Modulo richiesta accesso agli atti L.241/90

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 31/10/2019
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In questa scheda rendiamo disponibili alcuni modelli di richiesta accesso agli atti, con cui si chiede di prendere visione ed eventualmente di ottenere copia di certi documenti amministrativi in possesso dell'ente, sia esso comune, provincia, regione, aziende autonome, concessionari di pubblici servizi e così via. I moduli richiesta accesso agli atti L.241/90 sono in formato DOC e PDF interattivo.

In cosa consiste l'accesso agli atti

L'accesso agli atti è un diritto che per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 attribuisce a coloro che ne hanno un legittimo interesse a prendere visione e ad estrarre copia di atti e documenti amministrativi.

In particolare i cittadini hanno il diritto di:

  • ottenere copia o visionare un atto amministrativo;
  • richiedere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una pubblica amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che l’hanno indotta ad adottare un certo un provvedimento, così da verificarli ed eventualmente contestarli;
  • sollecitare una risposta da parte della stessa amministrazione;
  • acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
  • conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione;
  • conoscere i criteri con cui l'amministrazione istruisce determinate pratiche.

Chi può presentare richiesta di accesso agli atti

Possono presentare istanza di accesso agli atti tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto e/o del procedimento oggetto del diritto di accesso.

L'accesso agli atti, infatti, ha come obiettivo quello di verificare se il comportamento tenuto dall’amministrazione ha leso o meno un interesse privato specifico e non di accertare se in generale la stessa ha operato in modo corretto.

Come accedere ai documenti amministrativi

Se è possibile provvedere immediatamente all'esibizione del documento o alla sua riproduzione, l'accesso agli atti può essere esercitato in via informale tramite richiesta anche verbale all'ufficio che detiene il documento.

In questo caso di richiesta verbale sarà cura dell'ufficio provvedere alla verifica dell'identità del richiedente e alla compilazione della richiesta di accesso, di cui una copia sarà consegnata al richiedente e l'originale trattenuto nell'archivio delle richieste di accesso dell'ufficio.

Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l'accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P).

Qualora non sia possibile provvedere in via informale, l'interessato dovrà presentare una richiesta di accesso agli atti compilando uno dei fac simile disponibili in questa scheda.

Il modulo, una volta compilato e sottoscritto, può essere inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite posta elettronica o certificata oppure depositata all'ufficio protocollo dell'amministrazione/ufficio. In quest’ultimo caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal D.P.R. 352/92 (art. 4 comma 2).

Chi non ha modo di provvedere personalmente alla presentazione della richiesta e/o al ritiro degli atti/documenti, può compilare questo fac simile di

Richiesta accesso agli atti: quando non è possibile farla

Non possono essere oggetto di accesso:

  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
  • i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale; 
  • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
  • la documentazione inerente l'attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione;
  • i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
  • i documenti individuati con deliberazione del  Comune di cui sia stato vietato l’accesso con provvedimento;
  • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune;
  • i documenti che riguardano dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa o che riguardano diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti.

È comunque garantito l'accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e comunque nei limiti di cui all'art. 60 del Dlgs. 196/2003.

Che differenza c'è tra accesso agli atti e accesso civico

Per esaminare un documento amministrativo, non è sempre necessario esercitare il diritto di accesso. Infatti per determinati documenti amministrativi a contenuto generale (tanto per fare un esempio i regolamenti e le delibere comunali), è previsto per legge l’obbligo di pubblicazione sul sito ufficiale dell’ente. Se per qualche motivo l'ente non lo fa si può presentare questo

In pratica mentre

  • l'istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque, anche senza fornire motivazioni specifiche, e può riguardare documenti, informazioni e dati in possesso della Pubblica Amministrazione,
  • l'istanza di accesso agli atti può riguardare solo i documenti amministrativi ed essere presentata unicamente dal soggetto che ha un interesse personale, diretto e concreto rispetto all'atto di cui chiede la visione o la copia.

Quanto costa esercitare il diritto di accesso

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie avviene previo pagamento dei diritti previsti per legge e consiste nella apposizione, al momento del ritiro della documentazione, di un numero di marche variabile in relazione al numero di copie da riprodurre. Tali marche vanno annullate con timbro a datario.

Quanto tempo ha l'amministrazione per rispondere

La pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso. Può esprimersi positivamente, concedendo l'accesso agli atti, ma anche negativamente rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente il termine indicato (silenzio rigetto).

I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui si è firmato per avvenuta ricezione, o dal momento della ricezione se la domanda viene inoltrata tramite posta elettronica o consegnata direttamente all’ufficio protocollo).

Cosa fare in caso di mancata risposta o rifiuto da parte dell'amministrazione

Qualora l'ente abbia negato, limitato o differito l'accesso agli atti oppure abbia fatto inutilmente trascorrere il termine di 30 giorni dalla richiesta, è possibile chiedere il riesame al Difensore Civico competente per territorio (se presente nel territorio), oppure presentare ricorso al T.A.R.. Questo il fac simile di 

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