Modulo richiesta di congedo per cure ad invalido

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 12/04/2023
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Descrizione

Modello per usufruire del congedo per cure di invalidi.

Si tratta di un particolare congedo/permesso previsto dall'art. 7 D.Lgs. 119/2011, che non può superare i 30 giorni all'anno e deve essere fruito a giornata, anche in maniera frazionata.

Il congedo per cure ad invalido è accordato dal datore di lavoro a seguito della presentazione di questo modulo di domanda da parte del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato SSN (incluso il medico di famiglia) o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla patologia invalidante riconosciuta.

Sul nostro portale è possibile scaricare il

da produrre al datore di lavoro in alternativa a quello del medico specialista.

Per le strutture sanitarie private equipollenti, accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, l'interessato potrà fornire gli estremi degli atti di autorizzazione approvati dalla regione di competenza. In presenza di comorbilità, ossia di coesistenza di più patologie diverse in uno stesso individuo, le cure possono essere prescritte in relazione ad una o più delle patologie eziologicamente correlate.

A corredo della domanda, il dipendente deve allegare la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della invalidità civile in misura superiore al 50%.

L'effettuazione del ciclo di cure deve essere documentata; è possibile anche produrre un'unica attestazione cumulativa. Questo il 

Le cure possono essere erogate in regime di convenzione col SSN oppure privatamente, nella struttura scelta dal paziente, se non diversamente indicato nella prescrizione.

I giorni di congedo per cure ad invalido sono regolarmente retribuiti dal datore di lavoro (e non dall'INPS) secondo il regime economico delle assenze per malattia e non sono computati nel periodo di comporto. Ai fini della determinazione del trattamento economico corrispondente, la fruizione dei permessi, anche se frazionata, va intesa come un solo episodio morboso di carattere continuativo (Interpello Min. Lavoro n. 10/2013).

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