Modulo consenso videosorveglianza badante PDF
Descrizione
Il modulo consenso videosorveglianza per colf e badanti e più in generale per collaboratori domestici, va predisposto nel caso in cui si intenda installare delle telecamere all'interno e/o all'esterno dell'edifico per finalità connesse alla sicurezza e alla salute delle persone assistite e alla prevenzione contro il rischio di furti e rapine.
Telecamere in casa per colf e badanti: è possibile?
In linea di principio il datore di lavoro non può installare, all'interno del proprio studio o della propria azienda, telecamere finalizzate al controllo dell'attività svolta dai propri dipendenti e collaboratori. Il ricorso ad impianti di videosorveglianza è possibile - come recita l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) - solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Tuttavia in questi casi è necessario un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti di videosorveglianza possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro. Questo il
da compilare e trasmettere all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Fatta questa premessa la domanda da porsi a questo punto è: tali regole si applicano anche in ambito domestico nei confronti di colf, badanti e babysitter? Stando ad una sentenza della Corte Costituzionale (n. 2585/1987) sembrerebbe che i due contesti lavorativi non siano in alcun modo equiparabili, il che porterebbe ad escludere l'applicazione in ambito domestico di talune norme dello Statuto dei lavoratori.
A ciò va aggiunta la considerazione secondo cui nulla vieta al proprietario di una casa di installare telecamere contro il rischio di furti e rapine. L'importante è che tali telecamere non inquadrino spazi di pertinenza del vicino (il portoncino di ingresso, il box, la terrazza, il giardino, ecc.). Qualora ciò accadesse, infatti, il vicino potrebbe chiedergli la rimozione o un diverso posizionamento delle suddette telecamere. Questa la
da scaricare sul nostro portale.
Le osservazioni fatte ci portano a ritenere che l’installazione di telecamere è da considerarsi legittima, anche per controllare colf e badanti, a patto naturalmente di rispettare quanto stabilito dalla normativa sulla privacy. Questo significa che occorre informare la collaboratrice domestica della presenza di telecamere all'interno dell'abitazione e chiederle il consenso al trattamento dei dati.
Modulo consenso videosorveglianza colf: cosa deve contenere
L'informativa da sottoporre alla visione della colf o della badante deve chiaramente specificare:
- quali sono le aree della casa interessate dalle riprese. Le stanze che vanno chiaramente escluse sono il bagno e la camera personale del collaboratore domestico (se ne ha una);
- che i dati sono trattati solo a fini di sicurezza e per la prevenzione di furti o altri rischi per le persone presenti all’interno dell’immobile;
- chi è il titolare del trattamento dei dati;
- per quanto tempo vengono conservate le registrazioni e chi può prendere visione dei filmati;
- che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali;
- che la colf/badante potrà verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto di videosorveglianza;
- che le immagini raccolte non saranno diffuse, vendute o scambiate con soggetti terzi, salvo l'utilizzo in caso di reati perpetrati ai danni del sottoscritto e dei propri familiari. In tal caso le immagini saranno messe a disposizione dell’autorità competente.
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