delle Entrate rientra con altre iniziative nel progetto della cosiddetta "tregua fiscale".
La domanda deve essere presentata in via telematica entro il 2 Ottobre 2023 (la precedente scadenza del 30 Giugno è stata prorogata).
Modello definizione liti pendenti 2023: descrizione e contenuto
Il modello di domanda si compone del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che presenta la domanda, la controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato, l’importo dovuto per la definizione e i dati del pagamento.
E' importante segnalare che va compilato un modello per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato.
In attesa che l'Agenzia delle Entrate predisponga uno specifico servizio di trasmissione telematica, è consentita la presentazione della domanda di definizione tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.
La trasmissione telematica va effettuata:
- direttamente dai contribuenti richiedenti;
- mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto incaricato della trasmissione telematica è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione predisposta, contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione resa disponibile dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.
La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate dall'Agenzia. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
L’eventuale rigetto della domanda è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Riguardo alle modalità e termini di versamento, rimandiamo al post che abbiamo dedicato all'argomento.