Assegno firmato da persona non autorizzata: richiesta risarcimento danni
Descrizione
Fac simile con cui è possibile chiedere alla banca il rimborso della somma addebitata nel caso in cui sia stato presentato e riscosso allo sportello un assegno con firma falsa, vale a dire un assegno firmato da persona non autorizzata (assegno con firma apocrifa).
Assegno firmato da altra persona: chi è responsabile?
Diciamo innanzitutto che un episodio del genere può verificarsi quando, venuto in possesso del tuo carnet, un terzo decida di compilare un assegno e presentarsi allo sportello per l'incasso. Così come potrebbe verificarsi qualora tu abbia ricevuto un assegno bancario e recandoti allo sportello per l'incasso il cassiere ti abbia comunicato che si tratta di un assegno firmato da persona non autorizzata.
Nei casi in cui si dichiara che si tratta di un assegno con firma falsa, spetta alla banca dimostrare di aver agito con diligenza e accortezza e di aver accertato la corrispondenza tra la firma di traenza - apposta sull'assegno - e lo specimen depositato presso l'istituto stesso nel momento in cui è stato richiesto il carnet.
Naturalmente deve trattarsi di una alterazione evidente, rilevabile ictu oculi ("a colpo d'occhio"), dal momento che il bancario non è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo, ne ad utilizzare particolari attrezzature strumentali o elettroniche per rilevare la falsificazione.
In presenza, dunque, di una precisa responsabilità della banca, quest'ultima è tenuta al rimborso integrale delle somme che ti sono state addebitate per il pagamento dell'assegno con firma apocrifa.
Un'analoga responsabilità della banca sussiste nel caso di assegno incassato da persona diversa.
Assegno con firma falsa: quando la banca non è responsabile
La banca non è in alcun modo responsabile se la falsificazione della firma è avvenuta in maniera tale da non essere facilmente distinguibile ad occhio nudo. In questo caso il truffato non può far altro che agire nei confronti del truffatore.
Per la precisione potrà:
- esporre denuncia in Questura o al Comando dei Carabinieri contro il truffatore e costituirsi parte civile per il risarcimento del danno nel caso in cui si tratti di assegno trasferibile;
- intentare direttamente una causa civile contro il truffatore nel caso in cui si tratti di un assegno non trasferibile. Questo in quanto falsificare la firma su un assegno bancario non trasferibile non è più considerato reato. La prescrizione è stabilita in 5 anni.
Ne approfittiamo per ricordare che l'assegno trasferibile può essere girato da Rossi (beneficiario) a Bianchi, semplicemente apponendo dietro il titolo la "girata", ossia la propria firma.
Se invece Rossi rilascia a Bianchi un assegno "non trasferibile", solo quest'ultimo può provvedere all'incasso.
Possono essere girati solo assegni di importo inferiore a 1.000 euro, dunque per importi pari o superiori a 1.000 euro l'assegno bancario deve riportare la clausola "non trasferibile".
Le banche consegnano automaticamente alla clientela carnet con la clausola di "non trasferibile", ma su specifica richiesta possono rilasciare carnet di assegni in "forma libera", da utilizzarsi chiaramente per importi inferiori a 1.000 euro (in questo caso per ogni assegno si paga l'imposta di bollo di 1,50 euro).
L’assegno non trasferibile può essere anche barrato sulla facciata anteriore, in questo caso la banca può pagare solo ad un’altra banca.