Ricorso Arbitro Bancario: una guida in parole semplici
In questa scheda rendiamo disponibili due modelli in formato PDF utili ai fini di un ricorso ABF: una guida in parole semplici dedicata al ricorso Arbitro Bancario e un documento che spiega invece come utilizzare il portale www.arbitrobancariofinanziario.it per presentare online un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Come risolvere i problemi con la propria banca
Se hai una controversia con la tua banca e sei più che mai deciso a far valere le tue ragioni, ricorda che prima di portare la controversia in tribunale è obbligatorio presentare un ricorso ABF, vale a dire appellarsi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Si tratta di un organismo indipendente e imparziale, introdotto dalla legge 262/2005, che garantisce una risoluzione stragiudiziale delle controversie in tempi rapidi e con costi minimi.
Come lascia intuire la parola stessa, attraverso la procedura stragiudiziale la controversia non viene portata all'attenzione di un Giudice, ma si tenta di risolverla al di fuori del tribunale attraverso un accordo tra le parti.
Le banche sono tenute, peraltro, ad informare con ogni mezzo i propri clienti circa la possibilità di fare ricorso all'ABF in caso di controversie con l'istituto.
Chi è l'Arbitro Bancario Finanziario?
E' un organismo indipendente e imparziale che in maniera rapida decide chi ha ragione e chi ha torto nella controversia insorta tra banca e cliente.
In particolare attraverso l'ABF è possibile trovare una risoluzione più semplice, facile ed economica rispetto a quella che potrebbe scaturire da una causa in Tribunale. Pensa che non richiede neppure l'assistenza di un legale o di un professionista.
Com'è organizzato l'ABF?
L’Arbitro Bancario Finanziario si articola in 7 Collegi (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo), ciascuno dei quali prende in carico i ricorsi presentati dai consumatori tenendo conto del loro domicilio. Ogni collegio si compone di 5 membri nominati rispettivamente da Banca d'Italia (3), Associazioni di categoria degli intermediari finanziari (1), Associazioni di Consumatori e Imprese (1).
Questi i recapiti dei Collegi:
- Collegio di Milano Via Cordusio, 5 - 20123 Milano Tel.: 02.724.242.46 - Fax: 02.724.244.72
- Collegio di Torino Via Arsenale, 8 - 10121 Torino Tel.: 011.551.85.90 - Fax: 011.551.85.72
- Collegio di Bologna Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna Tel.: 051.643.01.20 - Fax: 051.643.01.45
- Collegio di Roma Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma Tel.: 06.4792.92.35 - Fax: 06.4792.94.208
- Collegio di Napoli Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli Tel.: 081.797.53.50 - Fax: 081.797.53.55
- Collegio di Bari Corso Cavour, 4 - 70121 Bari Tel.: 080.573.15.10 - Fax: 080.573.15.33
- Collegio di Palermo Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo Tel.: 091.607.43.10 - Fax: 091.607.42.65
Le segreterie tecniche di ciascun collegio ricevono il ricorso e ne valutano l'ammissibilità, raccolgono la documentazione, richiedono eventuali integrazioni, curano le comunicazioni tra le parti. In generale non forniscono informazioni se non con riferimento ai ricorsi già presentati. Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.
Ricorso ABF: è possibile per qualsiasi tipo di problema?
Si se la la controversia riguarda fondamentalmente prodotti e servizi bancari e finanziari. Per quanto riguarda Poste Italiane il ricorso è ammesso unicamente per le attività di Bancoposta.
Così puoi proporre un ricorso Arbitro Bancario se
- ti è stata applicata una commissione non dovuta;
- non ti è stata consegnata la documentazione di trasparenza;
- non ti è stata cancellata l'ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo;
- è stato erroneamente pagato un assegno dal tuo conto;
- taluni errori evidenziati nell’estratto conto non sono stati corretti dalla banca;
- il conto è stato chiuso con notevole ritardo;
- ecc.
Ricorso Arbitro Bancario: è possibile per qualsiasi importo?
In linea di massima no. A tal proposito devi sapere che l'ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano conti correnti, mutui e prestiti personali. Tuttavia come cliente non puoi chiedere alla banca, sotto forma di rimborso, risarcimento o altro, una somma di denaro superiore a 200.000 euro. Per somme superiori devi rivolgerti al Conciliatore Bancario Finanziario.
Se, invece, il ricorso ha solo l'obiettivo di difendere un tuo diritto o una tua facoltà (ad esempio quello di accesso agli atti o di cancellazione dell'ipoteca subito dopo l'estinzione del mutuo) che risultano violati, allora non c'è alcun limite di importo.
Quando l'Arbitro Bancario Finanziario non può intervenire?
L'ABF non può intervenire per controversie:
- che riguardano servizi e attività di investimento (gestione patrimoni, collocamento titoli, consulenza in tema di investimenti, ecc.). In questi casi occorre rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie;
- se la problematica riguarda l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa. In questo caso occorre proporre ricorso all'IVASS;
- che riguardano somme superiori a 200.000 euro;
- che riguardano beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo, ecc.;
- già all’esame dell’autorità giudiziari, di arbitri o di conciliatori. Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine;
- anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Posso proporre il ricorso ABF sin dall'inizio?
No. Puoi possibile ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca, attraverso un reclamo scritto, e quest'ultima
- non ti ha fornito alcuna risposta oppure
- ti ha fornito una soluzione che tu reputi non soddisfacente.
Ricordiamo che se la problematica riguarda prodotti e servizi bancari (es. conti correnti, mutui, prestiti personali...), la banca ha a disposizione 60 giorni lavorativi per fornire una risposta, a decorrere dal momento in cui ha ricevuto il reclamo dal cliente. In materia di servizi di pagamento il termine è invece di 15 giorni lavorativi.
Come inoltro il reclamo alla banca?
Il consiglio che ti diamo è di farlo sempre per iscritto. Per talune controversie abbiamo pensato di mettere a tua disposizione i seguenti modelli:
C'è un tempo massimo per il ricorso Arbitro Bancario
Si. Puoi ricorrere all’ABF al massimo entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca. Superato questo termine sarai costretto a presentare un nuovo reclamo alla banca.
A partire dal 1° ottobre 2022 si potrà presentare ricorso ABF solo per operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del reclamo.
Quanto costa il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario?
Devi pagare un contributo spese di appena 20 €, che tra l'altro viene rimborsato dall’Intermediario se il ricorso viene accolto. Il versamento può essere effettuato:
- con bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Banca d'Italia - Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario"- IBAN IT71M0100003205000000000904;
- con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a "Banca d'Italia - Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario";
- in contanti presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico con eccezione delle unità specializzate nella vigilanza.
In tutti i casi occorre indicare la causale "Ricorso ABF" e il tuo codice fiscale o la tua Partita IVA. La ricevuta di versamento, come detto, va allegata alla domanda. Se si sceglie la modalità online, va scansionata e allegata come un normale file durante la procedura di immissione dei dati.
Come presentare il ricorso Arbitro Bancario?
Dal 5 Febbraio 2018 il ricorso all'ABF si può presentare solo online. Pensa puoi utilizzare il tuo computer, il tablet o lo smartphone e monitorare la tua pratica in totale autonomia. Chiaramente per poter far questo occorre preventivamente registrarsi al portale.
A tal fine basta cliccare sulla voce "Area riservata" presente sulla barra in alto a destra (https://adr.arbitrobancariofinanziario.it/newRegistration/login), quindi sul pulsante "Registrati". Per qualsiasi problema puoi scrivere all'indirizzo autoregistrazione@bancaditalia.it. E' a tua disposizione anche un numero verde (800196969), oltre naturalmente a questa guida sull'utilizzo del portale.
A questo punto con le credenziali sei pronto per inserire il tuo ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario: è sufficiente premere il pulsante “Crea il tuo ricorso”. Prima di procedere, tuttavia, accertati di avere sotto mano tutta la documentazione utile e in particolare:
- il tuo documento o quello della persona o della società per la quale presenti ricorso;
- il reclamo inviato alla banca, gli estratti conto, il contratto sottoscritto con l'istituto, ecc.
- la ricevuta di pagamento di 20 euro all'ABF.
Come detto in questa scheda è presente una guida in grado di guidarti passo passo nella compilazione ed inoltro del ricorso.
E' possibile presentare ricorso all'ABF anche in modalità cartacea?
Si. In particolare la presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita solo se il ricorrente intende presentare ricorso nei confronti di
- due o più intermediari contemporaneamente;
- un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
- un confidi ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB.
Questo è il modulo di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario da compilare (è disponibile la versione in formato editabile, con allegate le relative istruzioni).
Tuttavia nel periodo dell'emergenza Coronavirus è consentito al ricorrente di utilizzare la PEC. A questo indirizzo www.bancaditalia.it/footer/contatti/index.html si possono trovare tutti i contatti delle filiali presso cui è istituita la Segreteria tecnica del Collegio competente.
Se non si dispone di una PEC e la questione è urgente, ci si può comunque rivolgere alle filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
In ogni casi si rammenta che tutti i termini che regolano la procedura di ricorso all'ABF sono sospesi fino all'11 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe).
Quanto tempo occorre aspettare?
La banca ha 45 giorni dalla ricezione del ricorso per fare le proprie osservazioni. A queste
- tu puoi replicare entro i successivi 25 giorni e a queste osservazioni;
- l’intermediario può trasmettere le proprie controdeduzioni nei 20 giorni successivi.
Una volta completato il fascicolo, l'ABF si pronuncia sul tuo ricorso entro 90 giorni al massimo. Tale termine tuttavia può essere sospeso fino a un massimo di ulteriori 90 giorni nel caso in cui il Collegio abbia la necessità di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti.
Per ricevere poi la comunicazione con le motivazioni da parte dell'ABF devi poi attendere altri 30 giorni.
Cosa accade se il ricorso viene accolto?
La decisione viene presa a maggioranza ed è motivata. Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale la banca deve adempiere a quanto deciso dal collegio, compresa la restituzione del contributo spese di 20 euro che hai versato.
Se il termine non viene fissato, la banca deve comunque adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Le decisioni dell'ABF vanno sempre applicate?
Le decisioni assunte dall’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se la banca non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Infatti sul sito dell'ABF è presente una specifica sezione denominata "Intermediari inadempienti": una lista di tutti quegli istituti che non hanno rispettato le decisioni adottate dall'Arbitro Bancario Finanziario o che comunque non hanno collaborato alla risoluzione della controversia.
Se non mi ritengo soddisfatto della decisione dell'ABF?
Qualora non rimanessi soddisfatto delle decisioni assunte dall’ABF, potresti comunque rivolgersi al giudice. La stessa cosa può fare chiaramente anche la tua banca.