Assegno smarrito: cosa fare
Un vademecum completo e aggiornato per sapere cosa fare in caso di assegno rubato o smarrito per evitare che un qualsiasi malintenzionato possa venire in possesso del titolo di credito ed incassare indebitamente le somme riportate su di esso.
Assegno smarrito: cosa fare
Supponiamo di aver compilato un assegno bancario, ma di averlo smarrito ancor prima di consegnarlo al beneficiario. Al verificarsi di una simile circostanza, occorre recarsi immediatamente presso la filiale dove si ha il conto corrente e segnalare l’accaduto al funzionario di banca. In particolare occorre fornirgli il numero dell’assegno, l’importo e possibilmente il nome del beneficiario oltre che le circostanze della perdita o del furto. In tali situazioni può risultare utile fornire una fotocopia dell’assegno emesso.
Fatto questo occorre sporgere regolare
presso gli Organi di Polizia. Copia della denuncia deve essere consegnata in banca formulando una circostanziata e precisa richiesta scritta di blocco dell'assegno. Questo il
che è possibile scaricare gratuitamente da nostro portale. Attenzione! se prima della richiesta di blocco l'assegno è presentato in banca per l'incasso, questa non può esimersi dal pagarlo.
Tuttavia se le differenze tra la firma di traenza, apposta sull'assegno, e quella depositata presso la stessa banca sono visibili a colpo d'occhio, sussiste una precisa responsabilità dell'istituto di credito, che per questo motivo è tenuto al rimborso integrale della somma riportata sull'assegno. Questo è il
che il firmatario dell'assegno può utilizzare.
La procedura da seguire è la stessa nel caso di un assegno rubato, che sia bancario o circolare, oppure di un intero carnet di assegni.
Assegno ricevuto in pagamento: cosa fare se rubato o smarrito
Quali contromisure adottare se smarriamo o ci viene rubato un assegno che ci è stato dato in pagamento di una prestazione fornita o di un prodotto venduto? Prima di tutto occorre rintracciare chi ci ha emesso l'assegno e chiedergli di bloccarne il pagamento presso la sua banca, non prima però di avergli fornito una copia della denuncia effettuata presso le autorità di polizia.
Ma fatto questo come ci si può tutelare dal rischio che il soggetto terzo, venuto in possesso dell'assegno, riscuota la somma in banca? Come fare a recuperare il denaro che ci spetta?
E' bene sapere che la legge prevede in simile circostanze un'apposita procedura che consente di invalidare l'assegno rubato o smarrito, di ottenere un duplicato dell'assegno e in definitiva di recuperare il denaro. Ci riferiamo alla cosiddetta procedura di ammortamento.
Assegno rubato: cos'è la procedura di ammortamento
La procedura di ammortamento è un provvedimento giudiziale che dichiara l'inefficacia di un assegno rubato, smarrito o distrutto e che autorizza il beneficiario ad ottenere il pagamento dal debitore attraverso un duplicato del titolo. Un provvedimento, dunque, che consente di sostituire di fatto il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto. Questo il
da presentare al Tribunale o sezione distaccata di Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile ovvero del luogo in cui vi sia una filiale dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato e di una marca da bollo per diritti forfettari di notifica. Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
A richiedere l’ammortamento può essere solo il beneficiario del titolo in caso di assegno bancario; in caso di assegno circolare, invece, legittimati sono il beneficiario e l’istituto di credito.
Contro il decreto di ammortamento il detentore può proporre opposizione, notificandola al ricorrente, al trattario e al traente. Se l'opposizione non viene proposta o viene rigettata con sentenza definitiva, l'assegno bancario (o circolare) perde efficacia.
A questo punto il Presidente del Tribunale provvederà ad emettere un decreto di ammortamento, con cui dichiara l'assegno rubato o smarrito non più valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa) decorsi 15 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Il ricorrente deve quindi notificare il decreto di ammortamento a colui che ha emesso l'assegno (traente) e alla banca presso la quale il traente ha il conto corrente (trattario) e provvedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tal fine il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.
Nel caso di assegno circolare la notifica deve essere fatta ad una delle filiali più vicine della banca, la quale, a spese del ricorrente, provvederà a darne comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l’assegno è pagabile.
Ad ogni modo è importante che tale notifica venga eseguita nel più breve tempo possibile, visto che nel caso in cui l'istituto di credito pagasse l’assegno al detentore prima della notificazione del decreto non potrebbe essere ritenuta responsabile.
Assegno rubato "non trasferibile"
Secondo la normativa sull'antiriciclaggio gli assegni bancari, postali e circolari possono essere emessi in forma libera fino all'importo di 999,99 euro. Da 1.000,00 euro in su, invece, l'assegno deve riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibile”. Questo significa che l'assegno non può essere girato a terzi attraverso la firma apposta sul retro.
Per importi inferiori a 1.000,00 euro l’assegno non necessariamente deve contenere la clausola di "non trasferibilità" e, dunque, può essere girato a terzi.
Ora è importante sapere che per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile" non è prevista alcuna procedura di ammortamento. In questo caso il beneficiario (la persona a cui l'assegno deve essere pagato) ha diritto di ottenere, a proprie spese, un duplicato dell’assegno a proprie spese trascorsi 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l’assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento.