Fac simile richiesta annullamento contratto per errore
Fac simile con cui si chiede alla controparte di annullare un contratto, perché sottoscritto per errore o viziato da dolo o violenza (1427 c.c.), e di non avanzare nei propri confronti ulteriori richieste di pagamento.
Annullamento contratto per errore
Perché si possa richiedere l’annullamento del contratto è necessario che l’errore sia considerato essenziale, nel senso che abbia prodotto una falsa rappresentazione della realtà influenzando in maniera decisiva la volontà di una delle parti.
Ciò accade quando l’errore cade ad esempio:
- sulla natura o sull'oggetto del contratto (si crede di compilare un contratto di comodato d'uso e invece si sottoscrive una locazione);
- sull'oggetto della prestazione (si crede di aderire ad una offerta internet flat e invece si sottoscrive un contratto con tariffa a consumo);
- ecc.
Un errore di calcolo, ad esempio nel prezzo o nelle quantità, generalmente non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo ad una eventuale rettifica, a meno che l'errore non sia stato determinante ai fini del consenso.
Annullamento contratto per violenza
La violenza (psichica), e non il solo timore riverenziale, è - secondo l'art. 1434 del Cod. Civ. - causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Anche la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto (1438 C.C.): Rossi minaccia Bianchi di fargli causa se non provvederà alla sottoscrizione del contratto.
Annullamento contratto per dolo
Secondo l’art. 1439 del Cod. Civ. il dolo è determinante ai fini dell’annullamento del contratto nel momento in cui il raggiro messo in atto da uno dei contraenti è stato tale che, senza di esso, l'altra parte non avrebbe mai sottoscritto il contratto.
Può accadere, ad esempio, che la firma sul contratto venga carpita al Sig. Rossi da un venditore che lo ferma per strada con la scusa di somministrargli un sondaggio, sottoporgli una petizione o mostrargli una interessante promozione della propria compagnia telefonica.
Se in queste circostanze il Sig. Rossi tende a manifestare qualche dubbio su ciò che sta firmando, il venditore è pronto a rassicurarlo in ogni modo: "non si preoccupi, è un semplice questionario" oppure "stia tranquillo, non sta acquistando nulla, con questo modulo richiede solo una visita a domicilio di un nostro venditore", oppure "sta semplicemente sottoscrivendo una richiesta di preventivo, nulla di più".
In realtà il Sig. Rossi non sta capendo molto di quello che il venditore gli sta comunicando, mostra qualche esitazione ma alla fine, quasi in soggezione, cede e appone la fatidica firma. Il gioco è fatto. Senza neppure accorgersene ha cambiato il proprio fornitore elettrico, ha acquistato una enciclopedia o ha sottoscritto un nuovo abbonamento per l’adsl.
Ebbene in tutti questi casi il contratto è annullabile.
Come difendersi da queste situazioni
Se ci si accorge subito di aver firmato un contratto per errore o per dolo, ad esempio, si può esercitare il diritto di ripensamento nel caso in cui la sottoscrizione sia avvenuta a distanza (per telefono o via Internet) o fuori dal negozio commerciale del venditore.
Nel caso specifico si può utilizzare questo
E se ci si accorge dell'inganno o dell'errore solo nel momento in cui riceviamo a casa il prodotto o ci viene attivato il servizio?
In questi casi è possibile contestare la validità del contratto facendo proprio leva sul fatto che la firma è stata carpita per errore, con dolo o con violenza dal venditore.
Infatti l'art. 1427 così recita: "Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto". In questa scheda sono disponibili due fac simile di richiesta di annullamento del contratto.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Ma nei confronti di un soggetto che, attraverso raggiri e artifizi, trae profitto dal perfezionamento di un contratto, la parte lesa può - ai sensi di quanto disposto dall’art. 640 c.p. - ricorrere alla querela per truffa.
Foto
Free-Photos su Pixabay