Ricorso al Difensore Civico fac simile
Una serie di fac simile con cui richiedere l'intervento del Difensore Civico per ritardi, disfunzioni, abusi e irregolarità della Pubblica Amministrazione. Il modello ricorso al Difensore Civico è disponibile nei formati WORD e PDF.
Difensore Civico: chi è e cosa fa
Il Difensore Civico non è un avvocato, un giudice di pace, un organo politico e neppure un ufficio amministrativo dell’Ente, ma un'autorità indipendente di garanzia al quale il cittadino può rivolgersi qualora ritenga che i suoi diritti e interessi siano stati lesi da comportamenti ed atti di una amministrazione pubblica o di un servizio pubblico.
Detto in altri termini l'azione del Difensore Civico è finalizzata a garantire l’effettivo rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Il Difensore Civico può
- convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento per acquisire ogni chiarimento sulla pratica in esame e, in caso di inadempienza, segnalare il caso all’amministrazione;
- consultare tutti gli atti e i documenti ritenuti utili per l’esame della questione trattata ed ottenerne le relative copie;
- controllare che i procedimenti siano regolari, chiedere notizie sullo stato delle pratiche e sollecitarne la conclusione entro i tempi previsti dalla legge;
- segnalare le disfunzioni che rileva nell’ambito dell’organizzazione regionale e suggerire agli organi competenti possibili modifiche a leggi o procedimenti;
- segnalare, nel proprio ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della Attività Amministrativa, disfunzioni riscontrate presso le Pubbliche Amministrazioni sollecitandone la collaborazione;
- aiutare il cittadino ad orientarsi verso l’ufficio che può risolvere il suo problema;
- segnalare all’Autorità Giudiziaria fatti di cui si è venuti a conoscenza aventi rilevanza penale.
Cosa non può fare il Difensore Civico
Il Difensore Civico, nello svolgimento delle proprie funzioni, non può:
- annullare, revocare, modificare atti della P. A. o imporre alla P.A. determinati provvedimenti o comportamenti;
- emettere sentenze al posto del giudice amministrativo, del giudice civile o del giudice penale;
- comminare sanzioni;
- rappresentare o difendere il cittadino in giudizio;
- intervenire in questioni fra privati cittadini (es.: questioni condominiali, questioni attinenti al risarcimento danni nei confronti di compagnie di assicurazione).
Trasparenza e accesso agli atti: ricorso al Difensore Civico
La Legge 11 febbraio 2005, n. 15 – il cui articolo 17 sostituisce il comma 4 dell’art. 25 della L. 241/1990 – attribuisce al Difensore Civico competenza specifica per la tutela del diritto del cittadini nell'accesso agli atti. A tal proposito la legge stabilisce che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso agli atti, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti dell'amministrazione, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente.
Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
Chi può rivolgersi al Difensore Civico
Possono rivolgersi al Difensore Civico:
- cittadini, enti, associazioni, comitati, società e istituzioni che abbiamo avanzato una richiesta agli uffici o servizi di un’amministrazione pubblica, sia centrali che periferici, o di enti o aziende da essa dipendenti, e non abbiamo ricevuto risposta o abbiano ricevuto una risposta non soddisfacente;
- chiunque abbia notizia certa in merito al fatto che si verificano ritardi, disfunzioni, abusi, anomalie o carenze nell’operato della pubblica amministrazione tali da incidere negativamente sulla qualità e regolarità dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini.
Come chiedere l'intervento del Difensore Civico
L'intervento del Difensore civico può avvenire:
- su richiesta del cittadino che abbia una pratica in corso presso una pubblica amministrazione (Provincia, Comune…);
- d'ufficio, vale a dire senza bisogno di sollecitazione da parte di altri soggetti.
Per esporre le proprie lamentele o denunce, si consiglia di compilare uno dei modelli scaricabili da questa scheda. La consegna può essere fatta a mano, via PEC o tramite raccomandata a.r.
L'intervento del Difensore Civico a favore dei cittadini è gratuito.