Interruzione prescrizione assegno mantenimento: modello WORD

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 13/06/2022
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Fac simile di lettera con cui è possibile determinare una interruzione della prescrizione assegno di mantenimento nel caso in cui questi non venga corrisposto al coniuge economicamente più debole e/o agli eventuali figli, così come disposto dal Giudice o da un accordo tra le parti.

Cos'è l'assegno di mantenimento

L'assegno di mantenimento è un contributo economico che i coniugi, le parti di un'unione civile o più spesso il Giudice stabiliscono di riconoscere al partner economicamente più debole e/o ai figli dopo una separazione o un divorzio.

Secondo l'art. 156 del Codice Civile il coniuge ha diritto all'assegno di mantenimento se la separazione non è addebitabile a lui e se non dispone di adeguati redditi propri. L'importo dell'assegno è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del partner obbligato. Una cosa è certa: da diversi anni ormai il criterio del mantenimento dello stesso tenore di vita è stato sostituito con il principio di autosufficienza economica

C'è poi l'art. 337 ter del C.C. secondo cui l'assegno di mantenimento in favore dei figli, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, deve essere determinato in funzione

  • delle attuali esigenze dei figli
  • del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
  • dei tempi di permanenza presso ciascun genitore
  • delle risorse economiche di entrambi i genitori
  • della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT.

L'assegno di mantenimento non serve a coprire le spese straordinarie ed impreviste (ad es. relative ad un intervento chirurgico). Queste devono considerate a parte e coperte dai genitori in funzione delle proprie disponibilità (50 e 50 oppure 60 e 40 e così via).

Chiaramente è sempre possibile modificare l'importo dell'assegno (ad es. se il coniuge beneficiario ha trovato lavoro o convive da qualche tempo con una persona agiata) o addirittura revocarlo (ad esempio in caso di perdita del lavoro del coniuge obbligato). Dal nostro portale è possibile scaricare la seguente modulistica:

Prescrizione assegno mantenimento: i termini

Ricordiamo innanzitutto cosa si intende per prescrizione: in pratica chi non esercita un proprio diritto per un tempo definito dalla legge, perde quel diritto che, dunque, cade in prescrizione.

Il termine di prescrizione dell'assegno di mantenimento è fissato in 5 anni. Ma attenzione: in questo caso è soggetto a prescrizione non il diritto all'assegno di mantenimento (o all'assegno divorzile) bensì il rateo, la mensilità non corrisposta dall'obbligato. Il diritto in sé è invece da considerarsi imprescrittibile.

Facciamo un esempio. Carla percepisce un assegno di mantenimento di 800 euro al mese dal suo ex compagno Andrea. Nel Marzo del 2017 Andrea sospende l'erogazione dell'assegno per 3 mesi, dunque fino ad Maggio 2017, per poi riprendere con regolarità i pagamenti. Carla, a cui naturalmente non è sfuggita la cosa, ha chiesto spiegazioni e si è accontentata della promessa verbale di Andrea circa il pagamento degli arretrati da lì a qualche settimana. Passano mesi ed anni e oggi Carla decide di rivolgersi ad un legale per quei 2.400 euro non percepiti nel 2017. L'avvocato purtroppo non può far altro che farle notare che quelle mensilità sono prescritte essendo ormai trascorsi più di 5 anni. Per la precisione la mensilità di Marzo 2017 si è prescritta nel Marzo 2022, la mensilità di Aprile 2017 si è prescritta nel mese di Aprile 2022 e la mensilità di Maggio 2017 si è prescritta nel mese di Maggio 2022.

Il termine di prescrizione è invece di 10 anni se riguardo al diritto a percepire l'assegno di mantenimento è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 C.C.).

La legge ammette, però, la possibilità di ottenere l'interruzione della prescrizione assegno di mantenimento. A tal fine è sufficiente che il beneficiario dell'assegno invii tramite raccomandata a.r. o PEC all'ex coniuge una richiesta scritta di pagamento degli arretrati. Un fac simile è disponibile in questa scheda. Nel momento in cui questi riceverà la lettera, il termine di prescrizione si azzererà e comincerà nuovamente a decorrere.

Prima di concludere ricordiamo che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento costituisce un reato ai sensi dell'art. 570 bis del Codice Penale.

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