Ricorso indennità accompagnamento fac simile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 07/10/2020
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Descrizione

In questa scheda rendiamo disponibile per il download un fac simile di ricorso per mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il modello è in formato WORD, il che significa che può essere personalizzato con pochi semplici clic.

Ricorso indennità accompagnamento fac simile: quando va presentato

Il suddetto ricorso va presentato dal cittadino che, pur risultando affetto da un grave handicap (fisico o psichico), si è visto rifiutare la richiesta di accompagnamento. Il ricorso va proposto entro 6 mesi dalla notifica. 

Ciò può accadere per il semplice fatto che un soggetto può essere dichiarato invalido dalla Commissione medica, ma non aver diritto a percepire l'indennità di accompagno. Quest'ultima, infatti, consiste in un sostegno economico che viene riconosciuto unicamente a quegli invalidi civili totali, a causa di minorazioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure sono incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita, come vestirsi, lavarsi, mangiare, andare in bagno, ecc.

In che cosa consiste il ricorso

In pratica prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria, occorre obbligatoriamente effettuare un accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie.

A tal fine il ricorrente, per il tramite del suo legale, deve presentare una specifica istanza al Tribunale di competenza (quello di residenza). Il fac simile è disponibile in questa scheda.

A questo punto il Giudice nomina un consulente tecnico che, alla presenza di un medico legale dell’Inps, provvede ad effettuare l'accertamento medico. Quindi redige una relazione e la trasmette sia al ricorrente che all'Inps. La relazione può confermare la pronuncia dell'Inps, in base al quale la persona non ha diritto all'indennità di accompagnamento, oppure ribaltarla.

Per questo motivo il Giudice fissa un termine, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti possono opporsi per iscritto (l'atto va depositato in Cancelleria), alle conclusioni riportate dal consulente tecnico nella relazione.

Se il ricorrente e l'Inps non manifestano alcuna opposizione, il Giudice omologa con decreto quanto riportato nella relazione del consulente tecnico. Contro il decreto del Giudice non ci si può appellare.

Invece se il ricorrente o l'Inps intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico e, dunque, andare in giudizio, devono presentare con l'assistenza di un legale un ricorso introduttivo che specifichi i motivi per cui sostanzialmente sono in disaccordo con la pronuncia del consulente tecnico. A questo punto si può dare avvio alla causa vera e propria che si concluderà con una sentenza inappellabile.

Ricorso indennità di accompagnamento: documenti da allegare

Al ricorso è possibile allegare uno o più dei seguenti documenti:

  • verbale Commissione Inps invalidità civile;
  • certificazione medica comprovante l’impossibilità di deambulare autonomamente o di assolvere autonomamente ai compiti della vita quotidiana;
  • certificazione reddituale;
  • atto notorio del non ricovero;
  • certificato di stato di famiglia, di cittadinanza, ecc.
  • copia carta di identità e codice fiscale.
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