Definizione agevolata rate 2024

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 29/03/2024

La Legge n. 18/2024 ha stabilito per la definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) la proroga al 15 marzo 2024 (con i 5 giorni di tolleranza la data ultima è il 20 Marzo) delle scadenze inizialmente previste per il pagamento delle prime due rate. Analoga proroga è prevista per la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024. Infine la quarta rata va pagata entro il 31 maggio 2024

Definizione agevolata: in cosa consiste

Se in qualità di contribuente avevi un contenzioso aperto con l'Agenzia delle Entrate ed eri più che mai intenzionato a porre la parola fine sulla questione, il fisco ti concedeva la possibilità di aderire alla cosiddetta definizione agevolata, una procedura cioà che ti consentiva di versare gli importi contenuti nell’atto impugnato dall'Agenzia al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Dunque un bel risparmio per le tue finanze.

E' importante sottolineare che la definizione agevolata Agenzia delle Entrate rientra nell'ampio progetto della tregua fiscale, che prevede tra l'altro iniziative come quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Ciò detto la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie si poteva richiedere solo con riferimento a quelle cause pendenti in gradi diversi di giudizio (inclusa la Cassazione) in cui era parte in causa l’Agenzia delle Entrate e per le quali l’atto introduttivo del giudizio in primo grado era stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1° gennaio 2023). Era importante, dunque, che alla data di presentazione della domanda, la causa non fosse già conclusa con pronuncia definitiva.

Non era possibile aderire alla procedura di definizione agevolata liti pendenti nel caso in cui non fosse stato possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente.

I contribuenti attraverso questo procedimento avrebbero potuto chiudere i conti con il fisco attraverso il pagamento del:

  • 100% degli importi spettanti all’Agenzia delle Entrate al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 1° Gennaio 2023, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
  • 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado;
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado.

Infine le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione al 1° Gennaio 2023, per le quali l'Agenzia delle Entrate risultava soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, potevano essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Come aderire alla definizione agevolata Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda la richiesta di adesione, va detto che l'Agenzia delle Entrate aveva predisposto uno specifico

accompagnato dalle relative istruzioni. Com'è ormai prassi anche in questo caso la domanda poteva essere trasmessa esclusivamente con modalità telematica.

La domanda doveva essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che aveva proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi era subentrato o ne aveva la legittimazione.

Potevi chiaramente farti assistere da un intermediario abilitato (ad esempio il tuo commercialista) o recarti presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia. Se ti avvalevi del commercialista, questi era tenuto a rilasciarti copia della domanda nonché copia della ricevuta trasmessa dall’Agenzia delle entrate, che attestava l’avvenuto ricevimento della domanda e che costituiva prova dell’avvenuta presentazione della stessa.

La domanda di definizione, sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, e le ricevute attestanti i versamenti effettuati devono essere conservati con cura dal contribuente fino alla definitiva estinzione della controversia.

Chiaramente spettava all’Agenzia delle Entrate verificare se ricorrevano i presupposti fissati dalla legge e se le domande erano state presentate in maniera regolare. Con la conseguenza che l’Agenzia poteva anche non accordare la definizione agevolata, nel qual caso avrebbe avuto l’onere di informare il contribuente. Il contribuente da parte sua poteva impugnare il provvedimento di diniego davanti allo stesso giudice presso il quale pendeva la lite, ma doveva farlo entro 60 giorni dalla sua notifica.

Definizione agevolata delle controversie tributarie: quali termini per il pagamento?

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione agevolata poteva avvenire

  • in un’unica soluzione oppure
  • in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Non era ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superavano 1.000 euro. Tale limite si riferisce all’importo netto dovuto dal contribuente.

Il termine per il pagamento della prima o unica rata era fissato al 31 Ottobre 2023. Queste invece le altre scadenze:

  • 30 Novembre 2023 (seconda rata)
  • 28 Febbraio 2024 (terza rata).

Tali termini sono poi stati tutti differiti dall'art. 3-bis della Legge n. 18/2024 al 15 marzo 2024. Considerando i 5 giorni di tolleranza, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.

Il versamento della quarta rata va effettuato entro il 31 maggio 2024. Anche in questo caso vige la tolleranza di 5 giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 5 giugno 2024.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 luglio e il 30 novembre 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute inviata dall'Agenzia Entrate Riscossione.

E' importante ricordare che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Ma attenzione: se sono state versate somme in eccesso rispetto a quelle emerse con questo procedimento, il fisco non provvederà ad alcun rimborso nei confronti del contribuente. 

È esclusa la compensazione, ossia la possibilità per il contribuente di pagare quanto dovuto utilizzando eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti del fisco stesso.

Pubblicato il 29/03/2024
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