Modulo accesso civico: fac simile WORD, PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 30/05/2022
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Modello disponibile nei formati PDF e DOC con cui esercitare l'accesso civico, ossia il diritto di chiedere e ottenere che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

Cos'è l'accesso civico

L'accesso civico consente a chiunque, dunque anche a chi non ha un interesse diretto, di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Che differenza c'è tra accesso civico semplice e generalizzato

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, informazioni, dati e documenti in proprio possesso. Se per un qualsiasi motivo non lo fanno, il cittadino ha il diritto di richiederne la pubblicazione presentando una semplice istanza.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Ogni cittadino ha il diritto di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Si parla in questo caso di FOIA, acronimo di Freedom Of Information Act, la legge che dal 23 dicembre 2016 consente ai cittadini di chiedere documenti e dati alla Pubblica Amministrazione senza esserne direttamente coinvolti e senza dare alcuna giustificazione sull’utilizzo che ne verrà fatto. Ad esempio è possibile richiedere la tempistica necessaria alla realizzazione di un’opera pubblica, oppure quali sono i criteri di assegnazione di un dato appalto e così via.

Accesso civico: eccezioni e limiti

L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, ecc.; per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, della libertà e della segretezza della corrispondenza, dello stato di salute, dell’origine etnica, della fede religiosa, ecc. (vedi art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).

Eccezioni a parte il FOIA è sicuramente in grado di garantire la massima trasparenza della PA e la più ampia partecipazione dei cittadini, che possono esercitare un controllo democratico sulle politiche e le risorse pubbliche.

Accesso civico e accesso agli atti

La richiesta di accesso civico non va confusa con la richiesta accesso agli atti disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Infatti mentre la prima può essere presentata da chiunque, la seconda può essere avanzata solo da colui nei cui confronti il provvedimento o l'atto amministrativo produce effetti, diretti o indiretti che siano.

Inoltre l’accesso civico è esercitabile senza che ci sia necessità di motivare la domanda e si estende anche alle informazioni e ai dati, al contrario del diritto d’accesso agli atti si può esercitare solo su documenti amministrativi esistenti.

Cosa riportare sull'istanza di accesso civico

Sulla domanda vanno indicati:

  • le generalità e i recapiti del richiedente
  • l’indirizzo e-mail (eventualmente la PEC) al quale si chiede venga inviato il riscontro all’istanza
  • la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica
  • il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

Alla richiesta va allegata una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il modello una volta compilato può essere presentato in qualsiasi momento tramite posta elettronica, posta ordinaria, fax o consegnato di persona al responsabile dell'ufficio per la trasparenza dell'ente, il più delle volte identificabile con l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP).

Segnaliamo che sul nostro portale sono disponibili altri modelli specifici e in particolare quelli per 

La richiesta di accesso civico ha dei costi?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Inoltre la richiesta di accesso civico

  • è riconosciuta a chiunque;
  • non deve essere motivata;
  • deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'ente.

Cosa accade dopo la richiesta di accesso civico

L'amministrazione ha un termine di 30 giorni, differibile di ulteriori 10 giorni nel caso in cui siano stati coinvolti uno più soggetti controinteressati, per procedere alla pubblicazione nel proprio sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e contestualmente comunicarlo al richiedente.

Se questi risultano già pubblicati, l'amministrazione deve limitarsi ad indicare al cittadino che ha fatto richiesta il relativo link ipertestuale.

Cosa fare in caso di mancato accesso

Va precisato che l'ente della Pubblica Amministrazione legittimato al rilascio non può negare l'accesso, a meno che non sussista una giustificazione plausibile.

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può proporre ricorso al Difensore Civico oppure al Tar.

L'azione va promossa entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. Scarica il fac simile di 

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