Promessa di mutuo contratto preliminare
Descrizione
La promessa di mutuo può essere inteso come un contratto preliminare attraverso il quale una parte assume l'impegno a prestare del denaro ad un'altra parte ad una certa data o entro un certo termine.
Tuttavia chi ha promesso di concedere un mutuo può sottrarsi da quest'obbligo se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1822 Cod. Civile).
La promessa di mutuo può essere stipulata sia con una banca che con un privato.
La promessa di mutuo si perfeziona con il consenso delle parti, anche se il trasferimento del denaro avviene solo a seguito della stipula del contratto di mutuo.
Ricordiamo che nel contratto di mutuo una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto di mutuo ha quindi l'effetto di trasferire la proprietà della cosa al mutuatario, ed è perciò un contratto traslativo; inoltre è un contratto reale, e qualora abbia in oggetto una somma di danaro, oneroso, ossia c.d. mutuo feneratizio, da cui nasce per il mutuatario l'obbligo di pagare gli interessi sulla somma ricevuta.
Il mutuo oneroso realizza una forma tipica di bilateralità imperfetta, definizione che si usa per quei contratti che, anche se non possono essere considerati sinallagmatici da un punto di vista giuridico, lo sono da un punto di vista economico, per cui ne seguono, almeno parzialmente, la disciplina.
Infatti, per il mutuo oneroso si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento, allorché il mutuatario non paghi gli interessi dovuti (art. 1820 c.c.)
Il contratto di mutuo è detto di scopo quando al mutuatario viene imposto di utilizzare la somma, ottenuta per il mutuo, per un certo scopo: viene anche chiamato mutuo di finanziamento.
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